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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 17/09/2008, n. 39

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Lavori di realizzazione della Nuova Scuola Marescialli dei Carabinieri in località Firenze Castello – Lotti “A” e “B”.

L' istituto dell’esecuzione in danno di cui all’art. 341 della l. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, fa riferimento alle opere necessarie per assicurare “il

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

L’Autorità è già precedentemente intervenuta relativamente agli interventi indicati in oggetto; in particolare il Consiglio si è pronunciato con deliberazioni n.235 del 6.6.2001 e n. 61 del 27.7.2006; inoltre, nell’adunanza del 4.4.2006, ha formulato osservazioni, riportate alla stazione appaltante con nota prot. 20156/06/ISP del 10.5.2006.

Con deliberazione n.235 del 6.6.2001, a seguito di esposto dell’A.G.I. in data 15.3.2001, che segnalava alcune irregolarità procedurali e l’incompletezza degli atti posti a base di gara, il Consiglio:

1 - riteneva giustificato il rifiuto della stazione appaltante a fornire copia degli elaborati, stante la segretazione dell’opera;

2 - rilevava che la visione della documentazione era stata consentita ai concorrenti per un tempo sostanzialmente congruo;

3 - rilevava che le lamentate incongruenze erano state oggetto di esame da parte della stazione appaltante, che aveva operato rettifiche ed integrazioni, senza però specificare se il progetto, dopo le integrazioni, avesse i contenuti previsti dalle norme vigenti;

4 - riteneva la pubblicazione del bando in data 25.7.2000 e, pertanto, anteriormente alla entrata in vigore del D.P.R. 554/99R, non sufficiente ad escludere che sarebbe stato più opportuno fornire in visone ai partecipanti anche il computo metrico estimativo;

5 - accertava come la mancata indicazione delle voci di prezzo, sulle quali presentare le giustificazioni dell’offerta e pari nel loro complesso ad almeno il 75% dell’importo a base d’asta, costituisse un’anomalia del procedimento, per l’inosservanza dell’art.21, comma 1bis, della L. 109/94R;

6 - osservava che l’assunzione dell’impegno di spesa per l’intero appalto in rate costanti per 15 anni a partire dal 2000, comportante di fatto l’assunzione di oneri finanziari da parte dell’aggiudicatario (prevedendosi di contro l’esecuzione dei lavori in 5 anni), introduceva nell’appalto una variabile non prevista dalle disposizioni vigenti, che avrebbe potuto essere causa di contenzioso in sede di esecuzione, al punto da legittimare l’eccezione di inadempimento ex art.1460 cod. civ., richiamato espressamente dall’art.26 della legge quadro.

I lavori venivano comunque aggiudicati in data 28.9.2001 all’A.T.I. Baldassini-Tognozzi S.p.A. Costruzioni Generali - IRTI Lavori S.p.A., unica offerente, con il ribasso dello 0,12%.

Successivamente, nell’anno 2005, il Servizio Ispettivo, rilevando dai dati presenti presso l’Osservatorio l’avvenuta la consegna dei lavori del solo lotto A in data 22.3.2004, chiedeva informazioni alla stazione appaltante, dalle quali emergeva che, per l’opera, erano stati stipulati due contratti di appalto in data 8.10.2001:

1 - lotto A: dell’importo contrattuale di € 169.198.268,44 di cui €167.980.215,18 per lavori (al netto del ribasso dello 0,12%) ed €1.218.053,26 per oneri della sicurezza;

2 - lotto B: dell’importo contrattuale di € 21.018.436,95 di cui €20.773.119,72 per lavori (al netto del ribasso dello 0,12%) ed €245.317,02 per oneri della sicurezza.

I termini stabiliti per l’esecuzione delle opere erano rispettivamente di giorni 1825 per il lotto A e di giorni 1095 per il lotto B.

Per quanto riguarda i pagamenti in acconto, l’art.4 dei contratti rimandava all’art. 22 dei capitolati speciali d’appalto (parte generale), che precisava come l’intervento fosse finanziato dal Ministero dell’Interno, con assunzione dell’impegno di spesa per l’intero finanziamento in 15 anni a decorrere dall’anno finanziario 1999, con ratei annuali di L. 26.157.139.910 (€ 13.509.035,37).

Il pagamento degli acconti sarebbe dovuto avvenire, pertanto, “fino alla concorrenza delle quote annue già maturate e quindi disponibili”. “Esaurite le somme maturate, si provvederà differendo gli ulteriori pagamenti dei lavori al 30 aprile degli esercizi finanziari successivi e, comunque, non oltre l’esercizio finanziario 2013”.

I capitolati precisavano che gli eventuali oneri finanziari si intendevano “compresi e remunerati nell’importo totale “a corpo” dei lavori offerto dall’Impresa in esplicita deroga alle norme di legge e di capitolato Generale”.

