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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 25/02/2010, n. 38

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’ATI Garden Service S.r.l. - Coop. Soc. Il Gabbiano Verde a r.l. – Servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio del Comune di Lucera con salvaguardia dei livelli occupazionali degli attuali nove LSU stabilizzati – Importo a base d’asta € 1.279.607,00 – S.A.: Comune di Lucera.

La modifica introdotta dal D.L. 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo decreto correttivo) alla disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa contenuta nell’art. 83, comma 4 del D. Lgs. 1

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 6 marzo 2009, è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere con la quale l’ATI Garden Service S.r.l. - Coop. Soc. Il Gabbiano Verde a r.l. (di seguito Garden Service) lamenta che, per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico bandito dal Comune di Lucera, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara abbia illegittimamente introdotto nuovi e diversi elementi valutativi delle offerte presentate rispetto a quelli espressamente previsti nel bando. L’introduzione di ulterio

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Ritenuto in diritto

L’istanza di parere verte sulla possibilità per la Commissione di gara di stabilire, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, nuovi e più specifici criteri valutativi rispetto a quelli stabiliti nel bando o nel disciplinare di gara.

In proposito va ricordato che l’art. 83, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006R prevede che “il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub criteri e i sub pesi o i sub punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.” Il terzo correttivo (D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 in G.U. 2 ottobre 2008) ha soppresso l’ultimo periodo del predetto art. 83, comma 4 che prevedeva: “La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabilito dal bando&rdqu

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’operato della Commissione giu

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