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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 05/09/2013, n. AG4/13

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Lavori di completamento del nuovo Policlinico Universitario di Caserta annesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della SUN – Contratto di appalto in data 11/11/2011 - Richiesta di parere in merito alla determinazione delle categorie prevalente e scorporabili dei lavori a seguito di varianti in corso d’opera e della parziale esecuzione dell’appalto nonché a seguito della procedura di interpello per l’intervenuta risoluzione del contratto con l’originario affidatario.

Un subentro, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006, conseguente a risoluzione del contratto d’appalto, non può giustificare in alcun modo una rine

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Testo del provvedimento

In esito alla richiesta di parere formulata dalla Società Italiana Condotte d’acqua S.p.A., acquisita al prot. AVCP n. 112523 del 22 novembre 2012, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 5 settembre2013 ha formulato le seguenti considerazioni.

La Società italiana Condotte d’acqua S.p.A. (d’ora innanzi anche l’istante) ha posto un quesito giuridico riguardante la determinazione delle quote di lavori affidabili in subappalto e la asserita necessità di ridefinire la suddivisione in categorie, prevalenti e scorporabili, con i relativi importi, rispetto a quanto già determinato nel bando di gara, nel caso in cui - in corso d’opera - siano state apportate varianti al progetto originario e nell’ipotesi in cui sia intervenuta la risoluzione del contratto di appalto, che ha determinato il procedimento di interpello ai sensi dell’art. 140 del Codice, con conseguente parzializzazione del precedente affidamento.

In particolare, rappresenta l’istante, odierna affidataria in ATI del contratto, che nell’ambito dell’appalto di lavori per la realizzazione del Policlinico Universitario di Caserta annesso alla Facoltà di Medicina e chirurgia, la committente Seconda Università degli Studi di Napoli avrebbe modificato in corso d’opera, con ricorso all’istituto delle varianti ex art. 132 del Codice, il progetto iniziale dettato nel bando di gara e, a seguito di risoluzione del contratto con il primo appaltatore, avrebbe proceduto ad affidare alla stessa, attraverso procedimento di interpello ex art. 140 del Codice, un nuovo contratto per la parte residua.

Richiede pertanto la società istante se, con riguardo ai lavori di completamento dell’opera conseguenti al suddetto interpello l’Autorità reputi opportuna o necessaria una ridefinizione delle categorie progettuali nel contratto con il soggetto subentrante, al fine di individuare le quote subappaltabili, secondo le ordinarie modalità dettate dall’Autorità di vigilanza nella Determinazione 20 dicembre 2001, n. 25.

L’istanza è stata ritenuta rilevante e meritevole di approfondimento. Pertanto, l’Ufficio Affari Giuridici, con prot. AVCP n. 8669 del 24 gennaio 2013, ha proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento nei riguardi della Società istante e della Seconda Università degli Studi di Napoli. A seguito di tale comunicazione è pervenuta una memoria partecipativa, con allegati, acquisita al prot. AVCP n. 18267 del 18 febbraio 2013, da parte della stazione appaltante ed una memoria acquisita al prot. AVCP n. 17273 del 14 febbraio 2013 da parte della Società Italiana Condotte d’acqua S.p.A.

La stazione appaltante, nel ripercorrere le fasi essenziali del procedimento svolto precisa che, in corso di contratto di appalto stipulato nel 2004 con l’ATI Immobilgi Federici Sitling/Cimolai/Cer, venivano approvate una variante migliorativa proposta dall’ATI appaltatrice e due varianti tecniche e suppletive; che tali varianti “non hanno determinato variazioni sostanziali alla tipologia di lavorazioni appaltate, rientrando i lavori oggetto delle medesime nelle categorie già previste in progetto, e riportate nel bando (…)”; che a seguito di risoluzione con l’originario appaltatore i lavori di completamento dell’opera sono stati affidati all’ATI Società Italiana Condotte d’acqua S.p.A. con Cordioli S.p.A., in esito a procedimento di interpello progressivo

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