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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 13/07/2016, n. 0144/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 13/07/2016, n. 0144/Pres.
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- D. Pres. R. 19/03/2018, n. 067/Pres.
- D. Pres. R. 28/09/2017, n. 0217/Pres.
- Delib. G.R. 09/12/2016, n. 2406
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Premessa
IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che individua l’edilizia agevolata tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative; |
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CAPO I - FINALITÀ ED OGGETTO |
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Art. 1 - Finalità ed oggetto1. |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) interventi, tipologie di attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), ovvero lavori ad esse equiparati con il presente regolamento; b) prima casa, l’alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari avente destinazione d’uso residenzi |
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Art. 3 - Tipi di iniziative finanziabili1. Le iniziative ammesse al beneficio del presente regolamento sono le seguenti: a) acquisto con contestuale recupero; b) recupero; b-bis) acquisto; N20 |
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Art. 4 - Caratteristiche dell’acquisto con contestuale recupero1. Per “acquisto con contestuale recupero” si intende: |
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Art. 5 - Caratteristiche del recupero1. Per “recupero” si intende l’inizia |
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Art. 6 - Tipologia di interventi di recupero1. Sono ammissibili ai fini del presente regolamento i seguenti interventi: a) ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2009; |
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Art. 6-bis. - Caratteristiche dell’acquisto |
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Art. 6-ter. - Caratteristiche della nuova costruzione |
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CAPO II - FORMA DEGLI INCENTIVI |
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Art. 7 - Forma degli incentivi1. Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da erogare in unica soluzione, a fronte della spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico, determinati nel modo seguente: a) per l’“acquisto con contestuale recupero” di cui all’articolo 4, il contributo è pari a 12.000,00 euro; N48 b) per il “recupero” di cui all’arti |
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Art. 8 - Maggiorazioni1. In osservanza al disposto di cui all’articolo 14 della legge regionale 1/2016, i contributi di cui all’articolo 7 sono maggiorati nella misura di euro 2.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica di seguito individuati alle lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nella misura di euro 4.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica di seguito individuati alla lettera b) |
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CAPO III - REQUISITI DEI BENEFICIARI |
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Art. 9 - Requisiti dei beneficiari1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere richiesti da: a) cittadini italiani; b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); d) stranieri di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). 2. Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti: |
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Art. 10 - Durata dei requisiti1. |
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CAPO IV - SOGGETTI COMPETENTI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |
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Art. 12 - Presentazione della domanda1. Le domande di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, devono essere presentate a mano alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, su apposito modulo approvato dalla Direzione regionale competente. 2. È possibile presentare una sola domanda e con riferimento ad un solo tipo di iniziativa. |
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Art. 13 - Registrazione delle domande1. La domanda presentata alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, debitamente compilata in ogni sua parte, viene registrata in via telematica. Il Sistema assegna ad ogni domanda un numero identificativo progressivo. Al richiedente viene contestualmente rilascia |
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Art. 14 - Prenotazione delle risorse1. Le domande presentate e registrate sono ammesse a contributo con decreto del Direttore centrale competente in materia di politiche abitative fino a concorrenza delle risorse di volta in volta assegnate con il Piano annuale, approvato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 1/2016. |
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Art. 15 - Produzione dei documenti1. La documentazione richiesta, da prodursi in originale o in copia conforme all’originale |
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Art. 16 - Documentazione per la concessione del contributo1. Nel caso di acquisto con contestuale recupero di cui all’articolo 4, e nel caso di “acquisto” di cui all’articolo 6 bis, entro il termine perentorio di cui all’articolo 14, comma 5, l’interessato fa pervenire a alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, la seguente documentazione: |
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Art. 17 - Concessione del contributo1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, controlla la documentazione presentata, la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e provvede entro sessanta g |
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Art. 18 - Documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo1. Nel caso di “acquisto con contestuale recupero” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), entro il termine perentorio di tre anni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, l’interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, la seguente documentazione: a) copia autentica del contratto di compravendita definitivo, ovvero l’atto di trasferimento della proprietà dell’immobile a seguito di vendita giudiziaria; a-bis) contratto relativo all’operazione creditizia di cui all’articolo 3, comma 2 bis; N53 b) dichiarazione relativa all’insussistenza di rapporti giuridici di cui all’articolo 3, comma 3, tra beneficiario e parte venditrice e, se diversa, parte esecutrice dei lavori; c) eventuale comunicazione di inizio lavori inoltrata al Comune qualora non già presentata ai fini della concessione del contributo di cui agli articoli 16 e 17 ed eventuale titolo abilitativo; N39 d) documentazione comprovante la spesa sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa; N40 e) dichiarazione di regolare esecuzione sottoscritta dal direttore dei lavori; f) documentazione idonea a dimostrare l’agibilità dell’immobile; f-bis) dichiarazione comprovante la superficie catastale dell’alloggio di cui all’articolo |
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Art. 19 - Determinazione ed erogazione del contributo1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, controlla la documentazione presentata dall’interessato nonché la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione e provvede, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, alla determinazi |
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CAPO V - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI |
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Art. 20 - Obblighi dei beneficiari1. In attuazione dell’articolo 30, comma 1 della legge regionale 1/2016, i beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora abituale negli alloggi oggetto di contributo e a richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica entro il termine per la presentazione della documentaz |
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Art. 21 - Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi1. |
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Art. 22 - Successione nell’immobile1. In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario, il contributo si trasferisce e viene erogato all’erede che acquisisce l’intera proprietà dell’alloggio purché in possesso, con riferimento alla data dell’istanza di subentro, dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) d) e) ed e-bis). |
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Art. 23 - Trasferimento del contributo1. In caso di trasferimento della residenza del beneficiario, avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento dell’unione civile o della convivenza di fatto, il contributo si trasferisce e viene erogato al coniuge o ad una delle parti dell’unione civile o al convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà, purché in poss |
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Art. 24 - Istruttoria delle istanze di subentro1. |
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Art. 25 - Controlli e verifiche1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, n |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 27 - Trattamento dei dati personali1. Il richiedente il contributo rilascia in fase di presentazione della domanda l� |
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Art. 28 - Norma di rinvio1. |
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Art. 29 - Disposizioni transitorie1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale determina la data N1 a partire dalla quale è possibile presentare le domande di contributo e ne da comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione.
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