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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Dirig.R. Lombardia 17/03/1995, n. 8
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[Premessa] |
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PremessaNonostante l'attività regolarmente di indirizzo e coordinamento, le iniziative di informazione e sensibilizzazione svolte a partire dagli anni '80 dallo scrivente Assessorato regionale e la sempre più numerosa produzione normativa legislativa e tecnica nella materia degli impianti di climatizzazione ambientale, fino a ricomprendere la L. 46/90, Rle norme UNI-CIG 7129/92, il D.P.R. 412/93, Recc., e nonostante infine le numerose campagne pubblicitarie stampa e televisione del Comitato italiano gas, ancora oggi nelle abitazioni si contano purtroppo numerosi gli incidenti, talvolta mortali. Tale fenomeno, che trova origine anche nella settorialità e nella incompletezza della normativa, è determinato, nella maggior parte dei casi, da: - insufficiente o assenza di aerazione degli ambienti ove sono installati gli impianti o gli apparecchi di combustione; - errata instal |
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Allegato |
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D) Aerazione e ventilazione degli ambienti |
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3.4.19. FinalitàLe abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute |
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3.4.20. DefinizioniAi fini del presente paragrafo si applicano le definizioni di seguito riportate. - Ventilazione: afflusso naturale permanente, diretto o indiretto, di aria esterna negli ambienti in cui sono installati impianti o apparecchi a fiamma libera finalizzato a garantire la regolarità del processo di combustione ed a tale scopo realizzato, con le modalità e le caratteristiche previste dalla specifica normativa tecnica vigente con particolare riferimento alle norme UNI-CIG. |
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3.4.21. Aerazione primaria dell'unità abitativaL'aerazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l'esterno adeguatamente ubicate e dimensionate. |
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3.4.22. Aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione e accessoriL'aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d'aria, per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento per ciascuno degli spazi di abitazione e accessori così come definiti all'art. 3.4.3. |
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3.4.23. Aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale degli spazi di servizioAl fine di soddisfare le finalità di cui all'art. 3.4.19 gli spazi di servizio dell'unità abitativa devono possedere i requisiti di aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale di seguito riportati. 1) Stanze da bagno e servizi igienici Ogni abitazione deve disporre di almeno una stanza da bagno dotata di aerazione sussidiaria naturale fornita da apertura finestrata apribile all'esterno, di superficie non inferiore a mq 0,50 e comunque non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Le stanze da bagno aggiuntive e i servizi igienici, così come definiti all'art. 3.4.3 privi della regolamentare aerazione sussidiaria naturale, devono essere dotati di impianti di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 70 mc/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in espulsione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 1 ricambio per ogni utilizzazione all'ambiente. |
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3.4.24. Specifiche tecniche per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di aerazione artificialeL'aria estratta deve essere allontanata con apposita canna avente le caratteristiche di cui agli articoli successivi. Gli impianti di estrazione meccanica devono essere adeguatamente bilanciati con immissione d'aria esterna che può avvenire secondo le seguenti modalità: |
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3.4.25. Canne di aerazione sussidiariaLe canne di aerazione possono essere del tipo singolo o plurime a seconda che siano collegate rispettivamente a una o più prese di aerazione sempre della stessa tipologia. Le canne plurime tipo "Shunt" si intendono le canne realizzate con modalità costruttive simili alle canne fumarie. Le canne di aerazione devono essere progettate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell'aria estratta in altri ambienti. Le canne di aerazione possono funzionare a tiraggio naturale od a tiraggio forzato. Per canne plurime non di tipo "Shunt", costituite da un unico condotto in cui confluiscono più prese di aerazione dello stesso tipo, non sono ammesse nel caso di tiraggio naturale. Possono essere ammesse per l'estrazione forzata solo qualora funzionino a t |
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3.4.26. Allontanamento delle emissioni provenienti dalla cottura dei cibiNelle nuove costruzioni le emissioni provenienti dalla cottura dei cibi devono essere captate per mezzo di idonee cappe e, a seconda che la stessa cottura avvenga con l'utilizzo o meno di apparecchi a fiamma libera, allontanate rispettivamente, tramite camini/canne fumarie o canne di esalazione, |
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3.4.27. Canne di esalazione: caratteristiche e modalità di utilizzoLe canne di esalazione possono essere di tipo singolo o plurime a seconda che siano collegate rispettivamente a una o più punti di estrazione sempre della stessa tipologia. Le canne di esalazione possono funzionare a tiraggio naturale od a tiraggio forzato. Per canne plurime tipo "Shunt" si intendono le canne realizzate con modalità costruttive simili alle canne fumarie. Le canne plurime non di tipo "Shunt", costituite da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo, sono ammesse solo qualora funzionino a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di aspirazione installato dopo l'ultimo punto di estrazione. Le canne di esalazione devono essere progettate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell'aria estratta in altri ambienti. Le canne di esalazione devono sfociare oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo in posizione adeguate e comunque tale da non arrecare disturbo alle persone. L'uso delle canne di esalazione per gli spazi di cottura in relazione alla tipologia di impianti installati ed alle caratteristiche di aerazione sussidiaria degli ambienti è sinteticamente riportato nelle seguenti tabelle.
