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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 31/07/2000, n. 29
D. Pres.P. Bolzano 31/07/2000, n. 29
- D. Pres. P. 23/01/2020, n. 6
- D. Pres. P. 31/05/2018, n. 14
- D. Pres. P. 05/05/2017, n. 17
- D. Pres. P. 19/12/2013, n. 40
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TITOLO I - VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE |
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Art. 1 - Soggezione a vincolo idrogeologico-forestale permanente.1. La soggezione al vincolo permanente per scopi idrogeologico-forestali, in seguito denominato "vincolo", di cui all'articolo 3 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, in seguito denominata "Ordinamento forestale", avviene su iniziativa della Ripartizione provinciale foreste, in seguito chiamata "Ripartizione foreste" secondo le modalità previste dai seguenti commi. |
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Art. 2 - Soppressione del vincolo.1. Qualora il direttore dell'ispettorato forestale ravvisi in venir meno dei presupposti per il mantenimento del vincolo, propone al direttore dell'ufficio pianificazione forestale la soppressione del vincolo sui relativi terreni. In tal caso si applica il procedimento previsto dall'articolo 1. N1 |
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Art. 3 - Cartografia e documenti1. L'originale della cartografia e dei documenti relativi alla determinazione dei terreni vincolati sono conservati e gest |
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TITOLO II - NORME PARTICOLARI PER I TERRENI VINCOLATI |
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CAPO I - TRASFORMAZIONE DEL BOSCO IN ALTRE FORME DI UTILIZZAZIONE E MOVIMENTI DI TERRENO |
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Art. 4 - Bosco1. Ai fini dell'applicazione dell'Ordinamento forestale la presenza del bosco e la sua delimitazione vengono determinate dall'autorità forestale sulla base della copertura reale del suolo. 2. Indipendentemente dal diritto di proprietà e da ogni altro diritto reale nonché dal vincolo idrogeologico-forestale esistenti sul terreno, è considerato bosco qualsia |
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Art. 5 - Cambio di coltura |
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Art. 6 - Movimenti di terreno e materiale1. Salvo che per gli interventi di modesta entità di cui all'articolo 6, comma 3 dell'Ordinamento forestale, esenti da qualsiasi autorizzazione, chiunque intenda eseguire lavori di scavo o di deposito non diretti al cambio di coltura ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinamento forestale, deve presentare domanda documentata al comune. 2. Il comune, anche in collaborazione con l'autorità forestale, |
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Art. 7 - Prestazione di cauzione1. La cauzione per la corretta esecuzione dei lavori può essere prestata mediante la consegna presso il tesoriere della Provincia di Bolzano di una somma di denaro, di titoli di Stato o di un libretto di risparmio, la presentazione di una fidejussione bancaria di uguale importo a favore della Pr |
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TITOLO II - NORME PARTICOLARI PER I TERRENI VINCOLATI |
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CAPO II - GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DEL BOSCO E DEI PASCOLI |
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Art. 7-bis - Taglio di piante legnose senza assegno |
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Art. 8 - Principi generali per la gestione del bosco1. Il bosco viene trattato ed utilizzato in modo da mantenere nel tempo la sua durevolezza perseguendo, a seconda delle caratteristiche ecologiche delle stazioni, la costante tutela della sua varietà biologica, produttività, capacità di rinnovazione nonché vitalità e stabilità. |
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Art. 9 - Funzione di habitat1. La funzione di habitat comprende la presenza e le reciproche correlazioni delle piante e degli animali tra loro e con l'ambiente inanimato, come il suolo ed il clima. |
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Art. 10 - Funzione protettiva1. La funzione protettiva comprende gli effetti del bosco volti alla riduzione diretta ed indiretta di pericoli per gli ecosistemi, per il paesaggio, per l'uomo e per i beni da questo prodotti. 2. La funzione protettiva comprende in particolare: a) la pr |
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Art. 11 - Funzione produttiva1. La funzione produttiva comprende l'uso del bosco al fine di utilizzare gli organismi vegetali ed animali e le cose inan |
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Art. 12 - Funzione culturale1. La funzione culturale comprende la fruizione del bosco volta al benessere psicofisico dell'uomo, nonché il suo legame con la natura ed in particolar |
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Art. 13 - Principi selvicolturali generali.1. La selvicoltura è di tipo naturalistico e si attua, tenendo conto delle condizioni ecologiche delle stazioni e delle diverse funzioni del bosco, secondo i seguenti principi: a) viene considerata l'evoluzione storica dei singoli complessi boscati; b) il modello vegetazionale naturale come risultato delle condizioni climatiche ed edafiche va considerato e, per quanto possibile, mantenuto; c) gli interventi selvicolturali tengono conto della dinamica naturale del bosco; |
