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Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 18/07/2016, n. 3

Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
Con in allegato la modulistica elaborata da Legislazione Tecnica in versione PDF editabile.
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1. Premesse

In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (di seguito Codice).

L’art. 85 d

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2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE

La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Cod

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3. Struttura e modalità di compilazione del DGUE

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di:

non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice;

rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell’art. 91 del Codice.

Il DGUE è articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGUE elettronico per generare e compilare il documento in formato elettronico, le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all’obbligo di pubblicità sovranazionale, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori compilano le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate con le seguenti indicazioni:

codice fiscale della stazione appaltante;

CIG;

CUP (ove previsto);

codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei).

La Parte II, contiene le informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti, sull’eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Le informazioni da fornire relativamente all’eventuale iscrizione dell’operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice.

In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’art. 90 del Codice;

gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell’art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’art.

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Allegato - Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il modello viene proposto nella versione PDF editabile elaborata da Legislazione Tecnica

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