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Deliberaz. G.R. Lazio 16/06/2016, n. 335

Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016".
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


SU PROPOSTA dell’Assessore Infrastrutture, Enti Locali e Politiche Abitative di concerto con l’Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riguardo agli artt. 117 e 118;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 R “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”,

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”, con particolare riguardo all’art. 7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, recante “Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali”;

VISTO il D.M. del 14 settembre 2015, recante “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti di Area vasta dichiarato in soprannumero, della croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”;

VISTA la circolare 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie;

CONSIDERATO che, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’accordo dell’11 settembre 2014, raggiunto in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stata proposta l’istituzione di un Osservatorio regionale con il compito di avviare e coordinare la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino;

CONSIDERATO che la Giunta regionale con deliberazione del 7 ottobre 2014 n. 647, ha istituito l’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

ATTESO CHE in data 2 novembre 2015, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio regionale e nelle more dell’approvazione della legge regionale di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale e di riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale, è stato sottoscritto tra la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale, le Province del Lazio e le Organizzazioni Sindacali “l’Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e della Città Metropolitana di Roma Capitale”;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato 1

A) FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ATTRIBUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE DELLA REGIONE LAZIO


A1. DIFESA DEL SUOLO

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni.

Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53

"Organizzazione della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni

art. 8, c. 1, lett. a)

le attività di pianificazione e programmazione, svolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2, nonché l'adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923;

art. 8, c. 1, lett. b)

l'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali;

art. 8, c. 1, lett. c)

le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali;

art. 8, c. 1, lett. d)

il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione degli obiettivi programmatici;

art. 8, c. 1, lett. e)

la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni conferite;

art. 8, c. 2, lett. a)

le opere idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali, individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale. In tali ambiti, la Regione svolge anche le funzioni relative a:

1) il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 31;

2) la polizia idraulica, i servizi di piena e di pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri previsti dal r.d. 523/1904 e dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;

3) la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

4) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

5) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

art. 8, c. 2, lett. b)

le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

art. 8, c. 2, lett. b-bis)

l’utilizzazione e le concessioni dei beni del demanio marittimo, fatte salve le funzioni ed i compiti amministrativi delegati ai comuni ai sensi dell’articolo 77, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;

art. 8, c. 2, lett. c)

la realizzazione delle opere di difesa delle coste di cui all'articolo 7;

art. 8, c. 2, lett. c-bis)

la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle lagune, secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999;

art. 8, c. 2, lett. c-ter)

l'autorizzazione delle attività di posa in mare di cavi e di condotte secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999 nonché l’autorizzazione all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);

art. 8, c. 2, lett. c-quater)

l'approvazione dei progetti di gestione per l'effettuazione delle attività di svaso, di sghiaiamento e di sfangamento delle dighe secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999;

art. 8, c. 2,

lett. c-quinquies)

la vigilanza sui boschi e sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale;

art. 8, c. 2, lett. d)

il vincolo idrogeologico, salvo quanto stabilito nell'articolo 9, comma 1, lettera g) e 10, comma 1, lettera b).

art. 8 c. 1 lett. a), b) e c)

Nelle materie di cui al presente capo, la Regione si riserva, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative concernenti: a) le attività di pianificazione e programmazione, svolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2, nonché l'adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923. b) l'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali; c) le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali;

A2. RISORSE IDRICHE

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni.

Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53

"Organizzazione della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni

art. 8, c. 3, lett. a)

la classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque sotterranee, nonché le funzioni di competenza regionale relative al bilancio idrico ed al risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni;

art. 8, c. 3, lett. b)

l'aggiornamento e le variazioni del piano regolatore generale degli acquedotti fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 36/94;

art. 8, c. 3, lett. b-bis)

la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi;

art. 8, c. 3, lett. c)

le concessioni di grandi derivazioni per l'utilizzo di acque pubbliche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 89 comma 2, del d.lgs. 112/1998;

art. 8, c. 3, lett. d)

la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi; fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 112/1998;

art. 8, c. 3, lett. e)

la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera l), del d.lgs. 112/1998;

L.R. 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modificazioni ed integrazioni.

Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque" e successive modificazioni ed integrazioni.

In base alle suddette leggi:

Sono riservate alla Regione funzioni in materia di tutela, governo e gestione della risorsa idrica, salvo quanto disposto dall'art. 9, c. 2, lett. a) della l.r. 53/98.

A3. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modificazioni ed integrazioni

art. 50, c. 1, lett. a)

la promozione di azioni dirette a:

1) la riduzione dei consumi energetici e all'innalzamento dei livelli di razionalizzazione e di efficienza energetica;

2) lo sviluppo ed all'uso delle fonti rinnovabili di energia o assimilate ed alla loro integrazione con le attività produttive, economiche ed urbane;

3) il miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia;

art. 50, c. 1, lett. b)

la definizione dei criteri di valutazione nonché delle procedure e delle modalità ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 51, comma 2;

art. 50, c. 1, lett. c)

la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;

art. 50, c. 1, lett. d)

il coordinamento delle fasi della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;

art. 50, c. 1, lett. e)

la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;

art. 50, c. 1, lett. f)

la concessione di contributi per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione derivanti dalla cogenerazione, nonché per iniziative dirette a migliorare i processi di trasformazione dell'energia, a ridurre i consumi ed a migliorare le condizioni di compatibilità ambientale e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modifiche;

art. 50, c. 1, lett. g)

la concessione di contributi in conto capitale:

1) per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi previsti dall'articolo 12 della l. 10/1991, nel rispetto dell'attività di coordinamento e verifica definita in ambito nazionale;2) per le iniziative in materia di derivazioni di acque ai fini della riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti di cui all'articolo 14 della l. 10/1991;

art. 50, c. 1, lett. h)

l'assistenza agli enti locali per l'attività di informazione e di orientamento agli utenti finali dell'energia e per l'attività di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;

art. 50, c. 2

2. È altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali, ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.

A4. VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Art. 20 e seguenti d.lgs. 152/2006

A5. BONIFICA SITI INQUINATI

Art. 242 comma 3,6,10,11,13 - Art. 245 comma 3 - d.lgs.152/2006

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