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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. S.U. civ. 18/05/2006, n. 11624
Vendita di cosa altrui - Obbligazione del promittente venditore - Esecuzione del suo adempimento anche in caso di buona fede del promissario - Ammissibilità - Modalità di realizzazione di detto adempimento - Impegno a procurare l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario - Legittimità - Azione di risoluzione del contratto, da parte del promissario acquirente per assunto inadempimento del promittente venditore prima della scadenza del termine per la stipulazione del definitivo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione p |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del 18 marzo 1998 il Tribunale di Pistoia ha pronunciato la risoluzione, per inadempimento di Mirella Profeti, di un contratto preliminare con il quale costei si era obbligata a vendere a Wladimiro La Gamba e Teresa Virdò un podere con casa colonica sito in Larciano, e ha condannato la promittente alienante alla restituzione degli acconti ricevuti, nella misura di L. 17.000.000, nonché al rimborso delle spese di giudizio. Im |
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MOTIVI DELLA DECISIONEIn quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vanno riunite in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c.. Con il motivo addotto a sostegno del ricorso principale La Gamba Wladimiro e Teresa Virdò lamentano che la Corte di appello "ha applicato il disposto dell'art. 1478 c.c. anziché quanto previsto dall'art. 1479 c.c.", pur se "al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita la sig.ra Profeti Mirella non aveva messo a conoscenza i promittenti acquirenti che l'immobile fosse di proprietà di altri" e in tali casi "è possibile per il compratore chiedere la risoluzione del contratto salvo che il venditore non abbia, nel frattempo, acquistato la proprietà della cosa", mentre "nella fattispecie ciò era tanto più importante perché esistevano, come è stato riconosciuto da tutti i testi, problemi di esercizio del diritto di prelazione da parte di terzi, con la conseguenza che i ricorrenti non avrebbero più avuto la garanzia da parte del loro originale contraddittore e promittente venditore". Secondo i ricorrenti principali, pertanto, Profeti Mirella avrebbe dovuto acquistare lei stessa l'immobile in questione e poi trasferirlo a loro, sicché legittimamente avevano rifiutato di farselo alienare direttamente dagli effettivi proprietari, per il tramite della stessa Profeti in veste di loro procuratrice. In ordine alle modalità di adempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore di una cosa altrui, nella giurisprudenza di legittimità è insorto un contrasto, per la cui composizione la causa è stata assegnata alle sezioni unite. In prevalenza, questa Corte si è orientata nel senso che la prestazione può essere eseguita, indifferentemente, acquistando il bene e ritrasmettendolo al promissario, oppure facendoglielo alienare dirett |
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P.Q.M.La Corte riunisce i ricorsi; li rigetta entrambi; compensa tra le parti le spese del giudizio di Cass |
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