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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Campania Napoli 03/03/2016, n. 1146
Sent. TAR. Campania Napoli 03/03/2016, n. 1146
Edilizia e immobili - Attività edilizia - Impianti per la telefonia e le telecomunicazioni - Opere di urbanizzazione primaria - Assimilazione - Distanze legali - Inapplicabilità.In base all’art. 86, comma 3, del D. Leg.vo 259/2003, gli impianti di telecomunicazioni sono |
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale Campania Sezione VII ha pronunciato la presente |
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FATTO e DIRITTO1. La Telecom Italia s.p.a. in data 28.12.2012, ha presentato al Comune di A., ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n. 259/03, istanza per l’installazione di un impianto di trasmissione in via .... Il responsabile comunale del Settore Urbanistica, con il provvedimento prot. n. 642 del 18.1.2013, ha respinto l’istanza assumendo che l'impianto ricade in zona interdetta dal regolamento comunale in materia. Tale provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi a questo Tribunale (R.G. n. 1273/2013). L'istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata successivamente accolta, con ordinanza n. 646/13 del 17.4.2013. La società ricorrente ritenendo che, a seguito dell'ottenimento della sospensiva, sulla propria istanza si fosse formato il silenzio-assenso in base all'art. 87, comma 9, del D. Lgs. n. 259/03, ha intrapreso i lavori con la realizzazione delle opere di fondazione, costituite dalle armature in ferro del basamento destinato a sorreggere il palo portante e le relative antenne. Gli uffici comunali hanno quindi adottato il provvedimento prot. n. 9962 del 6.12.2013 respingendo nuovamente l’istanza. Tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti. Questo Tribunale, con la sentenza n. 3135/2014, ha respinto i motivi aggiunti e dichiarato improcedibile il ricorso rilevando che sull'istanza della società ricorrente non si era formato il silenzio-assenso, atteso il mancato rilascio, da parte della Regione Campania, della autorizzazione atta a consentire di derogare alla distanza prescritta di rispetto dalla Ferrovia. In ragione di tale sentenza, risultando abusive le parti già realizzate dell'impianto, la società ricorrente (che, nel frattempo, aveva ottenuto l'autorizzazione regionale per la deroga al rispetto della distanza dalla Ferrovia) ha presentato al Comune, in data 3.3.2015, un'istanza di accertamento di conformità urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/01. Tale istanza &egra |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto |
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