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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 25/05/2015, n. 17-1466
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Testo del provvedimentoL’art. 17, comma 1, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 551R (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412R in materia di rendimento energetico nell’edilizia, all’art. 9, comma 3, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del d.l. 63/2013R, convertito dalla legge 90/2013, stabilisce che le Regioni “(…) possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati” e che a tali fini “le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno”. Più recentemente, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74/2013R (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sani |
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Allegato - Disposizioni attuative in materia di impianti termici obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile1. Ambito di intervento e finalità Il presente atto, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera l), della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3R (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), definisce le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il Catasto degli Impianti Termici (CIT) istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 13‐381 del 6 ottobre 2014, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite. 2. Funzione di caricamento massiva per i distributori di carburante 2.1. Riferimenti normativi L’art. 17, comma 1, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 551R (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) dispone che “(…) gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi (…)”. Il d.lgs. 192/2005R in materia di rendimento energetico nell’edilizia, all’art. 9, comma 3, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del d.l. 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, stabilisce che le Regioni “(…) possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati” e che a tali fini “le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno”. Più recentemente, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74/2013R (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), all’art. 10, comma 4, lettera a), stabilisce che “le Regioni provvedono a istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile”. Con deliberazione n. 13‐381 del 6 ottobre 2014 la Giunta Regionale ha provveduto a definire le nuove disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs.192/2005R e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013, con la contestuale approvazione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica. La citata deliberazione, in particolare, istituisce e definisce le caratteristiche del nuovo sistema di Catasto degli Impianti Termici (CIT). Tra gli aspetti del nuovo catasto è previsto “il caricamento dei dati forniti dai distributori di combustibile secondo gli standard che verranno fissati dalla Regione Piemonte in attuazione delle disposizioni statali vigenti”. Da ultimo, la l.r. 3/2015R, art. 39, comma 1, let. l), ha stabilito che i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite. 2.2. Modalità attuative Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi energetici e a favorire l’attività di ispezione sugli impianti termici ai sensi dell’art. 9 del citato D.P.R. 74/2013, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CIT, le i |
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