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Deliberaz. G.R. Veneto 19/04/2016, n. 502

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 01/10/2019, n. 1425
- Deliberaz. G.R. 05/05/2016, n. 610

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Testo del provvedimento


L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.


La legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha regolamentato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia; con tale legge si è infatti inteso raggruppare in un unico provvedimento legislativo le attività turistiche connesse al settore primario, definendo l'agriturismo, l'ittiturismo e il pescaturismo, e disciplinando le attività di ospitalità e di somministrazione nelle aziende agrituristiche ed ittiche.

Con la successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 il legislatore regionale ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche e delle integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sia introducendo nuove norme per il settore dell'agriturismo, dell'ittiturismo e del pescaturismo, sia introducendo i due nuovi profili del turismo rurale e delle fattorie didattiche, e facendo assumere così alle legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la nuova denominazione di "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario.

Conseguentemente alle due norme di legge sopra indicate la Giunta regionale ha provveduto ad emanare una serie di provvedimenti attuativi sia nel settore del pesca turismo ed ittiturismo, sia per quanto concerne il turismo rurale e le fattorie didattiche. Per quanto concerne invece l'agriturismo sono intervenuti due specifici provvedimenti attuativi e gestionali:

- la prima deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014 nella quale si è condensato in un unico provvedimento le norme attuative che sottendono la legge regionale 28/2012, così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 35/2013;

- la seconda deliberazione n. 613 del 21 aprile 2015 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato A - Disposizioni generali per l'attività agrituristica

Con la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo" è stata definita la normativa riguardante le attività turistiche connesse al settore primario, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e sono stati abrogati la legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica" ed il Reg. reg. 12 settembre 1997, n. 2 "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica".

Entrambe queste norme disciplinavano l'attività di agriturismo e hanno consentito di sviluppare la diversificazione delle attività agricole e di ampliare l'offerta turistica regionale con una ospitalità in campagna e la somministrazione di prodotti della terra, preludio di un turismo rurale sempre più qualificato e sempre più apprezzato dai turisti italiani e stranieri.

Sulla legge regionale n. 28/2012 è intervenuta la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha apportato una serie articolata di modificazioni ed integrazioni alle disposizioni che hanno interessato anche il segmento dell'agriturismo.

È da queste basi, da queste procedure e da questi rapporti fra enti pubblici e soggetti privati che si è proceduto alla elaborazione del presente provvedimento, che tiene conto quindi della nuova disciplina in materia di agriturismo di cui alla legge regionale in parola e delle esperienze maturate e consolidate con la precedente norma, ora oggetto di abrogazione, che ha comunque sviluppato esperienze, rapporti, conoscenze.

Ai sensi della normativa sopra richiamata, che individua le "Funzioni della Regione", le presenti disposizioni attuative hanno anche la finalità di un'omogenea e per quanto possibile uniforme applicazione della vigente norma regionale, in modo da evitare discrasie interpretative da ente a ente o da territorio a territorio.

Per praticità espositiva, nel testo che segue per "legge" si intende la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come modificata dalla legge regionale n. 35/2013 e, da ultimo, dalla legge regionale n. 7/2016.

Il presente testo sostituisce integralmente l'Allegato A della deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014 e l'Allegato A della deliberazione n. 613 del 21 aprile 2015 ed è quindi il testo coordinato a cui fare completo riferimento.


1. Requisiti e riconoscimento


Soggetti e biennio di attività

L'impresa agricola è il soggetto del riconoscimento provinciale dei requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica.

I requisiti del biennio di attività agricola e del corso di formazione, oltre al titolare e al legale rappresentante, possono essere accertati in capo alle seguenti figure:

a) partecipi nelle imprese familiari (art. 230-bis c.c.);

b) soci nelle società di persone;

c) amministratori e/o soci persone fisiche munite di apposita delega nelle società di capitali.

