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Sent. C. Cass. civ. 04/06/1992, n. 6896

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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Attribuzioni - Spese di manutenzione ordinaria o straordinaria delle cose comuni - Effettuazione da parte dell'amministratore senza la preventiva approvazione del relativo progetto - Successiva approvazione delle spese e disposizione del rimborso da parte dell'assemblea - Ammissibilità.

Con riguardo alle spese di manutenzione ordinaria o straordinaria delle cose comuni, che l'amministratore del condominio abbia effettuato senza preventiva approvazione del relativo progetto, de

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II

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FATTO

Con atto di citazione notificato il 30 luglio 1981, l'avvocato Enzo Panarelli, quale condomino dell'edificio di via Imbriani n. 75 di Trani - premesso che l'assemblea dei condomini svoltasi il 4 luglio 1981, la quale aveva approvato il rendiconto per il periodo 1 gennaio 1978-31 maggio 1979 e la ripartizione delle spese e ratificate varie spese condominiali, "era nulla per violazione delle norme del codice civile in materia e del regolamento di condominio nonché per difetto di preventiva informazione del progetto di spese e mancata specificazione delle stesse erogate varie anni prima - convenne il condominio in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani per sentir dichiarare nulla la predetta delibera.

Costituitosi in giudizio il condominio che resistette alla domanda, deducendo la validità ed efficacia della delibera, l'adito Tribunale con sentenza del 9 marzo 1984 rigettò la domanda. Propose appello il soccombente lamentando la ritenuta legittimità dell'approvazione delle spese, malgrado la mancata preventiva deliberazione delle stesse, la mancanza di prova, il cui onere incombeva al condominio della conformità della ripartizione delle spese alle tabelle millesimali; la mancata prova, parimenti incombente al condominio, della validità di costituzion

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

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