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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 19/09/2012, n. 82
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 19/09/2012, n. 82
Procedura negoziata per servizio coordinamento sicurezza per progettazione ed esecuzione lavori eseguiti da Hera S.p.A./Herambiente S.p.A. e Società del gruppo per il periodo 1/7/2011-30/6/2012, rinnovabile per ulteriori due anni ad insindacabile giudizio di Hera S.p.A./Herambiente S.p.A. e Società del gruppo.1. È in contrasto con l’art. 23 della Legge 18.04.2005 n. 62 l’aver previsto negli atti di gara la possibilità di un provvedimento di rinnovo del contratto di appalto a discrezione assoluta della stazione appaltante. In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, sa |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoLa Società HERA, nel corso del 2011, ha avviato una procedura negoziata senza previa indizione di gara, avente ad oggetto il servizio di Coordinamento Sicurezza per la Progettazione (CSP) e per la Esecuzione (CSE) di lavori da eseguirsi a cura della stessa Società Hera S.p.A e da Herambiente S.p.A. I lavori non risultano individuati nella lettera d’invito e l’importo riportato, pari ad Euro 1.200.000,00, è complessivo di tutti gli interventi; infatti, l’aggiudicazione dell’appalto è effettuata mediante l’affidamento di n. 92 incarichi, tutti sotto soglia comunitaria. Gli incarichi di servizi relativi ai diversi l |
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Ritenuto in dirittoDefinita la natura delle due Società, occorre focalizzare l’attenzione su due aspetti di specifico rilievo: a) l’uso di sistemi dinamici di acquisizione applicati a prestazioni di natura intellettuale quali i servizi di coordinamento alla sicurezza per la progettazione e per la esecuzione di lavori; b) la scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso) e l’attribuzione degli incarichi, viste le percentuali di ribasso formulate dai concorrenti ammessi alla gara. a. In via preliminare, va quindi chiarita la legittimità o non dell’utilizzo di sistemi dinamici di acquisizione per l’affidamento dei servizi d’ingegneria e architettura, ovvero, la mancata applicazione dell’art. 91, comma 8, del Codice, da ritenersi all’origine della sostanziale anomalia di tutto il procedimento in esame. Si premette, con riferimento a detto sistema di acquisizione, che l’art. 287, comma 2, del Regolamento attuativo del Codice, conferma la facoltà delle stazioni appaltanti, contemplata dall’art. 60, comma 1, del Codice, di istituire un sistema dinamico di acquisizione, purché per beni e servizi di uso corrente con caratteristiche disponibili sul mercato; quindi ne restano esclusi lavori, forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, invece, secondo quanto previsto anche dallo stesso art. 60, non possono essere oggetto di aste elettroniche; al comma 1, si trova la puntualizzazione sul limite del ricorso all’uso di sistemi dinamici di acquisizione, ossia “… esclusivamente in caso di forniture di beni e servizi, tipizzati, standardizzati e di uso corrente..”, quindi una messa a fuoco del divieto all’utilizzo di tali sistemi per gli appalti di servizi riferiti a prestazioni di natura intellettuale quali sono i servizi di coordinamento alla sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione di lavori. Basti pensare che tali servizi sono strettamente collegati alle attività progettuali che, per definizione, rappresentano la risoluzione di problemi i quali non possono essere individuati come “…tipizzati, standardizzati e di uso corrente..”. Inoltre, all’art. 266 del Regolamento, viene definita, mediante il criterio di aggiudicazione, la natura intellettuale dei servizi di ingegneria e architettura. A tal proposito val la pena richiamare anche quanto previsto all’art. 98 del d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori), ove emerge con evidenza che trattasi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’Allegato II A, categoria 12. Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 163/2006R, gli appalti di servizi elencati nel sopracitato allegato, tra cui proprio i servizi in questione, sono soggetti alle disposizioni del Codice e quindi a quella parte normativa del Codice stesso (parte II) che non si applica ai settori speciali. Tra le disposizioni della parte II vi è anche l’art. 59 che, al comma 1, esprime in linea generale un netto divieto agli accordi quadro per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. Non è escluso dall’applicazione ai settori speciali, invece, l’art. 60 del Codice, che, come si diceva, prevede l’utilizzo di sistemi dinamici di acquisizione esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente. I beni e i servizi da fornire devono essere dunque seriali, uguali al modello prefissato dalla stazione appaltante e dis |
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Il Consiglio- ritiene che l’applicazione delle procedure di cui all’art. 60 del Codice da parte della stazione appaltante Hera S.p.A. sia avvenuta in modo non coerente con la natura dei servizi da affidare; |
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