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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 12/05/2016
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[Premessa]IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 3, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 R, che prevede lo svolgimento con cadenza annuale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 R, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei tempi di realizzazione del predetto censimento permanente, con cadenza annuale, della popolazione e delle abitazioni; Visto l’art. 3, comma 2 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 R, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dello stesso articolo la disciplina dei contenuti dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Anncsu), degli obblighi e delle modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento |
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Art. 1. - Tempi di realizzazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni1. Al fine di definire la metodologia di indagine, i contenuti, le tempistiche e le modalità di rilascio dei dati del censimento permanente, entro il 31 dicembre 2017 1’Istat effettua le attività preparatorie di cui all’art. 3, comma 3, del d |
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Art. 2. - Attività funzionali al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni1. Per le esigenze connesse allo svolgimento del censimento permanente della popolazione, ciascun comune gestisce e aggiorna il piano topografico e il piano ecografico con riferimento al territorio di propria com |
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Art. 3. - Definizioni relative all’Anncsu1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) Anncsu: Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane; |
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Art. 4. - Istituzione dell’Anncsu1. L’Anncsu, realizzato dall’Istat e dall’Agenzia delle entrate, costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali, fatta salva la normativa vigente in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute per i comuni situati nella regione autonoma Valle d&r |
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Art. 5. - Dati contenuti nell’Anncsu1. L’Anncsu contiene: a) le informazion |
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Art. 6. - Modalità di conferimento dei dati e attivazione dell’Anncsu1. I dati degli stradari e indirizzari comunali sono conferiti all’Anncsu secondo le modalità di seguito indicate: a) l’Istat mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati degli stradari e indirizzari rilevati a livello comunale nel corso del 15° Censimento generale della popolazione e delle |
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Art. 7. - Obblighi dei comuni1. I comuni conferiscono i dati richiesti secondo quanto stabilito all’art. 6, comma 1, lettera c). |
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Art. 8. - Servizi resi disponibili dell’Anncsu ai comuni1. Al fine di consentire la gestione dei dati di propria competenza, attraverso l’Anncsu sono resi disponibili ai comuni i seguenti servizi: |
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Art. 9. - Servizi di accesso all’Anncsu1. Attraverso l’Anncsu sono resi disponibili ai soggetti di cui all’art. 10 i seguenti servizi: |
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Art. 10. - Accesso ai servizi1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8, comma 2, l’Anncsu garantisce l’erogazione dei servizi di interoperabilità con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole |
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Art. 11. - Specifiche tecniche1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l’Istat e l’Agenzia delle entrate, sentita |
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Art. 12. - Comunicazione e trattamento dei dati1. Ai dati raccolti nell’effettuazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e alle informazioni raccolte ai fini della ge |
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Art. 13. - Comunicazione e trattamento dei dati1. Restano salve per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e per le Province autonome di Trento e Bolzano, le competenze in materia di toponomastica, le norme di attuazione |
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