Il requisito dell'attività agricola pregressa deve essere maturato nel biennio immediatamente precedente al riconoscimento e può essere conseguito in una qualsiasi azienda agricola ed in una delle qualifiche idonee al possesso del requisito sopra indicato. Non è richiesto nel caso del coniuge, di parenti e affini fino al terzo grado che subentrano nella titolarità dell'azienda agrituristica, anche in forma societaria, né all'imprenditore agrituristico che subentra a sé stesso costituendo una nuova società. Se il subentro viene fatto in forma di società di capitali dette figure subentranti devono avere la qualifica di amministratori. Per subentro si intende la successione di una nuova impresa nella titolarità della conduzione della stessa azienda agricola che svolge anche attività agrituristica.

Al fine di consentire la partecipazione a bandi regionali per l'erogazione di aiuti pubblici, il riconoscimento di cui all'articolo 23 della legge può aver ugualmente luogo, in deroga al requisito del biennio, per coniuge, parenti e affini fino al terzo grado, anche nel caso di successione a impresa agricola non riconosciuta per l'attività agrituristica. In questo caso, salvo quanto richiesto dal bando, prima dell'inizio dell'attività, l'impresa dovrà dimostrare il conseguimento del biennio e farne comunicazione alla Provincia.

L'impresa che, per qualsiasi motivo non disponga più del soggetto in possesso del requisito del biennio deve comunicare alla Provincia non oltre trenta giorni il nominativo del sostituito ed entro dodici mesi dimostrare, in capo al soggetto idoneo, il ripristino del requisito o la condizione di deroga, pena la decadenza del riconoscimento. Nel frattempo l'attività può regolarmente continuare. La dimostrazione avviene attraverso comunicazione di variazione del soggetto in possesso del requisito e segue la procedura per il riconoscimento prevista nel Capitolo 2.


Corso di formazione

Ai fini del riconoscimento dei requisiti il corso di formazione è valido fino al quinto anno dalla sua conclusione.

Il corso ha la medesima scadenza temporale qualora, dopo il riconoscimento, l'attività agrituristica non venga avviata. In presenza dell'attività tale requisito viene mantenuto senza alcuna scadenza.

La validità viene meno al quinto anno dalla cessazione o sospensione dell'attività agrituristica e può essere rinnovata con il superamento di un corso di aggiornamento professionale di durata di almeno 50 ore valido per altri cinque anni.

Per superamento del corso iniziale o del relativo aggiornamento s'intende la sua conclusione secondo le modalità approvate dalla Regione all'Ente di formazione accreditato; presso il suddetto Ente può essere acquisita apposita certificazione.

L'imprenditore agricolo che succede nella gestione dell'attività agrituristica deve dimostrare, in capo a sé oppure ad uno dei soggetti qualificati, ossia il legale rappresentante, i partecipi nelle imprese familiari, i soci nelle società di persone, gli amministratori e/o soci persone fisiche munite di apposita delega alla gestione dell'attività nelle società di capitali, il possesso del requisito del corso, o il diritto all'esenzione dal relativo obbligo, in quanto ricadente nelle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 30 (soggetti già iscritti all'elenco degli operatori agrituristici) e al comma 3 dell'articolo 3 (laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti) della legge regionale n. 28/2012.

L'impresa che, per qualsiasi motivo, durante l'esercizio dell'attività non disponga più del soggetto in possesso del prescritto requisito del corso deve comunicare alla Provincia, non oltre trenta giorni, il nominativo del sostituto, ed entro un anno dimostrare, in capo al soggetto idoneo, il ripristino del requisito o la condizione di deroga, pena la decadenza del riconoscimento. Nel frattempo l'attività può regolarmente continuare. La dimostrazione avviene attraverso presentazione di comunicazione con le modalità e la procedura per il riconoscimento prevista nel Capitolo 2.

I corsi sono organizzati e gestiti dagli Enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 e sono effettuati nelle forme e con i contenuti disposti dalla Giunta regionale. I corsi iniziali hanno la durata minima di 100 ore, organizzate anche in forma modulare e sono rivolti, oltre all'imprenditore o rappresentante legale, esclusivamente a personale aziendale ed in particolare a:

a) partecipi nelle imprese familiari;

b) soci nelle società di persone;

c) amministratori e/o soci persone fisiche munite di apposita delega nelle società di capitali.

