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L.R. Piemonte 14/01/1987, n. 5

Disciplina delle case di cura private.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/10/2021, n. 25
- L.R. 29/07/2016, n. 16
- L.R. 07/05/2013, n. 8
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Art. 1 - Oggetto

1. Gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche e giuridiche, che provvedono al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna di cittadini italiani e stranieri, a scopo di diagnosi, cura e riabilitazione, devono essere individuati con la denominazione «Casa di cura privata»; il nome della ditta o la ragione sociale degli stessi non devon

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Art. 2 - Autorizzazione alla progettazione, all'apertura, all'esercizio, allo svolgimento di attività ambulatoriale per esterni, all'ampliamento, alla trasformazione, alla pubblicità di case di cura private

1. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di immobili destinati all'attività di casa di cura privata devono essere approvati dalla Regione con provvedimento dirigenziale. N1

2. Non possono essere tenute aperte o tenute in esercizio case di cura private senza l'autorizzazione. N2

3. Il provvedimento autorizzativo all'apertura e all'esercizio, da adottarsi previa verifica dei requisiti di cui al successivo art. 4, deve specificare:

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Art. 3 - Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. La richiesta delle autorizzazioni di cui alla presente legge e la relativa documentazione devono essere indirizzate alla Amministrazione regionale e, per conoscenza, all'Unità Socio-Sanitaria Locale, competente per territorio. La richiesta suddetta deve essere sottoscritta con la firma autenticata del richiedente o del rappresentante legale e deve contenere tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta stessa, nonché la relativa documentazione, con particolare riferimento a quanto specificato nei commi successivi.

2. Per l'autorizzazione del progetto di costruzione di casa di cura privata, alla richiesta di cui al primo comma va allegato il progetto stesso ed una relazione, redatta dal progettista e da un medico esperto in igiene e tecnica ospedaliera, dalla quale risultino:

- il rapporto con le previsioni ed indicazioni del Piano socio-sanitario regionale;

- i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazione del Piano regolatore vigente;

- l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno ed a

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Art. 4 - Tipologia e requisiti delle case di cura private

1. Le case di cura private possono essere:

1) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate agli ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;

2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;

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Art. 5 - Conferma delle autorizzazioni già rilasciate

1. Le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio, ovvero alla costruzione e all'ampliamento o alla trasformazione di case di cura private, o allo svolgimento di attività ambulatoriale nei confronti dei non degenti presso la casa di cura stessa, che siano state rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono soggette a conferma da parte della Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al precedente comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le case di cura private legittimamente operanti sul territorio regionale e comunque in possesso di autorizzazioni ai sensi del comma precedente sono tenute a richiedere qualunque sia l'autorità che aveva a suo tempo concesso l'autorizzazione, la conferma dell'autorizzazione stessa alla Giunta regionale, presentando la relativa istanza all'Ammin

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Art. 6 - Piano di convenzionamento regionale

1. La Giunta regionale approva il piano di convenzionamento delle case di cura private con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avente valore per il periodo di validità dei Piani socio-sanitari regionali.

2. In occasione della prima applicazione del comma precedente, il piano di convenzionamento dovrà, in particolare, essere attuato a decorrere alla scadenza del Piano formulato ai sensi dei punti 2.3.6.2. e 2.3.6.3. dell'allegato B della L.R. 3 maggio 1985, n. 59, e dovrà essere adottato previo esame delle proposte contenute nei Programmi previsti dall'art. 11 della suddetta legge regionale o, in mancanza, delle eventuali proposte comunque formulate dalle Unità Socio-Sanitarie Locali i cui residenti util

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Art. 7 - Classificazione delle case di cura private

1. Le case di cura private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere riclassificate ai sensi dell'art. 2 dello schema tipo di convenzione approvato con decreto 22 luglio 1983 del Ministro della Sanità.

2. In ogni caso, fino a quando non si saranno realizzate le condizioni previste dal richiamato art. 2 del D.M. 22 luglio 1983, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al primo comma del suddetto articolo, potrà, in qualsiasi momento, riclassificare quelle case di cura convenzionate che risulteranno prive di uno o più requisiti di quelli necessari alla classificazione in atto.

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Art. 8 - Vigilanza sulle case di cura private

1. La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dalle aziende sanitarie, che provvedono a segnalare alla struttura regionale competente in materia di sanità le irregolarità che possono comportare l'assunzione di provvedimenti di cui all'articolo 9, fermo restando l'obbligo di verifica e segnalazione periodica di cui all'articolo 7,

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Art. 9 - Sanzioni

1. In caso di accertata inadempienza alle disposizioni della presente legge, l'Amministrazione regionale, su segnalazione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale, o d'ufficio, diffida la casa di cura ad eliminare la causa di inadempienza, stabilendo un congruo termine entro cui ciò deve avvenire.

