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Deliberaz. G.R. Veneto 13/07/2015, n. 883

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 01/10/2019, n. 1425
- Deliberaz. G.R. 15/10/2015, n. 1410
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Testo del provvedimento

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.


La legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha regolamentato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia; con tale legge si è infatti inteso raggruppare in un unico provvedimento legislativo le attività turistiche connesse al settore primario, definendo l'agriturismo, l'ittiturismo e il pescaturismo, e disciplinando le attività di ospitalità e di somministrazione nelle aziende agrituristiche ed ittiche.

Con la successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 il legislatore regionale ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche e delle integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sia introducendo nuove norme per il settore dell'agriturismo, dell'ittiturismo e del pescaturismo, sia introducendo i due nuovi profili del turismo rurale e delle fattorie didattiche, e facendo assumere così alle legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la nuova denominazione di "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

In particolare, l'articolo 1 (Finalità e soggetti pubblici) stabilisce che la Regione del Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, quali espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, allo scopo, tra l'altro, di diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario, di creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime, di valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete, di favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l'offerta turistica.

L'articolo 2 (Definizioni) stabilisce al comma 2. 0a) che, ai fini della legge regionale in pa

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Allegato A - Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento di attività di turismo rurale da parte delle imprese agricole legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"


1. Finalità, definizioni, attività

L'articolo 1 (Finalità e soggetti pubblici) della L.R. n. 28/2012 stabilisce che la Regione del Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, in quanto espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario.

In particolare, le attività di turismo rurale contribuiscono fra l'altro a:

- diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;

- creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;

- valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;

- favorire lo sviluppo del turismo in ambito rurale, ampliando e diversificando l'offerta turistica complessiva.

L'articolo 2 (Definizioni) della legge stabilisce quindi che, ai fini della legge regionale stessa, per turismo rurale debba essere inteso l'insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche.

Con le presente disposizioni vengono definiti i requisiti, le modalità di esercizio e le procedure per il riconoscimento delle attività di turismo rurale da parte degli imprenditori agricoli come previsto dall'art. 12-bis, comma 1 della legge.

In particolare, per l'esercizio di attività di turismo rurale da parte di imprese ittituristiche si fa riferimento ai criteri e le procedure di cui alla Delib.G.R. 29 aprile 2014, n. 646, allegato A paragrafo 8.

L'articolo 12-bis (Turismo rurale e fattorie didattiche) specifica in maniera più articolata quali siano le attività di turismo rurale esercitabili nell'ambito della legge, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, identificandole nelle seguenti specifiche tipologie:

a) attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;

b) allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;

c) realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici;

d) mescita di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza

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Allegato B - Comunicazione ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività di turismo rurale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato C - Relazione tecnica

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato D - Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di turismo rurale

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