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D. Leg.vo 15/02/2016, n. 39

Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in G.U. 26/05/2016, n. 122
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione R;

Vista la direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valuta

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Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, 36, 37, 50 N1 e agli allegati XV, XXIV N2 le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose», all'articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f), e all'allegato XLII la parola: «preparati» è sostituita dalla seguente: «miscele» e all'articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele cancerogene o mutagene»;

b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» è sostituita dalla seguente: «miscela» N3;

c) all'articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;";

2) il numero 2) è soppresso;

3) il numero 3) &eg

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Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 R, allegato C, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione A:

1) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agenti biologici

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Art. 3 - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977

1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 R, allegato I, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione I sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";

2) il

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Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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