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Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 13/04/2015, n. 14951
Sent. C. Cass. pen. 13/04/2015, n. 14951
Ambiente, paesaggio e beni culturali - Beni culturali e paesaggio - Vincoli culturali - Accertamento postumo di compatibilità dell'intervento illegittimamente eseguito - Effetti.L'accertamento postumo di compatibilità dell'intervento illegittimamente eseguito su beni sottoposti a vincolo culturale rilasciato dalla Soprintendenza, così |
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SENTENZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con sentenza del 27/11/2013, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi e dieci giorni di arresto ed Euro 600,00 di ammenda inflitta al sig. R.M. dal Tribunale di quello stesso capoluogo che, con sentenza del 03/12/2012, l'aveva dichiarato colpevole del reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 169, comma 1, lett. a), commesso in (Omissis). Si contesta all'imputato, quale amministratore dell'edificio e committente dei lavori, di aver effettuato interventi su di un immobile sottoposto a v |
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MOTIVI DELLA DECISIONE3. Il ricorso è infondato. 4. Con il primo motivo il ricorrente pone il problema della concreta offensività della condotta e lo risolve, in senso a lui favorevole, facendo ricorso al giudizio di compatibilità espresso dall'autorità preposta al vincolo in epoca successiva ai lavori. Questa Suprema Corte ha già espresso il diverso principio secondo il quale in tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, né l'accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dalla Soprintendenza né l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'Autorità preposta esplicano effetto estintivo ovvero escludono la punibilità del reato d'abusivo intervento su beni culturali (Sez. 3, n. 46082 del 08/10/2008, Fiorentino, Rv. 241785, citata anche dal Tribunale di Trieste). Il Collegio non può che far proprie, e qui ribadire, le ragioni che stanno alla base del principio appena citato, così come lucidamente illustrate nella motivazione della sentenza n. 46082 del 2008 alla cui lettura si rimanda. Qui è sufficiente ricordare che: ‐ l'esatta applicazione del principio di offensività presuppone l'individuazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice. Nei reati formali, come quello urbanistico di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, o quello paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, il bene tutelato &eg |
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P.Q.M. |
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