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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.G.R. Basilicata 17/06/1996, n. 506
D.P.G.R. Basilicata 17/06/1996, n. 506
D.P.G.R. Basilicata 17/06/1996, n. 506
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[Premessa]Il Presidente della Giunta Regionale |
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Art. 1. - Nuova edificazioneIl costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1) Costo di realizzazione tecnica (C.R.N.): rappresenta il costo riconosciuto all'operatore, per interventi di nuova edificazione. Tale costo è così determinato: - Costo base minimo di realizzazione tecnica (C.B.N.) L. 800.000. A tale costo base (C.B.N.) sono consentite le seguenti maggiorazioni per condizioni tecniche aggiuntive: - edifici in località con altitudine superiore a mt 600 slm max 5% - edifici in zona sismica di 1ª categoria |
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Recupero del patrimonio edilizio |
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Art. 2. - Recupero primarioPer recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti. Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero primario. Tale costo è così determinato: - Costo base minimo di realizzazione tecnica L. 480.000. Maggiorazioni per condizioni localizzative: - recupero di edifici in località con altitudine superiore a 600 mt slm max 5% - recupero di edifici con adeguamento alla zona sismica max 20% |
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Art. 3. - Recupero secondarioPer recupero secondario si intende il recupero della agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale; l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti; nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario. Il costo totale del recupero secondario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario. tale costo è così determinato: 1) Costo base minimo di realizzazione tecnica L. 310.000. Maggiorazioni: |
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Art. 4. - Recupero edifici da acquistareNel caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.) costituito dalla somma |
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Art. 5 - Manutenzione straordinariaIl costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.): determinato in L. 360.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), come indicato all'art. 6; 2) costi per condizioni tecniche aggiuntive: rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica riscontrabili nei seguenti casi: a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della L. 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2: |
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Art. 6. - Determinazione delle superficiAi fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o a parziale contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni: a) superficie utile abitabile (Su) si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre; b) superficie non residenziale (Snr): si intende la super |
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Art. 7 - Applicazione dei limiti massimi di costo in ambito regionaleLa Giunta Regionale potrà concedere deroghe ai limiti massimi di costo di cui al presente decreto, sulla base di richieste motivate e documentate dei soggetti attuatori, dandone comunicazione al C. |
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Art. 8. - Ambito programmatico di applicazioneI costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano a tutti gli interventi finanziati con le |
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Art. 9. - Ambito temporale di applicazioneIl limite di costo di realizzazione tecnica, definito ai sensi del presente decreto, può essere aggiornato, annualmente, s |
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Art. 10 - Quadri tecnico-economici (Q.T.E.)Per l'applicazione dei limiti di costo definiti dal presente decreto i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici d |
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