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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 31/03/2015, n. 1692
Urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Regime della c.d. doppia tutela - Diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell'autore dell'attività edilizia illecita e interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell'Amministrazione - Sussistenza.In tema di rispetto delle distanze costituisce jus receptum il principio per cui “in tema di distanze fra costruzioni o di queste con i confini vige il regime del |
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SENTENZA |
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FATTOCon il ricorso di primo grado era stato chiesto dall’ odierna parte appellata LONARDI VITTORINA e S.R.L. FIANELLI, l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 17.10.2005 n. 182151 reso dal Comune di Verona di annullamento parziale di titolo edilizio, nonché il risarcimento dei danni subiti. Con sentenza in forma semplificata il Tar ha accolto il mezzo considerato che il calcolo della distanza tra il fabbricato oggetto del permesso di costruire e il confine della proprietà Fasoli avrebbe dovuto effettuarsi secondo il metodo lineare e non secondo il metodo radiale (nella specie il Comune aveva erroneamente applicato il citato metodo radiale) Il ricorso è stato pertanto accolto con riferimento al detto primo e assorbente motivo. L’appellante amministrazione comunale, già resistente rimasta integralmente soccombente ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe sotto tutti i versanti motivazionali suindicati chiedendo la riforma dell’appellata decisione. Ha in particolare ripercorso la cronologia degli accadimenti, ed ha fatto presente che la parte appellata all’atto di richiedere il permesso di costruire aveva indotto in errore il comune non rappresentando la distanza dal confine della proprietà Fasoli (e neppure che avrebbe dovuto prendersi in esame anche la distanza dal fondo |
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DIRITTO1.L’appello dell’amministrazione comunale è fondato e merita di essere accolto, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado. Per identiche ragioni va parimenti accolto l’appello incidentale proposto dal’originario contro interessato di primo grado Fasoli. 2. Si controverte in ordine alla esattezza –o meno- dell’annullamento parziale del titolo edilizio rilasciato a LONARDI VITTORINA nella parte in cui il fabbricato erigendo era posizionato a soli mt 3, 50 (invece di 7, 50) dal confine di pertinenza Fasoli ed alla apertura di finestre nel cavedio posto al lato est del predetto fabbricato. 2.1. Posto che l’appellata S.R.L. FIANELLI, costituendosi con memoria, ha riproposto i motivi del mezzo di primo grado assorbiti dal Tar, ritiene il Collegio per comodità espositiva di vagliare prioritariamente questi ultimi. 2.2. Essi sono palesemente infondati. 2.3.Invero la ditta Fianelli, esecutrice dei lavori, non era proprietaria dell’area, e “vanta” esclusivamente una posizione derivata: posto che l’avviso dell’avvio del procedimento di autotutela ex art. 7 della legge n. 241/1990 fu inviato alla titolare dell’area Vittorina Lonardi (che aveva richiesto in proprio il titolo abilitativo 24.12.2004) e latrice del permesso di costruire (come lealmente ammesso dalla stessa ditta Fianelli a pag. 24 dell’appello, in seno al terzo motivo) essa non può dolersi che l’avviso non le sia stato direttamente inoltrato. |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appell |
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