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3.4.28. Identificazione delle canneAllo scopo di rendere, anche nel tempo, facilmente individuabile il tipo e la funzione delle canne in |
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E) Umidità e temperatura |
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3.4.29. Umidità - condensaDi norma le pareti interne degli ambienti non devono essere totalmente rivestite con materiali imperm |
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3.4.30. Temperatura negli ambienti dell'abitazioneFermo restando i valori massimi (20±2 °C) fissati dalla normativa vigente in materia di co |
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3.4.31. DivietiSalvo che particolari condizioni locali lo richiedano, è fatto divieto di provvedere alla clim |
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F) Impianti termici ed apparecchi di combustione |
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3.4.32. Termini e definizioniPer i termini e le definizioni contenute nel presente paragrafo si fa rimando alla normativa nazional |
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3.4.33. Norma generaleLa installazione, la manutenzione, la conduzione degli impianti termici e degli altri apparecchi di c |
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3.4.34. Comunicazione preventivaFermo restando quanto previsto dalla L. 46/90 e relativa normativa di attuazione, dal D.P.R. 412/93 e dal presente regolamento e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle procedure per l'esecuzione di interventi edilizi, a cura dell'intestatario del librett |
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3.4.35. FinalitàGli spazi di abitazione e quelli accessori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3.4.3. nonché gli spazi destinati a stanza da bagno o a servizi igienici devono essere serviti da idonei corpi scaldanti, omogeneamente distribuiti in relazione all'uso |
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3.4.36. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: caratteristiche generaliLe finalità di cui al precedente articolo si ritengono soddisfatte qualora vengano installati impianti del tipo centralizzato, quantomeno per ogni edificio, ed i relativi generatori di calore risultino installati in locali adeguati secondo le norme vigenti, abbiano un unico punto di emissione conforme alle disposizioni di seguito riportate, garantiscano i rendimenti termici ed il rispetto dei limiti all'emissione previsti dall |
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3.4.37. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: luoghi di installazioneL'individuazione e le caratteristiche dei luoghi di installazione degli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sono determinate in funzione della potenza termica nominale dell'impianto e del tipo di combustibile di alimentazione: a) per gli impianti di potenzialità > di 100.000 kcal/h (116 kw) con qualsiasi combustibile di alimentazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio trattandosi di impianti per i quali è necessaria l'acquisizione del certificato prevenzione incendi (CPI); b) per gli impianti di potenzialità compresa tra 30.000 e 100.000 kcal/h (35 e 116 kw) alimentati da: b.1) combustibile gassoso si applicano le indicazioni tecniche contenute nella circolare del Ministero dell'interno del 25 novembre 1969, n. 68; b.2) combustibile liquido o solido si applicano le norme di cui al D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391; c) gli impianti di potenzialità < a 30.000 kcal/h (35 kw), ivi compreso i generatori di calore individuale a qualsiasi combustibile di alimentazione, con eccezione di quanto previsto al successivo comma, possono essere installati: 1) all'esterno dell'edificio; 2) in locale tecnico adeguato intendendosi per esso un locale avente le seguenti caratteristiche: - uso tassativamente esclusivo; - non comunicante con camere da letto, stanze da bagno o servizi igienici con vasca o doccia; - superficie minima non minore di 2,5 mq; - fisicamente delimitato e di altezza non inferiore a m. 2.40; - dotato di ventilazione naturale diretta ottenuta con apertura avente dimensioni e caratteristiche conformi al punto 3.2.1. della norma UNI-CIG 7129/92. Possono essere installati in altri spazi dell'abitazione, con eccezione delle camere da letto, delle stanze da bagno o dei servizi igienici dotati di vasca o doccia, gli impianti isolati |
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3.4.38. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: certificazioni e collaudiFatti salvi gli obblighi connessi con la normativa in materia di prevenzione incendi, tutti gli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, rifacimento, adeguamento o modifica, devono essere collaudati secondo le procedure previste dalla L. 10/91. La certificazione di collaudo (dichiarazione di conformità - legge 46/90) deve attestare la conformità dell'opera eseguita a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, dalle |
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3.4.39. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: gestione e manutenzioneLa condizione e la manutenzione degli impianti deve essere tale da garantire una combustione ottimale e il rispetto dei limiti qualitativi alle emissioni previsti dalla normativa. |
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3.4.40. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: campionabilità dei prodotti della combustioneAl fine di consentire l'introduzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione, tutti gli impianti di nuova installazione devono essere dotati di un punto di prelievo dei prodotti d |
