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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 26/07/2016, n. 1213
Deliberaz. G.R. Veneto 26/07/2016, n. 1213
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Testo del provvedimentoL'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue. L'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008R "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni (RSPP e ASPP) che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative attività lavorative, rinviando la definizione dei contenuti dei percorsi formativi all'Accordo firmato in sede di Conferenza permanente con per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006. L'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, attuativo del D.Lgs. 195/2003R, integrativo del D.Lgs. 626/1994, definiva i contenuti dei percorsi formativi obbligatori per lo svolgimento delle funzioni di ASPP/RSPP. Al punto 2.7 "Sperimentazione" era previsto l'avvio di una sperimentazione per testare il nuovo impianto formativo riservando la possibilità, se necessario, di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-Regioni. A seguito di numerose richieste di chiarimenti in data 5 ottobre 2006 veniva siglato un successivo Accordo relativo alle linee guida interpretative dell'Accordo del 26/01/2006. A distanza di anni si è ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tali Accordi in quanto non più coerenti con il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 81/2008, dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (artt. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro (art. 73 del D.Lgs. 81/2008) e dal D.M. 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri dei formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro. In data 07/07/2016, pertanto, la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha siglato il nuovo Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. |
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Allegato A - Avviso PubblicoAddetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (art. 32 D.Lgs. 81/2008 - L.R. 10/1990) Datori di Lavoro con svolgimento diretto dei compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi (art. 34 D.Lgs. 81/2008 - L.R. 10/1990) Presentazione progetti formativi |
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Allegato B - Direttiva per la presentazione di progetti per - Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (art. 32 D.Lgs. 81/2008 - L.R. 10/1990) - Datore di Lavoro con svolgimento diretto dei compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi (art. 34 D.Lgs. 81/2008 - L.R. 10/1990)1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali - L. 845/1978 - "Legge quadro in materia di formazione professionale"; - L.R. n. 10/1990R "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni; - L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati"; - Delib.G.R. 359/2004, "Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni; - L.R. n. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione"; - Delib.G.R. 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla Delib.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010"; - Delib.G.R. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e.m.i." - Delib.G.R. 399 del 16 marzo 2012 "Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Triennio 2012-2014. (Art. 32 e 34 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)". - Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 788 del 11 novembre 2014 "Proroga vigenza Delib.G.R. n. 399 del 16 marzo 2012 "Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Triennio 2012-2014. (Art. 32 e 34 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)"; - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; - Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sancito in data 21 dicembre 2011 n. 223/CSR; - D.M. del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, n. 65; - Delib.G.R. 251 del 8 marzo 2016R "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990." - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016. 2. Obiettivi generali In data 07/07/2016 R in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è sancito l'Accordo finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 (di seguito Accordo) che sostituisce il precedente, sancito in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006R. L'Accordo apporta inoltre alcune modifiche in relazione alla formazione dei datori di lavoro che svolgono il ruolo dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di cui all'art. 34 del D.Lgs. 81/2008, disciplinata dall'Accordo 223/CSR del 21 dicembre 2011R. Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi tra quelle per le quali non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale, tuttavia in quanto finalizzate al conseguimento di titolo previsto dalla normativa nazionale vigente sono soggette al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali. 3. Tipologie progettuali Le tipologie di progetto nelle quali si articola la presente Direttiva sono tre: - tipologia 1 "ASPP/RSPP"; - tipologia 2 "DLSPP"; - tipologia 3 "AGGIORNAMENTO" (AGG). TIPOLOGIA 1 "ASPP/RSPP" È prevista la presentazione di un progetto di tipologia "ASPP/RSPP", ai sensi dell'art. 32, commi 2-3-4-6 del D.Lgs. 81/2008, volto alla realizzazione di percorsi aventi per finalità la formazione della figura di ASPP e di RSPP e dei relativi percorsi di aggiornamento e precisamente: - Modulo A; - Modulo B; - Modulo C; Ai sensi dell'Accordo i percorsi formativi hanno differente durata e contenuti in funzione della tipologia di utenti ai quali sono rivolti e allo specifico settore di attività. Si rimanda all'Allegato A dell'Accordo per quanto riguarda l'articolazione dei contenuti minimi dei moduli e per quanto non disciplinato dalla presente Direttiva. Di seguito vengono definite alcune caratteristiche dei percorsi formativi. Percorso formativo - Modulo A Costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di ASPP e di RSPP. Ha durata di 28 ore, ed è propedeutico per l'accesso agli altri moduli. Per il Modulo A è ammessa la modalità e-learningN1. Percorso formativo - Modulo B Il modulo B è correlato alla natura dei rischi, ha durata di 48 ore, ed è strutturato prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi. Per quattro settori produttivi sono previsti inoltre percorsi di specializzazione, come indicato nella tabella sotto riportata
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