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Sent. C. Cass. pen. 13/10/2015, n. 41067

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Edilizia e immobili - Attività edilizia - Titoli abilitativi - Casa mobile - Se ha destinazione abitativa occorre il permesso di costruire.

La collocazione su un’area di una “casa mobile”, con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, configura un reato di abuso edilizio sanzionabile come disposto dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001, lettera b)

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

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RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 30/4/2015 ha respinto la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di P. M., avverso il decreto in data 5/3/2015 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro di un prefabbricato modulare, ipotizzandosi il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che dei rapporti tra la disciplina regionale della Sicilia e la normativa statale contenuta nel D.P.R. n. 380 del 2001, si è ripetutamente occupata la giurisprudenza di questa Corte.

Si è così avuto modo di chiarire che, in ogni caso, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali fissati dalla legislazione nazionale e, conseguentemente, devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (Sez. 3, n. 28560 del 26/3/2014, Alonzo, Rv. 259938; Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007 (dep. 2008), Giangrasso, Rv. 238555; Sez. 3, n. 33039 del 15/6/2006, P.M. in proc. Moltisanti, Rv. 234935. Conf., ma con riferimento ad altre disposizioni normative della Regione siciliana, Sez. 3, n. 28560 del 26/3/2014, Alonzo, Rv. 259938; Sez. 3, n. 4861 del 9/12/2004 (dep. 2005), Garufi, Rv. 230914; Sez. 3, n. 6814 del 11/1/2002, Castiglia V, Rv. 221427).

Le richiamate pronunce riguardano, nello specifico, proprio la concreta applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, e sono ritenute pienamente condivisibili dal Collegio, che intende pertanto ribadire la sussistenza dei rilevati limiti alla potestà legislativa regionale.

2. Fatta tale premessa, occorre osservare che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, lett. a), individuava, nella sua originaria formulazione, tra gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, gli interventi di nuova costruzione, la cui descrizione è fornita dall'art. 3, dello stesso T.U., ove viene tra l'altro specificato che sono comunque da considerarsi come interventi di nuova costruzione, tra l'altro, anche "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

Con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 41, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, al testo suddetto è stata aggiunta la frase "ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti".

Successivamente, con il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, art. 10 ter, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, la parola "ancorché" è stata sostituita con le parole "e salvo che".

Infine, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 189 del 24 luglio 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del già citato D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 41, comma 4.

La Corte ha infatti rilevato che la norm

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P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

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