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Interp. Comm. Interpelli 21/03/2016, n. 2

Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta in merito al primo soccorso in ambito ferroviario.
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Testo del provvedimento

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha posto un quesito per avere chiarimenti interpretativi in ordine al decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19 “Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

Il sopra citato DM del 24 gennaio 2011 stabilisce che "ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati".

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome rappresenta che “le modifiche recentemente intervenute nella organizzazione del lavoro in ambito ferroviario prevedono a bordo treno la presenza di un solo operatore in grado di condurre il treno (anche in condizioni di emergenza). A seguito di sollecitazioni pervenute da parte di Rappresentanti di lavoratori per la sicurezza e Organizzazioni s

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