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Circ.Ass.R. Sicilia 31/10/2002, n. 15

L.R. 2.8.2002, n. 7. Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Innovazioni e profili ordinamentali. (Avviso di rettifica in B.U. 20.12.2002, n. 58).
(Avviso di rettifica in B.U. 20.12.2002, n. 58).
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[Premessa]



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Premessa

Con la legge regionale in oggetto menzionata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.37 del 10 agosto 2002 ed entrata in vigore il 10 settembre successivo, è stata recepita la legge quadro nazionale in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 Re successive modifiche.

Secondo l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 7/2002, R il testo di riferimento della legge n. 109/94 è quello vigente alla data di approvazione della medesima legge regiona

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Innovazioni

Tra le innovazioni apportate nel settore dalla legge n. 109/94, come recepita dalla legge regionale n. 7/2002, rinviando per la nuova disciplina alle istruzioni tecniche dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, si elencano, in particolare, quelle riguardanti:

a) i pareri sui progetti (cfr. l'art. 7-bis, introdotto dall'art. 5, comma 1). Viene prevista la competenza del responsabile del procedimento, della conferenza speciale di servizi e della commissione regionale dei lavori pubblici. In tema di conferenza di servizi, si rileva che rinvio formale alle disposizioni della legge n. 241/90 R risulta in precedenza attuato con l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 7 a

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Profili ordinamentali

Si esaminano di seguito le norme introdotte che concernono aspetti ordinamentali in tema di enti locali.

L'art. 4 della legge n.109/94 viene modificato ed integrato dall'art. 3 della legge regionale n. 7/2002, R specificando in sede di vigilanza, di coordinamento e di indirizzo nel settore dei lavori pubblici:

1) il conferimento di poteri della Regione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nel territorio della Regione (cfr. i commi 19 e 20);

2) l'origine e le finalità dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (cfr. i commi da 21 a 27). Invero, detto Osservatorio viene configurato come "lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge".

Il comma 29 dell'art. 4 in esame estende l'attività di detto Osservatorio anche per gli appalti del titolo II della legge regionale n. 7/2002 di importo superiore a 50.000 E.

Con l'operatività dei nuovi soggetti indicati si realizzano innovazioni nel settore dell'indirizzo, del coordinamento e della vigilanza in materia di lavori pubblici, con la conferma di obblighi di coadiuzione per le pubbliche amministrazioni appaltanti.

Per il mancato avvio di procedura di appalto relative ad opere finanziate dall'Amministrazione regionale, si richiama l'azione sostitutiva disciplinata dal comma 12 dell'art. 14-bis della legge n. 109/94.

L'art. 7-ter della legge n. 109/94 viene introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e disciplina, nelle more dell'attuazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, R l'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto dei lavori pubblici. Oltre quanto già rilevato in merito, in particolare, sono regolamentate:

a) l'articolazione dell'Ufficio in una sezione centrale e in sezioni provinciali, le competenze, la strutturazione delle commissioni di gara ed il regolamento di funzionamento dell'Ufficio;

b) l'acquisizione del verbale di gara redatto dalle menzionate commissioni da parte dell'amministrazione appaltante.

Le istruzioni in merito saranno conseguenti all'attivazione delle strutture.

L'art. 14 della legge n. 109/94 viene sostituito dal l'art. 8 della legge regionale n. 7/2002 e disciplina la programmazione dei lavori pubblici. Trattasi invero di raccordo di disciplina di istituto introdotto in Sicilia con la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

In particolare, è oggetto di regolamentazione:

- la realizzazione dei lavori pubb

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