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Com.P.G.R. Sardegna 13/05/1993

Disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei Piani territoriali paesistici.
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[Premessa]



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Art. 1. - Oggetto

1. Le presenti disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dettano norme di attuazione relati

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Capo I - Omogeneizzazione delle norme tecniche di attuazione dei singoli P.T.P.
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Art. 2. - Ambito di applicazione e di efficacia vincolante dei P.T.P.

1. Per effetto dell'articolo 6 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 20, le norme di attuazione dei piani territoriali paesistici hanno efficacia vincolante, relativamente agli areali che formano oggetto delle loro previsioni, nell'intera fascia territoriale costiera di due km. considerata dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, su tutto il territorio delle Isole minori nonché sugli

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Art 3. - Regime autorizzatorio ex articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497

1. All'interno delle aree disciplinate dalla normativa di P.T.P., qualsiasi intervento sul territorio è assoggettato al regime autorizzatorio dell'articolo 7 della legge 1497/1939, fermo restando l'onere di ogni altro eventuale nulla osta, benestare, atto concessorio e/o di accertamento prescritto dalla vigente legislazione.

2. L'autorizzazione del citato articolo 7 non è tuttavia richiesta per gli interventi di cui all'articolo

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Art. 4. - Riconoscimento di situazioni pregresse

1. A riconoscimento di situazioni pregresse sono in generale fatti salvi:

a) le aree interessate da piani attuativi già convenzionati, purché non scaduti alla data del 17 novembre 1989, che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla stessa data;

b) i piani particolareggiati di iniziativa pubblica regolarmente approvati alla data del 17 novembre 1989;

c) - i lotti interclusi, i

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Art. 5. - Interferenze fra aree di P.T.P. e zone di interesse naturalistico perimetrate a norma della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31

1. In caso di sovrapposizione di aree di P.T.P. e di aree di interesse naturalistico perimetrate a se

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Art. 6. - Interventi ammissibili nelle zone di massima tutela o di «conservazione integrale»

1. Oltre agli altri compatibili usi consentiti dalla disciplina di dettaglio delle presenti norme, nelle zone di P.T.P. classificate di massima tutela (articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, della legge regionale 45/1989) sono in generale ammessi, ed autorizzabili, i vari interventi tecnicamente essenziali per il mantenimento della risorsa, con particolarissima cura e cautela per la conservazione delle originarie caratteristiche e connotazioni ambientali.

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Art. 7. - Attività di cava

1. L'attività di cava è di norma vietata nelle aree di P.T.P. di massima tutela, salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7 giu

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Art. 8. - Attività agricole e pascolative nell'ambito delle distinte aree di P.T.P.

1. Nelle more dell'emanazione delle direttive per le zone agricole di cui all'articolo 8 della legge

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Art. 9. - Espansione delle aree urbanistiche da parte dei P.U.C.

1. Nei casi in cui le zone urbanistiche comunali classificate «C», «D» e «G» risultino impegnate per almeno l'80 per cento delle loro potenzialità edificatorie, i Comuni potranno - quando ne sussista la motivata esigenza - proporne e redigerne l'ampliamento a modifica della zonizzazione di P.T.P., in applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge re

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Art. 10. - Zone inedificabili di conservazione integrale

1. In considerazione della peculiarità che la fascia costiera riveste per l'intera Isola, sono ricompresi tra gli ambiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, della legge regionale 45/1989, e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto zone classificate «1» di conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi:

a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee «A», «B», «D», nonché nelle zone «C» e «G» contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;

b) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, nonché i laghi, gli stagni, le lagune, naturali o artificiali, e le immediate adiacenze funzionalmente connesse alla tutela del bene principale, così come individuati in apposito elenco predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di ambiente fatte salve - previa comunque valutazione di compatibilità paesi

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Art. 11. - Zone di edificazione e di espansione turistica

1. L'edificazione ad usi turistici, già di norma prevista nella zona «F» di cui al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, deve essere finalizzata prevalentemente alla piena valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali, sociali e paesistico-antropologiche degli aggregati urbani (città, paesi, borgate).

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Art. 12. - Disciplina dell'uso turistico nella fascia di 500 metri dal mare

1. Nella fascia dei 500 metri da mare compresa all'interno delle zone «F» rideterminate a termini del precedente articolo 11, l'uso edificatorio turistico è di norma limitato al solo ricettivo alberghiero, eventualmente integrato da strutture complementari o di servizio.

2. Tal

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Art. 13. - Preesistenti agglomerati turistico-residenziali entro la fascia costiera dei 500 metri dal mare: razionalizzazione e sistemazione urbanistica

1. Alla realizzazione e sistemazione edilizio-urbanistica dei preesistenti agglomerati turistico-residenziali, ivi compresi gli insediamenti turistico-ricettivi all'aria aperta, ricadenti all'interno della fascia costiera dei 500 metri dal mare in zona classificata «F» dai preesistenti st

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Art. 14. - Zone territoriali omogenee «E» ed «H»

1. Le residue aree territoriali formalmente da riclassificare dopo le espansioni e riperimetrazioni d

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Art. 15. - Studio di compatibilità paesistico-ambientale

1. Nell'ambito degli areali di efficacia vincolante dei P.T.P., la compatibilità con le prescrizioni di tutela e di valorizzazione disposte dagli stessi P.T.P. integra un basilare requisito di legittimità e di conseguente fattibilità tecnica dei vari progetti, piani e programmi suscettibili di esercitare un rilevante impatto paesistico-ambientale su detti areali.

