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Circ. R. Lombardia 23/10/2015, n. 9

Decisione 2013/163/UE del 26 marzo 2013 della commissione europea per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per l’industria del cemento ai sensi della direttiva 2010/75/UE: chiarimenti applicativi ai fini dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA).
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Premessa

In data 9 aprile 2013, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la decisione1 della Commissione Europea, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3 della succitata Direttiva, l’aut

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Indirizzi

I. Termini per l’adeguamento delle installazioni alle BAT Conclusions

Nell’ambito del tavolo regionale, le Aziende hanno rappresentato la necessità di chiarimenti in ordine al termine per l’adeguamento delle installazioni alle conclusioni sulle BAT-MTD di cui alla Decisione della Commissione Europea del 26 marzo 2013.

In considerazione:

- delle indicazioni in merito contenute nella nota di prot. DVA-2013-0011343 del 16 maggio 2013 trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) agli uffici delle Regioni e delle Province Autonome competenti in materia IPPC, con la quale viene rappresentato, tra l’altro, che l’adeguamento degli impianti finalizzato al raggiungimento di prestazioni allineate ai BAT-AEL oltre i 4 anni successivi alla pubblicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT si configura come deroga ai sensi dell’art. 15, comma 4, della direttiva 2010/75/UE,

- delle disposizioni normative al riguardo contenute nel d.lgs. 152/06 come modificato dal d.lgs. 46/2014, che confermano il termine di 4 anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusion per il riesame dell’AIA in essere e la conformità dell’installazione all’atto riesaminato, si confermano gli indirizzi al riguardo precedentemente emanati per altri comparti produttivi (es. del vetro e dell’acciaio) e 1 2013/163/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali pertanto il termine di 4 anni deve essere inteso come termine per l’adeguamento delle installazioni alle AIA riesaminate ai fini dell’applicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT-MTD.

II. Modalità di applicazione dei termini previsti dal D.Lgs. 152/06 per l’adeguamento alle disposizioni in materia di A.I.A. (Titolo III-bis, parte II) ed in materia di co-incenerimento rifiuti (Titolo III-bis, parte IV).

Considerato che le 7 installazioni di produzione del cemento operanti in Lombardia sono autorizzate al co-incenerimento di rifiuti, nell’ambito del tavolo regionale sono state evidenziate dai Gestori criticità connesse alla sovrapposizione delle disposizioni e delle tempistiche di applicazione delle Conclusioni sulle BAT previste dal Titolo III-bis, parte II del d.lgs. 152/06, e delle disposizioni e tempistiche di applicazione in materia di coincenerimento rifiuti di cui al Titolo III-bis della parte Quarta del d.lgs. 152/06.

In data 9 aprile 2013, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la decisione della Commissione Europea del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del cemento, della calce e degli ossidi di azoto.

In data 11 aprile 2014 è entrato in vigore il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)», con il quale sono state recepite, tra l’altro, le disposizioni del capo IV della Direttiva 2010/75/UE relative agli impianti di incenerimento e co-incenerimento rifiuti con l’introduzione del Titolo III-Bis alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Tra le fattispecie impiantistiche soggette alle disposizioni del predetto titolo ricadono i forni per la produzione di cemento che co-inceneriscono rifiuti, per i quali sono previsti specifici valori limite alle emissioni nell’allegato.

Ne consegue pertanto una sovrapposizione di disposizioni comunitarie e nazionali rispetto alla quale si ritiene opportuno fornire degli indirizzi per una uniforme applicazione delle medesime, fatte salve le valutazioni sito-specifiche delle Autorità Competenti in relazione alle peculiarità dell’impianto e del contesto ambientale in cui lo stesso viene esercito.

Ciò premesso, ricordato che:

I. secondo quanto previsto al Titolo III-bis «Incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti» alla Parte Quarta del dlgs. 152/06 ed in particolare:

- ai sensi dell’art. 237-bis (Finalità e oggetto), le disposizioni riportate nel titolo in argomento si applicano in generale agli impianti di incenerimento e co-incenerimento rifiuti solidi e liquidi;

- ai sensi dell’art. 237-quinquies (Domanda di autorizzazione), per gli impianti di incenerimento e co-incenerimento di rifiuti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale si applicano le disposizioni del Titolo III-BIS della parte II^ al d.lgs. 152/06;

- ai sensi dell’art. 237-duovices (Disposizioni transitorie e finali), gli impianti esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del Titolo in argomento entro il 10 gennaio 2016 e l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione provvede all’aggiornamento della stessa, secondo le norme regolamentari e tecniche previste dal d.lgs. 152/06, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame dell’autorizzazione ambientale successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo medesimo (11 aprile 2014);

II. secondo quanto previsto al Titolo III-bis «L’Autorizzazione Integrata Ambientale» (AIA) alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06, come modificato con d.lgs. 46/2014, ed in particolare:

- ai sensi dell’art. 29-bis, comma 1 e del 29-sexies, comma 4-bis, le condizioni autorizzative dell’AIA sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT relative all’attività principale dell’installazione, in particolare per quanto concerne la definizione dei valori limite;

- ai sensi dell’art. 29-octies, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea delle decisioni sulle succitate Conclusioni sulle BAT, riferite all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente verifica che:

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