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Allegato - Requisiti minimi delle case di cura private

di cui al secondo comma dell'art. 4:

 

1) Capacità ricettiva minima

La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata come segue:

- per le case di cura medico-chirurgiche generali di cui al punto 1) primo comma dell'art. 4 della presente legge, n. 80 posti letto;

- per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche di cui ai punti 2), 3), 4), primo comma, dell'art. 4 della presente legge, n. 50 posti letto;

- per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico di cui ai punti 5) e 6) primo comma dell'art. 4 della presente legge, n. 40 posti letto.

 

2) Area

L'area prescelta, oltre che rispondere alle norme del Piano Regolatore comunale, dovrà presentare i seguenti requisiti urbanistici, igienico-ambientali, geologico-morfologici e climatici, dimensionali:

- deve essere ben inserita nel sistema delle comunicazioni in dipendenza della viabilità, della rete dei trasporti pubblici e dell'entità dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza;

- deve avere varchi sufficientemente comodi ed ampi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilità; deve consentire l'arretramento dell'ingresso dei malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza nell'accesso.

L'ubicazione della casa di cura dovrà avvenire in località salubre ed alberata, lontano da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività terapeutiche ed al soggiorno. L'area non dovrà insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali, non dovrà essere esposta a venti fastidiosi e non dovrà essere situata sottovento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.

Per le case di nuova costruzione o attivazione, la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a mq. 70 per posto letto; per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i posti letto o comunque nel caso di incremento di posti letto, deve essere previsto un aumento della superficie totale di mq. 70 per ogni posto letto in aumento; almeno 15 metri quadrati per posto letto devono essere destinati a parco e giardino e devono essere previste aree destinate al parcheggio delle autovetture in misura di 1 metro quadro ogni 10 metri cubi, nel rispetto delle norme urbanistiche locali.

 

3) Approvvigionamento idrico

La dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri.

Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al 50% del fabbisogno complessivo di 2 giorni e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.

Deroghe alla dotazione minima indicata potranno essere concesse laddove sussistano reali condizioni di carenza delle risorse idriche locali.

 

4) Smaltimento dei rifiuti liquidi

I rifiuti liquidi delle case di cura private che non possono essere convogliati nella rete di fognatura cittadina devono essere sottoposti a trattamenti, tra cui quello finale della disinfezione in aderenza a quanto prescritto nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento: «Direttive per la disciplina degli scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» ed ai provvedimenti regionali conseguenti a tali direttive.

 

5) Smaltimento dei rifiuti solidi

In base all'art. 14 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 «Attuazione delle Direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 79/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi », ai rifiuti prodotti nelle case di cura che siano assimilabili per qualità a quelli urbani si applicano le disposizioni dello stesso decreto relativo ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

 

6) Smaltimento dei rifiuti radioattivi

I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11 gennaio 1972, n. 4 ed in conformità del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e successive modificazioni.

 

7) Caratteristiche costruttive

Lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale mediante finestre prospicienti all'esterno e che forniscano anche una adeguata ventilazione naturale.

Negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe e ammalati, a materiale pulito e vitto, al materiale sporco.

I corridoi destinati al transito dei malati devono avere una larghezza non inferiore a m. 2.

Le scale dovranno avere gradini di larghezza minima di m 1,50, pedata minima di cm 28 ed alzata massima di cm. 17.

Devono essere adottati materiali e provvedimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno o dal funzionamento degli impianti tecnologici.

Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione ed alla azione meccanica.

I piani delle case di cura non potranno avere un'altezza netta inferiore a m. 2,70.

 

8) Eliminazione barriere architettoniche

In relazione all'ottimale agibilità della casa di cura da parte dei malati e del personale, anche ai fini di una desiderabile prevenzione degli infortuni di tipo domestico, dovranno osservarsi ed eventualmente integrarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 «Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici ».

 

9) Protezione antisismica

Nella predisposizione delle condizioni strutturali dell'edificio secondo le normative nazionali e locali sulla protezione antisismica dovranno prevedersi particolari accorgimenti per consentire la massima sicurezza possibile per degenti costretti a letto e per facilitare la loro evacuazione all'aperto nel minor tempo possibile.

 

10) Sicurezza antincendi

La sicurezza antincendi deve essere assicurata in tutti gli ambienti della casa di cura attraverso l'applicazione delle norme tecniche vigenti e prescritte dai vigili del fuoco secondo le seguenti direttrici:

a) caratteristiche delle strutture ed impiego di materiali resistenti al fuoco;

b) avvisatori di incendio;

c) uscite di sicurezza e scale esterne di emergenza,

d) impianti elettrici realizzati secondo le norme vigenti;

e) rete antincendio ed altri sistemi di spegnimento.

 

11) Condizioni microclimatiche

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