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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 26/06/2015

Recepimento della direttiva 2014/88/UE della Commissione del 9 luglio 2014, che modifica l'allegato I della direttiva 2004/49/CE, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, che ha recepito, tra l’altro, la d

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Art. 1. - Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162

1. L’allegato I del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162

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Allegato I - Indicatori comuni di sicurezza

Gli indicatori comuni di sicurezza (Common Safety Indicators - CSIs) devono essere comunicati ogni anno dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui all’art. 3, lettera g).

Gli indicatori relativi alle attività di cui all’art. 2, paragrafo 4, lettere a) e b), sono trasmessi a parte, se presentati.

Qualora emergano nuovi fatti o errori successivamente all’invio della relazione, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie provvede a modificare o correggere gli indicatori relativi all’anno in oggetto alla prima occasione utile e al più tardi nella relazione annuale successiva.

Le definizioni comuni per gli indicatori comuni di sicurezza e le modalità di calcolo dell’impatto economico degli incidenti sono riportate in Appendice.


1. Indicatori relativi a incidenti

1.1. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti significativi e suddivisione in base alle seguenti tipologie:

collisione di treno con veicolo ferroviario,

collisione di treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera dei binari,

deragliamento di treno,

incidente al passaggio a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono pedoni ai passaggi a livello, e un’ulteriore ripartizione per i cinque tipi di passaggio a livello di cui al punto 6.2,

incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento,

eccetto suicidi e tentati suicidi,

incendio a bordo del materiale rotabile,

altro.

Ogni incidente significativo viene comunicato con riferimento al tipo di incidente primario anche nel caso in cui le conseguenze dell’incidente secondario siano più gravi (ad esempio, un deragliamento seguito da un incendio).


1.2. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di persone gravemente ferite e decedute per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie:

passeggero (anche in relazione al numero totale di passeggeri-chilometri e di passeggeri per chilometro-treno),

dipendente o impresa appaltatrice,

utilizzatore del passaggio a livello,

persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria,

altra persona sul marciapiede,

altra persona che non si trova sul marciapiede.


2. Indicatori relativi alle merci pericolose

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose per ferrovia, suddiviso in base alle seguenti categorie:

incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario che trasporta merci pericolose, come definito in Appendice,

numero di detti incidenti nei quali vengono rilasciate merci pericolose.


3. Indicatori relativi ai suicidi

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di suicidi e tentati suicidi.


4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di precursori di incidenti e suddivisione in base alle seguenti tipologie di precursore:

rotaia rotta,

deformazione del binario e altro disallineamento del binario,

guasto all’apparato di segnalamento laterale,

superamento segnale disposto a via impedita con superamento del punto protetto,

superamento segnale disposto a via impedita senza superamento del punto protetto,

ruota rotta su materiale rotabile in servizio,

assile rotto su materiale rotabile in servizio.

Devono essere comunicati tutti i precursori, sia quelli che hanno dato luogo a incidenti, sia quelli senza conseguenze. (Un precursore che ha causato un incidente significativo deve essere segnalato anche tra gli indicatori relativi ai precursori; un precursore che non ha causato un incidente significativo deve essere segnalato solo tra gli indicatori relativi ai precursori).


5. Indicatori per il calcolo dell’impatto economico degli incidenti

Costo totale e relativo (per chilometro-treno) in euro:

numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato per il Valore

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