Il programma del corso iniziale e di quello di aggiornamento sono definiti dai provvedimenti attuativi e concernono quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale. Il corso di aggiornamento, come sopra indicato, ha una durata minima di 50 ore e sarà organizzato dagli Enti di formazione accreditati secondo caratteristiche, formule modulari e contenuti formativi che consentano ai soggetti che li frequentano di avere validità ai fini della legge regionale n. 28/2012 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli Enti potranno operare anche combinazioni dei corsi in relazione alle specifiche attività e secondo i criteri definiti dagli appositi provvedimenti. Sia il corso iniziale che quello di aggiornamento acquisiscono validità ai fini della presente legge solo previo superamento di verifica finale e nell'attestato deve essere dichiarata la specifica validità del corso ai fini della legge regionale 28/2012. Esclusivamente per il periodo di entrata in vigore della legge qualora la validità del corso sia venuta a decadere è consentito l'avvio dell'attività agrituristica con la sola iscrizione al corso di aggiornamento richiedendo il superamento delle stesso entro dodici mesi dall'iscrizione.

I soggetti già iscritti all'elenco degli operatori agrituristici senza il requisito del corso ma non ancora attivi, né decaduti, non necessitano del corso fino al compimento del terzo anno dall'entrata in vigore della legge (2 settembre 2015). Ai fini del riconoscimento, sono ritenuti validi i corsi effettuati ai sensi della ex legge regionale n. 9/1997 ed anche i corsi iniziali per operatori agrituristici effettuati fuori dal territorio regionale, purché soddisfino le condizioni di riconoscimento previste dalle Regioni di provenienza.

In ragione del fatto che il riconoscimento dei requisiti risulta necessario per la partecipazione a bandi pubblici e per interventi edilizi, il riconoscimento di cui all'articolo 23 della legge può aver ugualmente luogo con l'iscrizione al corso di formazione, indipendentemente dal superamento. In questo caso, prima dell'inizio dell'attività, si dovrà dimostrare il superamento del corso mediante comunicazione alla Provincia che è comunque tenuta a verificarne la validità.

Il titolo di equipollenza concernente la laurea in scienze agrarie è valutato in ordine ad altri titoli universitari - conseguiti anche con corsi di laurea triennale - e l'equipollenza, è riferita alle denominazioni assunte nei diversi ordinamenti. Sono ad esempio considerate equipollenti le lauree in "Scienze agrarie", "Scienze della produzione animale", "Scienze e tecnologie agrarie", "Scienze agrarie tropicali e subtropicali", "Scienze e tecnologie agro zootecniche", "Scienze zootecniche e tecnologie animali", "Scienze e tecnologie delle produzioni animali", "Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali", "Scienze e tecnologie agrarie e forestali", "Scienze e tecnologie agroalimentari". Per eventuali approfondimenti o casi particolari è possibile riferirsi alla struttura regionale competente in materia di agriturismo o consultare il sito www.miur.it, alla sezione università e settore equipollenza.


Connessione

Per connessione si intende il legame che intercorre tra l'attività agricola e le attività turistiche disciplinate dalla legge e si realizza con l'utilizzo delle risorse aziendali e territoriali, secondo le finalità e le disposizioni della legge stessa e delle disposizioni operative della Giunta regionale.

Nel caso di società, l'attività agricola è quella dell'azienda gestita direttamente dalla società o dall'associante nelle associazioni in partecipazione (art. 2549 e segg. C.C.); in quest'ultimo caso, i prodotti ottenuti e conferiti dagli associati, con sede produttiva in Veneto, sono comunque considerati propri. Rimane obbligatorio il rispetto della normativa in materia di tracciabilità degli alimenti. La perdita del requisito di connessione è prevista all'articolo 27 della legge medesima e precisata al Capitolo 8 "Decadenza e revoca del riconoscimento" della presente.


Prevalenza

La prevalenza dell'attività agricola si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel periodo di un anno è superiore a quello impiegato nelle attività turistiche connesse al settore primario. Per ore di lavoro dell'attività agricola si intendono esclusivamente quelle di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento, nonché lavorazione e trasformazione dei prodotti del fondo.