2. L'accertamento di compatibilità è pertanto strumentale rispetto alla verifica tecnica e giuridica della sussistenza di tale fondamentale requisito e costituisce un indispensabile presupposto di apprezzamento conoscitivo per l'adozione degli atti autorizzatori, di approvazione e/o di controllo di competenza degli organi ed uffici della pubblica amministrazione regionale.

3. In tutti i casi in cui le presenti norme di attuazione prescrivono la previa verifica di compatibilità paesistico-ambientale, i p

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Art. 16. - Coesistenza di più gradi di tutela all'interno dei distinti ambiti territoriali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), nn. 2) e 3), della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. Le destinazioni d'uso ed i concreti interventi ammissibili nell'ambito degli areali di P.T.P. clas

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Art. 17. - Salvaguardia dei P.T.P. approvati, nelle more dell'adeguamento dei preesistenti strumenti urbanistici di scala sub-regionale alle norme e previsioni degli stessi P.T.P.

1. In quanto immediatamente vincolanti per la sottordinata pianificazione urbanistica di scala sub-regionale, le norme e previsioni dei P.T.P. approvati pre

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Art. 18. - Direttive generali per la pianificazione urbanistica comunale di adeguamento alle norme e previsioni di P.T.P.

1. All'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle norme e previsioni del P.T.P. approvato, ciascun Comune dovrà provvedere entro il termine di 12 mesi stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 11, col corredo di rigorosa verifica di compatibilità paesistico-ambientale ed esatta delimitazione topografica, sulla cartografia tecnica regionale o in scala maggiore, delle varie zone di tutela paesistica e relativi tematismi, come rappresentati negli elaborati grafici di P.T.P.

2. In tale sede di delimitazione topografica dovranno essere opportunamente eliminati i vari scostamenti derivanti dalle differenti scale di interpretazione cartografica e dovrà essere del pari completata, all'interno del complessivo perimetro di P.T.P., l'individuazione e puntuale perimetrazione delle aree vincolate per effetto della legge 8 agosto 1985, n. 431, con particolare riferimento, sentito i competenti Ispettori Forestali della Sardegna, alle aree boscate.

3. Ad integrazione delle analisi e dei documenti di P.T.P. dovrà inoltre provvedersi:

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Art. 19. - Autorizzazioni per la sanatoria di opere abusive ricadenti in zone già sottoposte agli scaduti vincoli di provvisoria non modificabilità di cui all'articolo 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431

1. L'istruttoria delle pratiche a suo tempo inoltrate alla Regione per l'autorizzazione a sanatoria -

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Art. 20. - Verifiche circa lo stato di attuazione del P.T.P.

1. Al compimento del terzo anno dall'intervenuta esecutività dell'adeguamento dei P.U.C. alle

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Capo II - Omogeneizzazione delle «chiavi di lettura» delle cartografie di piano: norme generali di coordinamento contenenti l'indicazione della classificazione cartografica delle aree di P.T.P. e le relative norme disciplinanti ciascuna zona
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Art. 21. - Classificazione cartografica delle aree di piano, con riferimento ai tre distinti ambiti di tutela previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), nn. 1), 2) e 3), della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. Le aree oggetto di disciplina da parte dei P.T.P. hanno una classificazione cartografica effettuata sulla base delle categorie di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), nn. 1), 2) e 3), della legge

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Art. 22. - Classificazione delle aree di «conservazione integrale»: articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1), della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. Sono contrassegnati con il n. «1» ed una successiva indicazione numerica - che riporta, attraverso le tavole di comparazione della cartografia, alla specifica disciplina contenuta nelle no

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Art. 23. - Classificazione delle aree con ammissibili «interventi di trasformazione»: articolo 10, comma 1, lettera c), n. 2), della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. Sono contrassegnati con il n. «2» ed una successiva lettera dell'alfabeto, che indica i diversi gradi di trasformabilità, gli ambiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), n. 2), della legge regionale 45/1989, per i quali sono ammessi interventi di trasformazione dei quali devono essere specificati i modi e i criteri nonché le volumetrie massime edificabili.

2. Anche per le aree classificate con il n. «2» vi è una successiva indicazione numerica che riporta, attraverso le tavole di comparazione della cartografia, alla specifica disciplina contenuta nelle norme particolari di piano:

a) sono contrassegnate con il n. «2a» le aree nelle quali prevale l'esigenza di una tutela delle loro caratteristiche naturali e nelle quali, nel rispetto delle direttive per le zone agricole, sono poss

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Art. 24. - Classificazione delle aree di «restauro e recupero ambientale»: articolo 10, comma 1, lettera c), n.3), della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. Sono contrassegnati con il n. «3» ed una successiva lettera dell'alfabeto che indica i diversi gradi di recupero, gli ambiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), n. 3), della legge regionale 45/1989, per i quali sono ammessi interventi di restauro e recupero ambientale, dei quali devono essere specificate le caratteristiche.

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Art. 25. - Verifiche e supporti conoscitivi del P.U.C. di adeguamento

1. I Comuni procederanno all'adeguamento del P.U.C., nel termine previsto dalla legge, tenendo conto, oltre che delle specifiche prescrizioni del P.T.P.

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Art. 26. - Eventualità di contrasti interni alla normativa di P.T.P. ovvero riscontrabili fra cartografia ed elementi normativi - Criteri di soluzione

1. Eventuali divergenze fra elementi cartografici di P.T.P. e normativa sono risolti conferendo preva

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