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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 22/07/2010, n. 144

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla società CO.FA.M. srl – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ampliamento della caserma di polizia di Stato di Orvieto – Importo a base d’asta € 554.420,61 – S.A.: Autostrade per l’Italia SpA.

Le imprese qualificate nella categoria OG11 possono partecipare a gare per l’affidamento di lavori riconducibili alle categorie specialistiche OS3, OS5, OS28 e OS

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Considerato in fatto

In data 5 maggio 2010 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la CO.FA.M. srl ha chiesto l’avviso di questa Autorità circa l’esclusione dalla gara per l’affidamento dei lavori di ampliamento della caserma di polizia di Stato di Orvieto in quanto “non in possesso della qualificazione SOA prevista per la categoria di lavori prevalente (OS30)”.

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Ritenuto in diritto

La questione controversa attiene all’applicabilità al caso in esame del principio di assorbenza della qualificazione SOA prevista per la categoria dei lavori prevalenti (OS30) nella categoria generale OG11.

Al riguardo occorre ricordare che questa Autorità con Determinazione n. 48 del 12 ottobre 2000 ha precisato che “le parti di cui si compone l’intervento che riguardano gli impianti tecnologici possono essere indicate nei bandi di gara con riferimento alla categoria generale OG11 oppure con riferimento ad una o più delle categorie specializzate OS3, OS5; OS28 e OS30 (….) la declaratoria della categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzare congiuntamente e che, pertanto, ove non si ricada in tale situazione, gli impianti vanno singolarmente presi in esame e, di conseguenza, considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate quali le OS3, OS5, OS28 e OS30”.

Successivamente con determinazione n. 8 del 7 maggio 2002 ha chiarito che “presupposto per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l’aver direttamente eseguito impianti appartenenti ai due sottosistemi di impianti. Sulla base di questo presupposto e del fatto che se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti. Occorre, però che la classific

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che, l’esclusione della CO.FA.M. srl

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