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Sent. C. Giustizia UE 16/06/2016, n. C-229/15

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 18, lettera c), 184 e 187 - Operazioni imponibili - Cessazione dell’attività economica imponibile - Possesso di beni che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA - Rettifica delle detrazioni - Periodo di rettifica - Assoggettamento ad imposta in forza dell’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112 dopo la scadenza del periodo di rettifica.

L’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, in caso di cessazione dell’attività economica imponibile di un soggetto passivo, il possesso di beni da parte di quest’ultimo, allorché tali beni hanno dato diritto ad una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto al momento del loro acquisto, può essere assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e soggetta all’imposta sul valore aggiunto, se il periodo di rettifica previsto dall’articolo 187 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, è scaduto.

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