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Sent. C. Giustizia UE 02/06/2016, n. C-410/14

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Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «appalto pubblico» - Sistema di acquisto di beni che consiste nell’accettare come fornitori tutti gli operatori economici che soddisfano condizioni predefinite - Fornitura di medicinali rimborsabili nell’ambito di un regime generale di previdenza sociale - Accordi conclusi tra una cassa di assicurazione malattia e tutti i fornitori di medicinali basati su un determinato principio attivo che accettano di fare uno sconto sul prezzo di vendita, a un tasso predeterminato - Legislazione che prevede, in linea di principio, la sostituzione di un medicinale rimborsabile commercializzato da un operatore che non ha concluso tale accordo con un medicinale dello stesso tipo commercializzato da un operatore che ha concluso tale accordo.

1) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un appalto pubblico, ai sensi di tale direttiva, un sistema di convenzioni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, attraverso il quale un ente pubblico intende acquistare beni sul mercato contrattando, per tutto il periodo di validità di tale sistema, con qualsiasi operatore economico che si impegni a fornire i beni in questione a condizioni predefinite, senza operare alcuna scelta tra gli operatori interessati e permettendo a questi di aderire a detto sistema per tutto il periodo di validità dello stesso.
2) Nei limiti in cui l’oggetto di una procedura di ammissione a un sistema di convenzioni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, presenti un interesse transfrontaliero certo, essa deve essere concepita e organizzata conformemente alle norme fondamentali del Trattato FUE, e in particolare ai principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra operatori economici, nonché all’obbligo di trasparenza che ne deriva.

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