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D. Min. Sviluppo Econ. 29/07/2016

Modifiche al documento «Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee)» approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 2015.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto l’art. 87 della Costituzione;

Visto l’art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;

Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e la disciplina nazionale di recepimento;

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Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche al documento “Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche tr

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Allegato - Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune


(Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee)


1. Introduzione.

Il Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (da qui in poi “Regolamento TEN-E”) stabilisce un quadro giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche a livello europeo entro il 2020 e oltre.

Esso individua nove corridoi prioritari strategici e tre aree prioritarie di intervento per le infrastrutture energetiche, con una dimensione trans-European/cross-border. Il Regolamento stabilisce una procedura per individuare su base biennale una lista di “ projects of common interest” (da qui in poi, “PCI”), che contribuiranno alla realizzazione di ciascuno dei corridoi e aree prioritarie.

La prima lista di PCI è stata adottata con Regolamento delegato della Commissione europea N1 e comprende 25 progetti italiani, di cui 18 nel settore delle reti elettriche, 6 nel settore gas ed un progetto per l’area “ smart grids “.

Il Regolamento TEN-E prevede una serie di misure per quanto concerne l’espletamento delle procedure di rilascio delle necessarie autorizzazioni all’esecuzione dell’opera, quali: l’introduzione di un limite di tempo generale per le procedure di autorizzazione, un’unica autorità competente nazionale per il coordinamento delle procedure di autorizzazione, un approccio trasparente e aperto alla consultazione del pubblico e delle parti interessate [Art. 9.1], e l’opportunità, per gli Stati membri di valutare la necessità di snellire le procedure per l’adozione della valutazione di impatto ambientale (VIA), e di adottare importanti misure di semplificazione normativa ove necessario [Art. 7.4 e 7.7] N2


2. Ambito di applicazione e finalità.

Il presente manuale, nel richiamare le regole generali sul procedimento per il rilascio dell’autorizzazione per i PCI, si propone l’obiettivo di costituire un’utile guida per i proponenti e tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei PCI.

Il presente manuale, così come previsto dall’art. 9 paragrafo 1 del nuovo regolamento TEN-E, non è giuridicamente vincolante, ma si pone come supporto ai promotori di progetto, compresi gli operatori di energia del sistema di trasmissione (TSOs) e gli investitori, nella preparazione dei progetti, e alle diverse parti interessate, comprese le ONG e le associazioni di settore, che potrebbero essere coinvolti e partecipare attivamente alla pianificazione e progettazione nella fase preliminare, attraverso opportune procedure di consultazione, individuate e descritte nella seconda parte del presente manuale.

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione applicabile e, in particolare, della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ove applicabile, e delle Convenzioni di Aarhus sull’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ed Espoo sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all’Allegato VI, punto 3, del Regolamento TENE.

Qualora necessario, l’autorità nazionale competente, anche attraverso confronti e consultazioni con le parti interessate provvederà ad aggiornare il presente manuale sia in funzione di sopravvenute esigenze applicative sia in funzione degli aggiornamenti normativi, che potrebbero intanto delinearsi nel quadro giuridico italiano e comunitario.

Data l’urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, così come indicato nel Regolamento TEN-E, è importante snellire e perfezionare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, rispettando nel contempo le competenze nazionali e le procedure previste per la costruzione di nuove infrastrutture e tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà. Il contesto giuridico interno risulta ad oggi improntato alla semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni, dove è previsto un chiaro limite temporale per l’adozione finale, la quale viene assunta sulla posizioni prevalentemente espresse da parte delle autorità interessate in merito all’esecuzione del progetto, garantendo contestualmente standard elevati per la protezione dell’ambiente.

Le norme generali sul procedimento di cui al presente manuale sono quelle previste dalla normativa statale e regionale in materia di rilascio di autorizzazioni, ed in particolare di quelle riferite alle infrastrutture gas (trasporto, rigassificazione e stoccaggio) ed elettricità (si veda in allegato III l’elenco della normativa vigente alla data di adozione del presente manuale).