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3.4.41. Stufe e radiatori individualiL'utilizzo di apparecchi di riscaldamento indipendenti, quali stufe e radiatori individuali, è |
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3.4.42. Campo di applicazioneAi fini del presente regolamento sono considerati altri apparecchi tutti gli apparecchi non destinati |
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3.4.43. Altri apparecchi di combustione: certificazione e collaudiTutti gli apparecchi di combustione di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, rifacimento, adeguamento o modifica, sono soggetti alle procedure previste dalla L. 46/90. In particolare, la dichiarazione di conformità deve attestare la conformità dell'opera eseguita a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente ivi compresa le norme del presente regolamento. |
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3.4.44. Altri apparecchi di combustione: gestione e manutenzioneLa conduzione e la manutenzione degli apparecchi deve essere tale da garantire una combustione ottima |
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3.4.45. Altri apparecchi di combustione: campionabilità dei prodotti della combustioneAl fine di consentire l'introduzione di sonde per la campionabilità dei prodotti di combustion |
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3.4.46a. Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobiliI collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara ed indelebile, ad intervallo non maggiore di cm 40 il no |
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3.4.46b Apparecchi di combustione a fiamma libera: divieti di installazioneNegli spazi adibiti a: |
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3.4.46c Installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera nelle abitazioni: ventilazione dei localiFermo restando il divieto di cui al precedente articolo, negli spazi dell'abitazione ove, per esigenze tecniche non altrimenti risolvibili, siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione. |
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3.4.46d CaminettiIl presente articolo si applica specificamente ai caminetti non utilizzati come sistema integrativo o unico per la climatizzazione degli ambienti e quindi previsti per utilizzo saltuario. Fermo restando il divieto di installazione nelle camere da letto, negli ambienti in cui sono installati i caminetti dovranno essere predisposte aperture permanenti verso l'esterno di d |
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3.4.46e Luoghi di installazioneL'installazione di apparecchi di combustione con presa di aria comburente esterna al locale di installazione e circuito di combustione stagno rispetto all'ambien |
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G) Allontanamento prodotti della combustione |
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3.4.46f Allontanamento dei prodotti della combustione: norma generaleTutti i prodotti della combustione provenienti da impianti o apparecchi alimentati con combustibile s |
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3.4.46g Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: requisiti generaliI camini e le canne fumarie, così come definite all'art. 3.4.20, e i condotti di collegamento devono possedere i seguenti requisiti: a) i camini d |
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3.4.46h Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: dimensionamentoPer il dimensionamento dei camini, delle canne fumarie e dei relativi condotti di collegamento si fa |
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3.4.46i Camini e canne fumarie: caratteristiche dei materiali e messa in operaI camini e le canne fumarie devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di suff |
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3.4.46l Comignoli: definizioneSi definisce comignolo il dispositivo atto a facilitare la dispersione dei prodotti nella combustione |
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3.4.46m Comignoli: caratteristicheIl comignolo per facilitare la dispersione dei prodotti della combustione, deve avere i seguenti requisiti: |
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3.4.46n Comignoli: norma generale di localizzazioneIl punto di localizzazione dei comignoli, anche in relazione al tipo di combustibile di alimentazione |
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3.4.46o Comignoli: ubicazione ed altezzaAl fine di assicurare il rispetto di quanto contenuto al precedente articolo dovranno essere osservati i requisiti di seguito elencati: 1) impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, e apparecchi di combustione (esclusi i caminetti ad utilizzo saltuario) di qualsiasi potenzialità, alimentati con combustibile solido e liquido diverso dai distillati di petrolio: i comign |
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3.4.46p Comignoli ubicati su tetti e terrazzi agibiliDi norma è vietato lo sbocco di camini o canne fumarie su tetti piani agibili e terrazzi agibi |
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3.4.46q Allontanamento dei prodotti della combustione in fabbricati esistentiNel caso di interventi su fabbricati esistenti, qualora sussistano impedimenti tecnico-strutturali e/o vincoli di altra natur |
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