Per il calcolo delle ore di lavoro agricolo si fa riferimento alle tabelle specificatamente approvate dalla Giunta regionale (attualmente le tabelle 1 e 2 dell'Allegato B) alla deliberazione n. 435 del 31 marzo 2015, incrementate del 20% nei casi previsti dalla deliberazione n. 2483 del 4 dicembre 2012) e si prescinde dalla tipologia dei soggetti che forniscono il lavoro stesso (imprenditore, familiari, soci, dipendenti, collaboratori, terzisti, ecc.) in quanto dette ore/lavoro sono finalizzate a parametrare e definire la dimensione dell'attività agrituristica.


Aziende minime

Il requisito della prevalenza non è richiesto per le aziende minime. Le aziende minime sono:

a) quelle che svolgono esclusivamente l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci;

b) quelle ubicate in zone montane che svolgono una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.

Queste deroghe previste dalla legge interessano solo il requisito della prevalenza e non esonerano l'operatore dall'ottenere il riconoscimento relativamente agli altri requisiti che rimangono comunque preservati.

Per le aziende agrituristiche di cui alla lettera b) del capoverso precedente, la somministrazione di spuntini e bevande è assimilata ai pasti completi e le persone che ne usufruiscono rientrano nel computo del numero massimo consentito di dieci unità.

Per le aziende di entrambe le tipologie, essendo i limiti commisurati al numero di persone e non al numero di posti, con il piano agrituristico può essere approvato, per ciascuna attività, il numero di posti corrispondente al limite stabilito in termini di persone.


Lavoratori

Nello svolgimento delle attività agrituristiche, il lavoro può essere prestato, oltre che dall'imprenditore o dal rappresentante legale, dai coadiuvanti, partecipi e collaboratori familiari entro il IV grado nelle imprese familiari ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs. n. 276/2003, dai soci nelle società di persone, dagli amministratori e soci nelle società di capitali nel limite massimo di 3.500 ore annue, comprese quelle dedicate alle attività agricole, nonché dai dipendenti e assimilati con tutte le forme di contratti di lavoro.

Il titolare dell'impresa agricola non può essere coadiuvato da soggetti che la legge definisce "esterni" all'impresa stessa. Salva l'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ai fini dell'applicazione della legge, i lavoratori alle dipendenze non contrattualizzati sono considerati soggetti esterni.


Aziende composte da più unità

La normativa agrituristica ed in particolare il riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 23 della legge può essere applicata anche con riferimento a singole Unità Tecniche Economiche (UTE) in quanto dotate di propri mezzi di produzione (terreni, macchine, manodopera, bestiame, ecc.) ed organizzazione autonoma rispetto ad altre analoghe unità condotte dalla stessa impresa. È possibile, quindi, in capo alla stessa impresa il rilascio di più riconoscimenti in relazione al numero ed alle dotazioni delle UTE che vi afferiscono. Le attività agrituristiche, in questi casi, devono essere rapportate solo all'UTE di riferimento. La competenza al riconoscimento spetta alla Provincia in cui ricade l'UTE.

All'esercizio dell'attività agrituristica di aziende aventi sede nel territorio regionale possono concorrere anche i terreni ubicati al di fuori del territorio regionale, purché ricompresi nella medesima UTE. Le imprese con sede in altra regione possono essere riconosciute imprese agrituristiche solo nel caso che gestiscano una o più UTE ubicate nel territorio regionale e con riferimento alla/e medesima UTE.


2. Procedura di riconoscimento e Piano ag

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Allegato B - Manuale operativo per l'agriturismo

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Allegato C - Schema di modello di segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - delle imprese agrituristiche

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Allegato D - Schema di modello cartellino prezzi con l'indicazione dei prezzi massimi e dei periodi di apertura che le imprese agrituristiche che svolgono attività di ospitalità in alloggi sono tenute ad esporre in modo ben visibile al pubblico e in ogni camera e unità abitativa

Parte di provvedimento in formato grafico

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