Coerentemente con l’art. 19 del Regolamento TEN-E la procedura che precede la domanda di autorizzazione, di cui alla parte II, non è obbligatoria per quei PIC per i quali il promotore abbia presentato istanza documentata (ossia il fascicolo di domanda) prima del 16 novembre 2013.


PARTE I - CONTESTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO PER LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

1. Principi e competenze.

È bene ricordare che il Regolamento TEN-E individua specifiche attività in capo all’autorità nazionale competente, alle amministrazioni interessate e ai soggetti promotori. Di seguito sono elencati alcuni degli obblighi procedurali, da considerarsi in linea con i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e con le competenze amministrative assegnate dal diritto interno.

Il Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche: autorità nazionale competente), in qualità di amministrazione responsabile del procedimento è tenuto a:

predisporre di volta in volta, uno schema dettagliato per il processo di rilascio delle autorizzazioni, in consultazione con il promotore del progetto e con le altre autorità. [Art. 10.4 (b)]; (Allegato I)

monitorare il rispetto dei limiti di tempo. [Art. 8.3 (c)];

ridefinire i singoli limiti di tempo, quando i termini inizialmente fissati non vengono soddisfatti. [Art. 8.3];

modificare o approvare il progetto di partecipazione del pubblico presentato dal promotore del progetto. [Art. 9.3];

presentare una relazione annuale al rispettivo gruppo sullo stato di avanzamento o ritardi nell’attuazione del PCI per quanto riguarda i processi di rilascio delle autorizzazioni. [Art. 5.6];

preparare programmi congiunti con le altre Amministrazioni e predisporre un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle singole autorizzazioni. [Art. 10.4 (b)]. (Allegato II: cronoprogramma procedimento da approvare in sede di Conferenza di Servizi preliminare).

Da parte loro, gli enti e le autorità, a vario titolo interessati, sono tenuti a collaborare con l’autorità nazionale competente, in tutte le fasi del procedimento, in particolare:

in sede di riconoscimento della notifica del progetto, al fine di stabilire la data di decorrenza dell’avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. [Art. 10.1 (a)];

nella fissazione dei termini per il rilascio delle singole determinazioni. [Art. 10.4 (b)];

mantenere una costante informativa nel caso in cui i termini stabiliti per la singola decisione di competenza non vengano rispettati e fornirne le dovute motivazioni. [Art. 8.3 (c)].

Infine, i soggetti promotori dei PCI sono tenuti a:

elaborare un piano di attuazione per il progetto includendo un calendario dove sono riportati studi di fattibilità e progettazione, approvazione da parte dell’autorità nazionale di regolazione o di qualsiasi altra autorità interessata, realizzazione e messa in esercizio. [Art. 5.1];

fornire una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto, in fase di avvio della procedura di pre-domanda. [Art. 10.1 (a)];

redigere e presentare un progetto di partecipazione del pubblico all’autorità nazionale competente. [Art. 9.3];

rispettare i principi che sottendono alla partecipazione del pubblico al processo e mettere in campo tutte le azioni necessarie. [Allegato VI (3)];

assicurare la completezza e l’adeguata qualità tecnica della documentazione allegata alla domanda, avendo cura che tutte le informazioni necessarie siano rese tempestivamente disponibili alle autorità competenti per garantire il rispetto dei termini fissati. [Art. 10.5];

predisporre e aggiornare, con regolarità, un sito web dedicato al progetto ovvero un’area dedicata sul sito internet del promotore. [Art. 9.7];

cooperare pienamente con l’autorità nazionale competente per il rispetto del programma dettagliato per il processo di rilascio delle autorizzazioni. [Art. 10.5];

presentare una relazione annuale per il progetto all’autorità nazionale competente. [Art. 5.4].


2. Autorità nazionale competente e procedimento di autorizzazione unica.

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Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato III - Riferimenti normativi

Normativa nazionale.

Legge 7 agosto 1990 n. 241 R «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 R «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica».

Legge 23 agosto 2004 n. 239 R «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia».

Decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 R «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica», convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.

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