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Circ.Ass.R. Sicilia 01/10/2003, n. 13

L.R. 2.8.2002, n. 7. Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Innovazioni e profili ordinamentali. Modifiche ed integrazioni della L.R. 19.5.2003, n. 7.
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Premessa

Con la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, R pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 21 maggio 2003 ed entrata in vigore il 22 maggio 2003, vengono apportate rilevanti modifiche alla precedente legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

L'esame degli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 15 di detta legge n. 7/2003 significa il recepimento in Sicilia di modifiche della legge n. 109/94 operate con la legge 1 agosto 2002, n. 166 (cfr. anche art. 30, comma 2, legge regionale n. 7/2003).

La circolare emanata da questo Assessorato n. 15 del 30 ottobre 2002, riguardante detta legge regionale n. 7/2002, viene conseguentemente rivista, aggiornata e, quindi, sostituita nel modo che segue.

Con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 10 agosto 2002

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Innovazioni

Tra le innovazioni apportate nel settore dalla legge n. 109/94, come recepita dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 7/2003, rinviando per la nuova disciplina alle istruzioni tecniche emanate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici (cfr. circolare 24 ottobre 2002, pubblicata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002 e circolare 5 agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 14 agosto 2003), si elencano, in particolare, quelle riguardanti:

a) i pareri sui progetti (cfr. l'art. 7 bis, introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche apportate dall'art. 4 della legge regionale n. 7/2003). Viene prevista la competenza del responsabile del procedimento, della conferenza speciale di servizi e della commissione regionale dei lavori pubblici. In tema di conferenza di servizi, si rileva che rinvio formale alle disposizioni della legge n. 241/90 risulta in precedenza attuato con l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale del 7 agosto 1998, n. 23;

b) l'ufficio regionale per l'

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Profili ordinamentali

Si esaminano di seguito le norme introdotte che concernono aspetti ordinamentali in tema di enti locali.

L'art. 4 della legge n. 109/94 viene modificato ed integrato dall'art. 3 della legge regionale n. 7/2002, nonché dall'art. 2 della legge regionale n. 7/2003, specificando in sede di vigilanza, di coordinamento e di indirizzo nel settore dei lavori pubblici:

1) lo svolgimento di attività nel territorio della Regione da parte dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (cfr. i commi 19 e 20 e la convenzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 dell'11 luglio 2003);

2) la legittimazione dell'autorità di cui al precedente numero ad applicare sanzioni pecuniarie ai soggetti pubblici inadempienti;

3) le competenze dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (cfr. i commi 17 e 18 e da 21 a 27). Invero, detto Osservatorio viene configurato come "lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge";

4) il comma 29 estende l'attività di detto Osservatorio anche per gli appalti del titolo II della legge regionale n. 7/2002 di importo superiore a 50.000 euro. In tema di lavori pubblici l'art. 2 della legge regionale n. 7/2003 riduce a 150.000 euro l'importo dei lavori i cui dati (comma 17) devono essere trasmessi a detto Osservatorio, prevedendo per i lavori di importo da 20 mila euro a 150 mila euro l'invio di note informative annuali.

Con l'operatività dei soggetti indicati si realizzano innovazioni nel settore dell'indirizzo, del coordinamento e della vigilanza in materia di lavori pubblici, con obblighi di coadiuzione per le pubbliche amministrazioni appaltanti.

Per il mancato avvio di procedure di appalto relative ad opere finanziate dalla Amministrazione regionale, si richiama l'azione sostitutiva disciplinata dal comma 12 dell'art. 14/bis della legge n. 109/94.

L'art. 7/ter della legge n. 109/94 viene introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e disciplina, nelle more dell'attuazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, l'ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto dei lavori pubblici. Oltre quanto già rilevato in merito, in particolare, sono regolamentate:

a) l'articolazione dell'ufficio in una sezione centrale e in sezioni provinciali, le competenze, la strutturazione delle commissioni di gara ed il regolamento di funzionamento dell'ufficio;

b) l'acquisizione del verbale di gara redatto dalle menzionate commissioni da parte dell'amministrazione appaltante.

Le istruzioni in merito saranno conseguenti all'attivazione delle strutture.

L'art. 14 della legge n. 109/94 viene sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2002, modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2003, e disciplina la programmazione dei lavori pubblici. Trattasi invero di raccordo di disciplina di istituto introdotto in Sicilia con la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

In particolare, è oggetto di regolamentazione:

- la realizzazione dei lavori pubblici, di importo superiore a 100.000 euro, in base ad una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto del documento di programmazione economico finanziaria di cui all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, degli altri strumenti programmatori pubblici ch

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