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Sent. C. Giustizia UE 22/10/2015, n. C-425/14

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Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto - Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione di detta direttiva - Norme fondamentali del Trattato FUE - Dichiarazione di accettazione di un protocollo di legalità relativo al contrasto delle attività criminali - Esclusione per mancato deposito di una tale dichiarazione - Ammissibilità - Proporzionalità.

Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’Amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta procedura.

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