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L.R. Lazio 02/04/2003, n. 10

Modifiche alla L.R. 6.10.1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 31/07/2003, n. 22
- L.R. 14/07/2014, n. 7
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Art. 1 (Principi fondamentali)

1. La presente legge introduce modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modi

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Art. 2 (Modifiche al Capo I ed agli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 16, 18, 28, 30, 36, 38 e 47 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche)

1. La rubrica del Capo I della l.r. 29/1997 R e successive modifiche è sostituita dalla seguente: "Norme generali e procedure di individuazione e di istituzione delle aree naturali protette, dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria".

2. L'articolo 1 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Principi generali)

1. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e vegetazionali che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La Regione persegue la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali, che costituiscono il sistema delle aree naturali protette, nonché mediante l'istituzione dei monumenti naturali e l'individuazione dei siti di importanza comunitaria.

3. La Regione, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico e culturale delle proprie aree naturali protette e delle altre aree dell'Appennino di rilevante valore ambientale, promuove e partecipa alla istituzione di aree naturali protette interregionali. In particolare opera per realizzare, insieme alle altre regioni interessate, un sistema integrato di parchi di rilevanza europea sull'Appennino, per tutelare le aree naturali del litorale e gli ambiti di pianura di interesse paesistico, naturalistico e culturale. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilità.".

3. L'articolo 2 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Finalità)

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme della Comunità Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette del Lazio nonché dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione degli stessi nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelli degradati.

2. In conformità all'articolo 22 della l. 394/1991 e successive modifiche, le province, le comunità montane ed i comuni partecipano alla istituzione ed alla gestione delle aree naturali protette regionali.".

4. L'articolo 3 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Obiettivi)

1. La Regione, attraverso la creazione di un sistema di aree naturali protette nonché mediante l'istituzione dei monumenti naturali e l'individuazione dei siti di importanza comunitaria, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione;

b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette;

g) la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse.

2. Nelle aree naturali protette si promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione. A tal fine si incentiva la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative compatibili.".

5. L'articolo 5 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Sistema delle aree naturali protette del Lazio - Classificazione. Istituzione delle aree naturali protette interregionali e nazionali)

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è articolato, tenendo conto delle diverse caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

a) parco naturale;

b) riserva naturale.

2. I parchi naturali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che configurano un sistema omogeneo caratterizzato dagli aspetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la cons

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Art. 3 (Modifiche agli articoli 4, 6, 7, 10, 14, 23, 24, 26, 27 e 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche)

1. N3

2. N4

3. N5

4. N6

5. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 e successive modifiche sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di aspetti paesaggistici rurali e da attività agricole tradizionali.".

6. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "Il decreto," sono inserite le seguenti: "che individua il soggetto cui è affidata la gestione del monumento,";

b) le parole da "Per la conservazione" a "legge regionale 2 settembre 1974, n. 43." sono soppresse.

7. Dopo il comma 3 dell' articolo 6 della l.r. 29/1997 e successive modifiche sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Qualora l'ambito territoriale da vincolare come monumento naturale abbia un'estensione superiore ai trecento ettari, l'istituzione e la disciplina del monumento stesso, in deroga a quanto previsto dal comma 3, sono effettuate con legge regionale, secondo le procedure di cui all'articolo 9, commi 2 e 4.

3 ter. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 per le zone A di cui alÌarticolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), fatte salve le eventuali specifiche misure di tutela disposte dal decreto di cui al comma 3 ovvero dalla legge di cui al comma 3bis o da ulteriori atti di disciplina delle attività consentite nei monumenti stessi previsti dal decreto o dalla legge.".

8. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituita dalla seguente:

"b) le aree individuate ai sensi degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche, le zone umide di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 197

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Art. 4 (Disposizioni transitorie)

N1 "1. I consigli direttivi ed i collegi dei revisori dei conti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risu

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Art. 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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