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Sent. C. Cass. civ. 29/04/2015, n. 8724

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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Impianto di riscaldamento - Distacco dal centralizzato - Successiva installazione di valvole termostatiche - Maggiori costi per la lettura dei consumi - Sono a carico del condomino distaccato e non del condominio.

È legittima la delibera condominiale con la quale si decida di installare le valvole termostatiche per la regolazione e la razionalizzazione del funzionamento dell'

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.G. e R.A. , proprietari di un appartamento sito nel Condominio di (omissis) impugnavano la delibera con cui in data 160698 l'assemblea di quel Condominio aveva approvato a maggioranza l'installazione di "un sistema di ripartizione del consumo del riscaldamento mediante contatori elettronici e valvole termostatiche, prevedendo altresì di "ripartire comunque secondo la tabella millesimale del riscaldamento vigente il 20% del costo di gestione annuale e il rimanente 80% secondo i consumi effettivi dati dalla lettura dei contatori".

Deducevano che tale delibera era illegittima:

a) l'installazione del contatore elettronico e della valvola termostatica, co

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MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Vanno esaminati innanzitutto il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso.

1. Il primo motivo censura l'insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo laddove la sentenza impugnata, dopo avere affermato che gli attori non avevano mai contestato il deliberato assembleare di ripartizione delle spese di riscaldamento secondo il sistema di contabilizzazione del calore, aveva poi annullato la delibera ritenendola illegittima.

Formula il seguente quesito di diritto: "Se incorra nella sanzione di nullità la sentenza del Giudice di appello nella quale il decisum contenuto nella motivazione sia in contrasto con il dispositivo, si da non consentire di stabilire quale sia il concreto comando giudiziale".

2. Il secondo motivo denuncia che, al momento della delibera impugnata, nessun condomino si era dotato dell'impianto autonomo, compresi gli attori, i quali con la citazione mai avevano lamentato la violazione concreta e attuale di un loro diritto ma avevano invocato solo quello ipotetico ove un condomino avesse voluto dotarsi di un impianto autonomo: legittimamente l'assemblea aveva deliberato la installazione dei contabilizzatori, in linea con quanto previsto in tema di risparmio energetico dalla legge n. 10 del 1991 e dal d.p.r. n. 59 del 2009, prevedendo il sistema introdotto la sostituzione del rubinetto di ingresso dell'acqua calda e del contabilizzatore sulla superficie radiante con la valvola termostatica.

Gli attori soltanto nel corso del giudizio di primo grado, con la memoria ex art. 184 cod. pro. civ., avevano mutato la causa petendi, deducendo la preesistenza dell'impianto autonomo, di cui peraltro non era stata fornita prova.

Formula il seguente quesito di diritto: "Se incorra in error procedendo ai sensi dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultra o extra petizione, il Giudice di appello che decida oltre i limiti della domanda introduttiva del giudizio e fondi il proprio convincimento e la conseguente decisione della causa su fatti mai dedotti dall'attore nell'atto di citazione".

3. Il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione a proposito dell'affermazione dei Giudici di appello secondo cui sarebbe stata pacifica la preesistenza dell'impianto autonomo di riscaldamento.

4. Il quarto motivo censura la sentenza che motu proprio aveva ritenuto la preesistenza dell'impianto, ovvero prescindendo dalle allegazioni delle parti.

Formula il seguente quesito di diritto "Se incorra, nella violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio secondo cui il Giudice deve decidere iuxta alligata et probata, il giudice di appello che ponga a fondamento della propria decisione fatti e circostanze mai dedotte dall'attore nell'atto di citazione".

5. Il quinto motivo denuncia che la sentenza aveva fatto malgoverno delle norme che disciplinano la gestione delle parti comuni, dei vincoli e delle limitazioni cui soggiacciono i beni di proprietà esclusiva, atteso che il Condominio può intervenire anche su queste ultime quando ciò sia necessario per consentire che il servizio si svolga per garantire parità di trattamento a tutti i condomini, come appunto nella specie in cui la delibera adottata, dal Condominio per indubbio vantaggio per i condomini, incideva necessariamente sulle tubazioni e radiatori di proprietà esclusiva.

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P.Q.M.

Accoglie il quinto e il settimo motivo del ricorso, dichiara inammissibili il primo, il secondo, il t

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