I contratti erano approvati presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.D. 2121 e 2122 del 28.12.2001 (registrati all’UCB il 27.2.2002); quindi erano approvati dal Ministero dell’Interno con D.D. 47 e 48 del 7.3.2002, registrati alla Corte dei Conti il 16.7.2002.

In data 11.10.2001 la stazione appaltante consegnava all’appaltatore le aree di sedime per le operazioni preliminari ai lavori (misurazione, impianto cantiere, recinzione area, allacci alle utenze, ecc.). Prima di procedere alla consegna dei lavori, emergeva, però, la necessità di bonifica da ordigni bellici dell’area interessata.

Al riguardo, dagli elementi forniti, risultava che la stazione appaltante aveva già effettuato una bonifica finalizzata all’esecuzione delle indagini geognostiche; la ditta incaricata aveva rilasciato, in data 3.8.1998 e 27.11.1998, dichiarazioni di garanzia per la profondità di 1,00 m dal piano di campagna, con esclusione di piazzole bonificate in profondità (in totale 45 piazzole), precisando che il terreno poteva essere interessato da ordigni inesplosi a profondità superiore.

In data 20.3.2002 la stazione appaltante interessava quindi nuovamente il Comando Regione Militare Centro, specificando di essere in procinto di consegnare i lavori, che avrebbero comportato scavi alla profondità di 4,00-5,00 m dal piano di campagna, oltre pali di fondazione.

Con nota del 18.4.2002, il Comando Regione Militare Centro - 5° Rep. Infrastrutture - Ufficio B.C.M. comunicava la necessità di una ulteriore bonifica, in quanto quella precedentemente eseguita garantiva solo la sicurezza delle attività di indagine geotecnica, senza interessare in modo completo l’area.

Per la nuova bonifica veniva incaricata una ditta specializzata, che rilasciava garanzie relative ad aree parziali in varie date (fino al 16.5.2003); con verbale in data 5.2.2004 il predetto 5° Rep. Infrastrutture - Ufficio B.C.M. constatava l’avvenuta bonifica concordemente alle prescrizioni della Direzione Genio Militare di Firenze.

La stazione appaltante, avute riconsegnate alcune aree dalla ditta esecutrice della bonifica ordigni bellici, con nota del 25.11.2002 convocava l’appaltatore per una consegna parziale in data 6.12.2002; poiché l’appaltatore non si presentava alla consegna, il direttore dei lavori, con nota del 12.12.2002, provvedeva ad una seconda convocazione per la data del 19.12.2002, ma anche in tale occasione l’appaltatore non si presentava.

Nel frattempo l’A.T.I., con nota del 26.11.2002 (appena successiva alla prima convocazione), comunicava al Ministero di ritenere il contratto risolto per inadempimento della stazione appaltante o, in subordine, per sopravvenuta onerosità della prestazione.

L’istanza veniva respinta dal Ministero con nota del 3.12.2002.

L’A.T.I., quindi, notificava al Ministero istanza di arbitrato in data 23.12.2002, chiedendo al collegio arbitrale di riconoscere la nullità dei contratti per inadempimento della stazione appaltante ai sensi dell’art. 1453 c.c., nonché in via subordinata ai sensi dell’art. 1418 c.c., per avere il Ministero posto in gara un progetto privo delle indagini ed autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, ovvero di ritenere, in via ancora sub

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Ritenuto in diritto

La stazione appaltante, come già posto in evidenza con la richiamata deliberazione n.61 del 25.7.2006, ha respinto tutte le osservazioni formulate dall’Autorità, che, sostanzialmente, invitavano a procedure conformi alle disposizioni normative attinenti al caso in questione e di maggiore tutela per l’amministrazione, rispetto all’esecuzione in danno dell’appaltatore.

Procedimento questo da ritenersi non conforme rispetto alla corretta interpretazione della norma di riferimento all’epoca vigente (art. 341 della Legge n. 2248/1865), che non consentiva il completo riappalto di un’opera, come di fatto si è verificato, sia passibile di determinare una carenza della copertura finanziaria, assicurata solo nell’ipotesi della possibilità di piena rivalsa nei confronti dell’appaltatore degli oneri derivanti dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad altra impresa.

Non è da sottovalutare, poi, la già evidenziata criticità dell’affidamento dell’esecuzione dei lavori in danno, attraverso una gara informale con modalità in tutta evidenza inadeguate, come precisato nella citata deliberazione n. 61/2006 e richiamato nella precedente trattazione.

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Il Consiglio

1 - rileva come la stazione appaltante abbia proseguito nel procedimento di esecuzione in danno, senza porre in atto alcun provvedimento conseguente alle osservazioni formulate dall’Autorità, che ponevano in evidenza la non riconducibilità del caso specifico alle circostanze di cui all’art. 341 della Legge n. 2248/1865R;

2 - rileva come la stazione appaltante, abbia di fatto individuato un nuovo appaltatore, con modalità in con

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