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Circ. P.G.R. Piemonte 01/02/2016, n. 1/AMB

Regolamento regionale 9 marzo 2015, n. 2/R recante “Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.
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1. Premessa

La Giunta regionale, con il regolamento 14 marzo 2014, n. 1/RR, aveva apportato numerose modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/RR (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica), principalmente al fine di consentire il coordinamento del procedimento di concessione di derivazione idrica con i connessi procedimen

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2. Principali linee di intervento


2.1. Coordinamento dei procedimenti di concessione di derivazione idrica, autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003R e valutazione di impatto ambientale (VIA).

La semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di concessione di derivazione idrica con i connessi procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di rilascio dell’autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili costituiscono l’asse portante della modifica al regolamento regionale 10/R/2003 e rispondono alla finalità di delineare un percorso autorizzativo coerente con i propositi di snellimento ed efficacia delle procedure amministrative che hanno ispirato il legislatore in materia di fonti rinnovabili, così come richiesto dalle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010.

Il procedimento delineato dal regolamento (art. 15 bis) prevede di attivare la fase procedimentale relativa all’autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003 solo a seguito della conclusione della eventuale fase di valutazione della concorrenza tra più domande di derivazione idrica. La domanda per il rilascio della concessione e quella relativa all’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, pur se istruite in parallelo, rimangono tra loro formalmente distinte e il procedimento si conclude con il rilascio contestuale della concessione di derivazione e dell’autorizzazione unica.

Nel caso in cui la domanda di concessione di derivazione di acqua sia soggetta alla procedura di VIA, il procedimento si svolge all’

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3. L’articolato del r.r. 10/R/2003 come modificato dal r.r. 2/R/2015.


Articolo 3 (Usi delle acque pubbliche)

Il proprietario del fondo o il suo avente causa ha la facoltà di utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee estratte dal fondo, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5 del r.r. 10/R/2003.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), come modificato dall’articolo 3, comma 1 del r.r. 2/R/2015, si intende per uso “domestico” delle acque “l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all’alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro”.

L’uso domestico delle acque, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, si giustifica con l’esigenza di conservazione del patrimonio fondiario come unità colturale familiare, con esclusione di utilizzazioni aziendali o imprenditoriali che trascendono tale finalità. Con la modifica normativa sopra descritta, la Regione ha inteso attualizzare la nozione di uso domestico, introducendo accanto a quelli che erano gli usi tipici della risorsa idrica praticati dal nucleo familiare, prevalentemente legati ad una realtà di tipo rurale, anche usi di tipo diverso, ma rispondenti comunque alla medesima ratio.

In seguito alle modifiche apportate, quindi, l'utilizzazione di acqua destinata all’alimentazione di impianti geotermici a servizio di insediamenti di tipo residenziale è, al di sotto di determinati volumi di prelievo, un uso libero non soggetto a concessione, fatto salvo il rispetto della normativa in materia urbanistico-edilizia.

Per gli impianti geotermici che superano i limiti quantitativi dell’utilizzo domestico è comunque prevista una procedura semplificata, anche in tal caso nel rispetto dei limiti massimi di prelievo stabiliti dal regolamento (art. 34, c. 1, lett. e).


Art. 4. (Definizioni)

L’articolo 4, comma 1, lettera p ter), inserita dall’articolo 4, comma 3 del r.r. 2/R/2015R, definisce la “presunzione di incompatibilità per prossimità” come “la condizione che si determina nel caso di derivazione a scopo energetico la cui presa lungo un corso d’acqua naturale sia localizzata ad una distanza dalla restituzione di un’altra derivazione a scopo energetico, collocata a monte del nuovo prelievo sulla medesima asta fluviale, inferiore alla metà del tratto di alveo sotteso dalla derivazione di monte o comunque minore di un chilometro, oppure la cui restituzione sia localizzata ad una distanza inferiore ai limiti innanzi indicati dalla presa collocata a valle sul medesimo corso d’acqua; in relazione alla rilevante potenzialità energetica dei corpi idrici che, nel tratto interessato dall'inserimento della nuova centrale, presentano pendenze longitudinali medie superiori al quindici per cento la predetta distanza è pari a un chilometro; per la verifica della distanza di cui alla presente lettera l’autorità concedente si avvale delle funzionalità di calcolo della progressiva presa disponibili nel Sistema Informativo regionale Risorse Idriche”.

