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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/03/2013, n. AG26/12

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Richiesta di parere del Comune di Forni di Sopra – Realizzazione di una sala polifunzionale - Fallimento della società consorziata esecutrice dei lavori - Liquidazione del corrispettivo spettante ai subappaltatori

1. A seguito del subappalto non si crea tra la stazione appaltante ed i subappaltatori alcun rapporto diretto di debito/credito. Il contratto di appalto mantiene un’assoluta autonomia rispetto al contratto di subappalto e la diversità della fonte dell’obbligazione induce ad escludere la respo

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Testo del provvedimento

In relazione alla richiesta di parere in oggetto, si rappresenta che il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 6-7 marzo 2013, ha approvato le seguenti considerazioni.

Con nota prot. n. 3532 del 6 luglio 2012, acquisita al protocollo dell’Autorità al n. 70366 del 16 luglio 2012, il Comune di Forni di Sopra (di seguito indicato anche come l’istante) ha sottoposto all’Autorità una richiesta di parere ai sensi del Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici, concernente l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 118, comma 3 del Codice dei contratti pubblici in tema di liquidazione del corrispettivo spettante ai subappaltatori nell’ipotesi di fallimento della consorziata, designata per l’esecuzione dei lavori.

L’istante assume, infatti, di aver affidato l’appalto dei lavori necessari alla realizzazione di una sala polifunzionale al Consorzio C.I.P.E.A - Consorzio fra Imprese di produzione Edilizia e affini Società Cooperativa (ora Consorzio UNIFICA), di seguito per brevità indicato anche come il Consorzio, che, in sede di gara aveva, aveva indicato come società esecutrice dei lavori la consorziata Marex srl, successivamente sostituita dalla CMR srl. Tale ultima società, previa autorizzazione della stazione appaltante, aveva stipulato alcuni contratti di subappalto per la realizzazione dei lavori che le erano stati affidati. Il Comune, nella fisiologia del rapporto, eseguiva i pagamenti a favore del Consorzio previa esibizione delle fatture quietanzate dei sub appaltatori. In occasione del pagamento del corrispettivo per i lavori attinenti al sesto, settimo e ottavo stato di avanzamento lavori, la Stazione appaltante non riceveva le fatture quietanzate dei sub appaltatori e sospendeva i pagamenti a favore del Consorzio (parzialmente con riferimento al settimo e sesto SAL e integralmente con riferimento all’ottavo SAL), accantonando le relative somme “a garanzia” del credito vantato dai subappaltatori e portato nelle fatture da questi emesse. Riferisce altresì l’istante che i lavori sono stati ultimati e che la CMR srl è stata dichiarata fallita e domanda quindi l’avviso dell’Autorità sulle corrette modalità di pagamento delle somme accantonate.

Il quesito può dunque essere sintetizzato come segue:

- se la stazione appaltante debba essere considerata debitrice della consorziata fallita;

- se la stazione appaltante possa pretendere che il Consorzio paghi il residuo credito dei subappaltatori, non integralmente soddisfatti in sede fallimentare, e se, nel caso di mancato pagamento da parte del Consorzio, siano possibili forme di pagamento diretto dei subappaltatori, in deroga agli atti di gara;

- se, in alternativa, la stazione appaltante possa recedere dal contratto di appalto stipulato con il Consorzio e pagare direttamente i subappaltatori, sulla base degli importi che la stessa stazione appaltante ha già accantonato a garanzia del loro credito.

In seguito alla comunicazione di avvio del procedimento del 26 settembre 2012 prot. n. 92366 e della richiesta di integrazione documentale del 21 dicembre 2012 n. 123176, sono pervenute le controdeduzioni e le integrazioni documentali dell’istante, del Consorzio, del Curatore fallimentare della CMR srl e del subappaltatore Elettrocasa srl. In particolare, da ultimo, con la nota prot. n. 12552 del 01.02.2013, l’istante ha comunicato che il Consorzio, al fine di ottenere il pagamento delle somme asseritamente dovute dalla stazione appaltante, ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che l’istante stesso ha inoltrato in copia con ulteriore nota di integrazione documentale prot. n. 17396 del 14 febbraio 2013.

Al riguardo, si può rappresentare quanto segue.

Il Consorzio appaltatore, in f

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