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Art. 14 - Norme selvicolturali per i boschi di alto fusto1. Nella forma di governo a fustaia il bosco si rinnova in modo tale che gli alberi della nuova generazione provengano da |
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Art. 15 - Norme selvicolturali per i boschi cedui.1. Nella forma di governo a ceduo la rinnovazione del bosco ha luogo a turni brevi prevalentemente attraverso polloni. 2. Nel ceduo vengono lasciate come riserve alcune piante nate da seme o polloni vitali e ben formati, come piante singole o in intere ceppaie, in numero sufficiente ed in adeguata di |
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Art. 16 - Norme selvicolturali per i cedui composti1. Il ceduo composto presenta principalmente due piani sovrapposti di latifoglie, di cui quello superiore è formato |
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Art. 17 - Norme selvicolturali per tutte le forme di governo1. La forma di governo viene di regola mantenuta. 2. L'assegno avviene in considerazione dei relativi fattori ecologici in modo tale che i boschi si possano rinnovare per via naturale e che la rinnovaz |
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Art. 18 - Norme selvicolturali per particolari formazioni forestali1. Le formazioni forestali create dall'uomo o da questo influenzate in modo determinante, con le loro particolari caratteristiche derivanti da precise forme di utilizzazione nonché le formazioni forestali rare, come i lariceti falciati, i castagneti da frutto, i boschi di pino mugo o |
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Art. 19 - Norme selvicolturali per utilizzazioni secondarie1. Fatti salvi i diritti dei proprietari dei terreni e fatte salve le norme relative ad altre utilizzazioni secondarie, come la raccolta di funghi, bacche e fiori, l'utilizzazione di resina, strame, corteccia, semi e frasca nonché di altre parti di alberi, come cime per addobbi, e di altre piante, come ginepro e rododendro, può avvenire solo previa autorizzazione da parte del direttore dell'ispettorato forestale. 2. Nell'autorizzazione sono indicati il periodo, la località, la tipologia delle piante nonché le modalità di utilizzazione. 3. La resinazione |
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Art. 19-bis - Foraggiamento di ungulati selvatici1. In tutti i comprensori non si possono di regola foraggiare gli ungulati, escluso il capriolo. Su eventuali eccezioni riguardanti il foraggiamento del cervo decide l'ispettorato forestale territorialmente competente, previo consenso del p |
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Art. 20 - Principi generali per la gestione dei pascoli1. I pascoli vengono gestiti a seconda delle caratteristiche ecologiche delle stazioni, con particolare riguardo al loro u |
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Art. 21 - Sessione forestale1. La sessione forestale è pubblica e viene tenuta una volta all'anno di norma in ogni comune. 2. L'ispettorato forestale trasmette al comune l'avviso relativo all'indizione della sessione forestale con almeno un mese di anticipo, al fine della pubblicazione per i successivi dieci giorni all'albo pretorio. |
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Art. 22 - Misurazione del legname1. Enti, ed in casi eccezionali anche soggetti privati, possono presentare una denuncia scritta per la misurazione del legname. Il |
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Art. 23 - Carta reale silvo-pastorale1. Alla predisposizione ed all'aggiornamento della carta reale silvo-pastorale provvede l'ufficio competente per la pianif |
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TITOLO III - LAVORI IN ECONOMIA |
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Art. 24 - Atto di sottomissione1. Prima dell'esecuzione dei lavori in economia da parte dell'autorità forestale, deve sussistere la libera disponi |
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Art. 25 - Riconsegna dei terreni1. Dopo il rilascio dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il direttore dell'ispettorato forestal |
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Art. 26 - Divieto di transito con biciclette sulla rete sentieristica1. Nei territori con vincolo idrogeologico-forestale il sindaco può vietare il transito con biciclette sulla rete sentieristica o singoli tratti della stessa, qualora a caus |
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Allegato A) - Atto di sottomissione n. (ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, articolo 31)L'autorità forestale intende eseguire in economia nelle particelle fondiarie sottoelencate i seguenti lavori: ........... Le opere e gli impianti derivanti da questi lavori sono da considerarsi di pubblica utilità e di utilità per i rispettivi proprietari. La destinazione delle opere e degli impianti deve essere rispettata per almeno 15 anni. I proprietari dichiarano di 1. dare all'autorità forestale, senza a |
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Allegato B) - Decreto di riconsegna n.(ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, articolo 40) Con atto di sottomissione n. ...... di data .......... i proprietari hanno dato all'autorità forestale la libera disponibilità dei loro terreni per l'esecuzione in economia dei lavori. I lavori sono terminati e sono stati di |
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Allegato A - Segnaletica di divieto di transito con biciclette sulla rete sentieristica |
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