Come in precedenza illustrato, il regolamento 1/R/2014 aveva introdotto il concetto di “concorrenza per prossimità”, estendendo l’ambito applicativo della concorrenza per incompatibilità tecnica tra più domande di derivazione di acqua anche agli impianti da localizzarsi ad una distanza inferiore a quella stabilita dal regolamento. In considerazione delle criticità emerse a seguito dei ricorsi giurisdizionali presentati avverso il regolamento 1/R/2014, con il regolamento 2/R/2015 l’istituto della “concorrenza per prossimità” è stato sostituito dal diverso concetto della “presunzione di incompatibilità per prossimità”.

In base a tale differente impostazione, pertanto, gli impianti che si trovano ad una distanza inferiore a quella stabilita dal regolamento non sono più considerati in concorrenza tra di loro, ma incompatibili solo in via presuntiva. In tale modo si supera l’eccessiva rigidità del previgente criterio, in quanto si consente al proponente (con le modalità indicate dal successivo art. 15 ter) di dimostrare caso per caso la compatibilità del prelievo richiesto, in funzione delle caratteristiche e delle specificità della derivazione e del corpo idrico interessato dalla stessa.

La norma citata prevede che, per la verifica della distanza tra le derivazioni a scopo energetico, l’Autorità concedente si avvalga delle funzionalità di calcolo della progressiva presa disponibili nel Sistema Informativo regionale Risorse Idriche (S.I.R.I.).

A tale proposito si evidenzia che la suddetta funzionalità di calcolo, già disponibile per le prese, è stata ora implementata anche con riferimento alle opere di recapito finale (restituzioni e scarichi).

La funzionalità di calcolo disponibile nel S.I.R.I. è stata sviluppata con riferimento ad un significativo numero di aste fluviali (circa duecento). Nel caso in cui, tuttavia, si rendesse necessario verificare la distanza tra opere di presa e restituzione insistenti su un’asta fluviale non compresa tra quelle per cui è disponibile la suddetta funzionalità, è possibile utilizzare, sempre tramite la piattaforma S.I.R.I., la funzione Measure, contenuta nella barra degli strumenti di arcMap denominata Tools.


Art. 9. (Improcedibilità della domanda)

Con le modifiche apportate all’articolo 9 del r.r. 10/R/2003 da parte dell’articolo 7 del r.r. 2/R/2015, al fine di consentire un più celere svolgimento del procedimento di concessione, sono stati identificati, nell’Allegato A del regolamento, i documenti e le informazioni indispensabili che il proponente deve presentare unitamente alla domanda di concessione, in mancanza dei quali l’istanza non è procedibile.

In tale modo si consente, da un lato, al proponente di conoscere con certezza la documentazione minima da produrre affinché la domanda presentata possa essere istruita dall’Amministrazione e, dall’altro lato, si permette all’Autorità competente un più agevole esame della procedibilità delle istanze presentate.


Art. 10. (Esame preliminare)

L’articolo 36 del r.r. 2/R/2015R ha abrogato l’articolo 10 del r.r. 10/R/2003 che disciplinava la fase dell’esame preliminare della domanda.

La disposizione abrogata prevedeva che la domanda di concessione fosse trasmessa all’Autorità di bacino del fiume Po e, ove necessario, all'Autorità idraulica per l’espressione dei pareri di competenza, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione della domanda. La norma in questione disponeva poi che, decorsi quaranta giorni senza che fosse intervenuta alcuna pronuncia, il parere dovesse intendersi espresso in senso favorevole.

In funzione di tale previsione normativa, la vera e propria fase istruttoria iniziava solamente una volta esauriti gli adempimenti relativi alla fase preliminare. A dilatare ulteriormente i tempi del procedimento è a suo tempo intervenuta la modifica all’articolo 7, comma 2 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775R (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), operata dall’articolo 96 del d.lgs. 152/2006R, in base al quale decorsi i termini (quaranta giorni in caso di piccole derivazioni e 90 giorni in caso di grandi derivazioni) previsti per l’espressione del parere di competenza dell’Autorità di bacino è previsto che il Ministro dell'ambiente nomini un Commissario ad acta che provvede entro i medesimi termini, decorrenti dalla data della nomina.

Al fine di velocizzare e razionalizzare il procedimento, si è quindi provveduto ad e

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