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Regolam. R. Puglia 08/07/2016, n. 9

Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali.
Testo coordoinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 10/04/2020, n. 7
- Regolam. R. 28/01/2020, n. 3
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Art. 1 - Livelli assistenziali territoriali specifici per i disturbi dello spettro autistico

N1

1. La Rete di assistenza dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), tenuto conto della legge 18 agosto 2015, n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi

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Art. 2 - Norme generali della rete di assistenza per gli ASD

1. La Rete di assistenza per gli ASD è multidisciplinare e opera in modo flessibile in luoghi e contesti diversi (casa, scuola, ecc.), garantendo la continuità assistenziale tra i servizi per l'Età Evolutiva ed i servizi per l'Autismo Adulto.

2. La rete assicura il coinvolgimento degli istituti scolastici nella predisposizione del programma di intervento nonché collabora alla definizione dei progetti di integrazione scolastica dell'alunno disabile.

3. La Rete assicura la prevenzione sociale ed una presa in carico coordinata, comprendente la valutazione diagnostica e funzionale, il trattamento individualizzato specifico, in collaborazione con la famiglia, i programmi di intervento terapeutico ri/abilitativo, farmacologici e non farmacologici, condotti in modo individuale o di gruppo, gli interventi educativi e socio-riabilitativi, anche al fine dell'inserimento lavorativo, eventualmente per l'intero ciclo di vita.

4. Assicura, inoltre, la ricerca, la formazione/aggiornamento, la raccolta dei dati epidemiologici, e la realizzazione di un censimento delle persone affette da ASD di concerto con i pediatri ed i medici di famiglia, con la creazione di un archivio dedicato.

5. Nell'ambito della rete le ASL, in collaborazione con il privato sociale e gli organismi di ricerca nazionali ed internazionali ricono

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Art. 3 - Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici del centro territoriale per l'autismo

1. Il Centro Territoriale per l'Autismo (CAT) afferisce al Dipartimento di Salute Mentale della ASL, è a gestione pubblica e rappresenta il 1° livello della Rete.

2. Il CAT deve essere ubicato in strutture sanitarie aziendali territoriali (Poliambulatori/Presidi Territoriali Assistenziali/Ospedali riconvertiti) e, comunque, in strutture aziendali ove siano presenti altri servizi assistenziali territoriali.

3. REQUISITI ORGANIZZATIVI

3.1 L'apertura del CAT è assicurata per almeno 38 ore settimanali e per almeno 5 giorni alla settimana, garantendo quanto più possibile l'apertura pomeridiana.

3.2 L'équipe deve essere composta dalle seguenti figure professionali:


n. 2

Medico specialista in Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline equipollenti e affini, di cui n. 1 con funzioni di responsabile

n. 1

Medico Psichiatra, a tempo parziale, con accesso programmato

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Art. 4 - Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi

1. Ogni Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (di seguito indicato anche come struttura) può essere attivato, secondo le procedure di cui al successivo art. 10:

a) da ciascuna ASL presso il CAT, del quale costituirà nucleo aggregato. Resta inteso che qualora nello stesso arco temporale pervengano più richieste comunali di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, la richiesta presentata dal Comune su istanza della ASL avrà la priorità rispetto alle altre istanze comunali pervenute nel medesimo arco temporale;

b) dagli enti gestori che abbiano ricevuto un riconoscimento da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD;

c) da enti gestori di strutture di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex Reg. reg. n. 12/2015;

d) da enti gestori di strutture sanitarie che abbiano maturato un'esperienza in campo riabilitativo sanitario, vale a dire che abbiano gestito strutture extraospedaliere riabilitative accreditate di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 o di riabilitazione psichiatrica ex Reg. reg. n. 7/2002 che hanno stipulato contratti con le ASL del territorio regionale da almeno 5 anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

e) da enti gestori di strutture socio-sanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all'art. 53 della L.R. n. 19/2006 e s.m.i. ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM), per il periodo corrispondente al triennio precedente al 1° gennaio 2020, abbiano inviato - con quota sanitaria a carico delle ASL - soggetti in età evolutiva in numero pari ad almeno il 40% dei posti autorizzati al funzionamento per i tre anni precedenti al 1° gennaio 2020 ed indipendentemente dalla data di invio da parte dell'UVM.;

fino ad un massimo di n. 3 Moduli per ente richiedente per ASL. N4

2. Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto, l'organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psico-educativo di livello assistenziale intensivo ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d'età o periodi "critici", in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:

- Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare

- Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale

- Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziale

2.1. Periodo prescolare (0-5 anni): trattamento riabilitativo intensivo di tipo psicoeducativo, comportamentale/cognitivo-comportamentale, individualizzato, eventualmente associato, a secondo dei casi, da strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa, condotto da operatori opportunamente formati da integrare con interventi di altre istituzioni che fanno parte del: "Sistema Curante", con lavoro anche nei contesti naturali, quali l'ambiente scolastico, a domicilio e il parent training individuale.

