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Deliberaz. G.P. Bolzano 26/04/2016, n. 440

Disposizioni per migliorare la sicurezza per impianti soggetti all’obbligo di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA PROVINCIALE


Visto il Regio Decreto del 11 dicembre 1933, n. 1775, che costituisce il Testo Unico di legge per l'utilizzo delle acque e la gestione degli impianti per la produzione di energia elettrica sul suolo dello Stato Italiano;

Visto il D.P.R. del 11 aprile 1986, n. 748 (Piano di gestione delle Acque);

Secondo l'art. 2, comma 1d, della Legge Provinciale del 26 gennaio 2015, n. 2, la Giunta Provinciale deve stabilire le modalità così come la periodicità delle verifiche di si

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Allegato - Disposizioni per migliorare la sicurezza per impianti soggetti all'obbligo di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica

Art. 1 - Obiettivo ed ambito di validità

1) Le presenti disposizioni vengono emanate al fine di migliorare la sicurezza e la funzionalità di impianti idroelettrici con l'ausilio di verifiche da effettuarsi periodicamente dell'impianto.

2) Queste disposizioni valgono per tutti gli impianti soggetti all'obbligo della concessione per l'utilizzo di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica (di seguito "impianti idroelettrici").


Art. 2 - Obblighi e responsabilità

1) I Concessionari devono rispettare le rilevanti disposizioni di legge e le norme tecniche valide in Italia per la progettazione, costruzione, esercizio ed eventuale demolizione dell'impianto.

2) I Concessionari sono responsabili per tutti i danni a persone e cose che possono verificarsi a seguito dell'esercizio della loro concessione.

3) I Concessionari sono obbligati su propria iniziativa ed a propri costi a rispettare le prescrizioni derivanti dalle presenti prescrizioni.

4) Il concessionario deve incaricare, per l'esecuzione delle verifiche di sicurezza di cui alla presente delibera, a proprie spese, una tecnica abilitata o un tecnico abilitato.


Art. 3 - Analisi del rischio

1) L'analisi del rischio valuta i rischi che possono essere generati dall'impianto nel suo complesso o dai singoli componenti nelle rispettive ubicazioni, tenendo conto delle utilizzazioni in atto e degli insediamenti preesistenti. L'analisi del rischio deve essere effettuata da una tecnica abilitata o un tecnico abilitato. I risultati dell'analisi e gli eventuali provvedimenti derivanti devono essere inseriti in una relazione ed essere realizzati dal concessionario entro scadenze ugualmente da determinare.

2) Nel corso dell'interessamento per il rilascio di una nuova concessione, i richiedenti devono effettuare un'analisi del rischio per l'intero impianto progettato.

3) L'analisi del rischio deve ess

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