2.2. Periodo scolare-prepuberale (6-11 anni): interventi molto diversi sia a livello clinico che di complessità, a seconda della evoluzione dei singoli bambini. Quindi lavoro psicoeducativo ad impostazione comportamentale/cognitivo-comportamentale sulle autonomie e sulle abilità adattive, ma anche interventi specifici a seconda delle necessità sulle competenze neuropsicologiche, come linguaggio, funzioni esecutive, competenze emotivo-sociali e comunicative pragmatiche negli ASD ad alto funzionamento. Nei casi più gravi in cui non c'è linguaggio, il lavoro si svolge a supporto della comunicazione, sistemi di Comunicazione Aumentativa Alternativa, con attenzione anche all'incremento delle abilità adattive e alla prevenzione dei comportamenti problema.

2.3. Periodo scolare-puberale adolescenziale (12-18 anni): prosecuzione del lavoro precedente, spostando l'attenzione sulla dimensione socio-riabilitativa, in collaborazione con i servizi sociali, con ulteriore lavoro sulle competenze adattive, in previsione del passaggio all'età adulta, con la possibile inclusione sociale e lavorativa.

3. Il parametro "età" condiziona le specificità di seguito indicat

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Art. 5 - Art. 60-quater del Reg. reg. 18 gennaio 2007, n. 4

1. Dopo l'art. 60-ter del Reg. Reg. n. 4/2007, è aggiunto il seguente art. 60-quater:

"Art. 60-quater - Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico

1.1. Il Centro deve erogare principalmente servizi destinati alla presa in carico del disturbo dello spettro autistico, organizzati sia in attività individuali che in piccoli gruppi omogenei, assicurando interventi personalizzati.

1.2. Il Centro, a seguito di una valutazione funzionale eroga interventi maggiormente strutturati per soggetti con maggiore compromissione, interventi maggiormente inclusivi per soggetti a miglior funzionamento.

1.3. Gli interventi applicati sono volti a migliorare la qualità di vita del soggetto e della sua famiglia nelle diverse aree di sviluppo.

1.4. È previsto un intervento psicoeducativo ad impostazione comportamentale/cognitivo-comportamentale volto a promuovere e mantenere l'inclusione sociale, nello specifico:

- Abilità comunicative

- Abilità di autonomia personale (igiene personale, vestirsi, lavarsi, prendersi cura del proprio corpo)

- Abilità integranti: protezione personale (riconoscimento situazioni pericolose, comportamenti sessuali)

- Attività domestiche (pulire il proprio ambiente, preparare

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Art. 6 - Art. 57-bis del Reg. reg. 18 gennaio 2007, n. 4.

1. Dopo l'art. 57 del reg. reg. n. 4/2007, è aggiunto il seguente art. 57-bis

"Art. 57-bis - Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico

1.1. La comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale è destinata a soggetti di età compresa dai 18 anni in su, nella fattispecie con disturbo autistico in situazioni particolari e con gravi disturbi della comunicazione e della relazione. Offre una soluzione abitativa idonea ed alternativa al nucleo familiare, duratura o temporanea, nell'ottica dell'intervento alla persona.

1.2. L'obiettivo della residenzialità nei percorsi socio-educativi-riabilitativi è quello di avviare l'utente verso il recupero e la promozione dell'autonomia personale e sociale, di acquisire e mantenere abilità cognitive e relazionali, di garantire una vita quotidiana dignitosa, evitando il rischio di ricoveri impropri ospedalieri o di istituzionalizzazioni fuori Regione.

1.3. La comunità prevede:

- un modulo di residenzialità temporanea a breve termine per le situazioni nelle quali si rilevi la necessità di una temporanea permanenza in un contesto così strutturato.

- un modulo di residenzialità a medio-lungo termine.

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Art. 7 - Tavolo regionale per l'autismo

1. II Tavolo regionale per l'Autismo, di cui alla Delib.G.R. n. 1521 del 2 agosto 2011, offre pareri sulla programmazione

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Art. 8 - Centri di riferimento ad alta specializzazione

1. I Centri di Riferimento ad alta specializzazione, "con la collaborazione dell'Università quale riferimento della formazione e ricerca, svolgono i compiti previsti dalla Delib.G.R. n. 1521/2011, ed in particolare:

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Art. 9 - Determinazione del fabbisogno

N1

1. II fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e della L.R. n. 9/2017

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Art. 10 - Parere di compatibilità

N7

1. Al fine di favorire la valorizzazione di esperienze nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico, atteso che il presente regolamento non prevede fabbisogno per le strutture di tipologia “Comunità residenziale” di cui all’art. 6, sono ammissibili:

i. le istanze di autori

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Art. 11 - Autorizzazione ed accreditamento

N6

Per quanto attiene le procedure di autorizzazione e di accreditamento, nonché i requisiti di carattere generale, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed, in particolare, alla L.R. 9/2017 e s.m.i., al Reg. reg. n. 3/20

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