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Deliberaz. G.R. Veneto 31/03/2015, n. 419

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 31, comma 1.
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Testo del provvedimento

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, volto a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica italiana) che a livello europeo (sesta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta e della cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto questo apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo. Infatti le grandi potenzialità dell'offerta turistica, valorizzata da uno strutturato piano di promozione e dalle capacità imprenditoriali degli operatori turistici presenti nel nostro territorio, hanno consentito di registrare anche nello scorso anno un totale di quasi 62 milioni di presenze nel territorio regionale.

E nel complessivo panorama della recettività regionale, una componente importante dell'offerta turistica veneta è data dalle strutture extralberghiere: nel 2013 la disponibilità complessiva di posti letto del Veneto è stata di 650.000 e l'offerta alberghiera e dei campeggi rappresenta 430.000 posti letto. L'offerta turistica in bed and breakfast e agriturismo è di oltre 21 mila posti letto (circa 3.000 strutture registrate), in rifugi escursionistici e alpini sono oltre 3 mila posti letto con 141 strutture, in altri alloggi (affittacamere, appartamenti, ostelli, foresterie, country house, ecc.) sono i restanti 196.000 posti letto. In termini percentuali, se si escludono le strutture ricettive alberghiere che rappresentano il 32,3% del totale, il restante 67,7% è rappresentato da posti letto in strutture extralberghiere: i campeggi rappresentano il 45,9% dei posti letti, i bed & breakfast il 2,4%, gli agriturismo il 2,2%, i rifugi il 0,7% e infine gli altri alloggi il 48,7% del totale extralberghiero.

La disciplina delle strutture ricettive extralberghiere era, sino ad oggi, contenuta negli articoli 25 e seguenti della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 e nei relativi allegati F, G, H, I, Q ed R della legge stessa, peraltro più volte modificati ed integrati, nel corso del tempo, da specifici provvedimenti deliberativi.

La nuova legge regionale n. 11/2013 sostituisce il gruppo di ben tredici tipologie di strutture ricettive extralberghiere con il gruppo delle cinque strutture ricettive complementari, disciplinate dall'articolo 27: gli alloggi turistici, le case per vacanze, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, i bed & breakfast ed i rifugi alpini.

In primo luogo si rileva, quindi, che la nuova normativa ha operato una forte semplificazione amministrativa, riducendo il numero di tipologie di strutture ricettive, e in ciò andando a soddisfare il criterio di semplificazione che il turista esige dal sistema amministrativo regionale.

Altro elemento di particolare significato e novità è quello relativo alla qualificazione dei servizi di ricettività offerti dalle strutture ubicate nel territorio regionale. Infatti la legge regionale n. 11/ 2013 persegue lo sviluppo del turismo veneto, tramite l'accrescimento della qualità dell'accoglienza turistica, che risulta una delle finalità descritte nell'articolo 1; conseguentemente la norma prevede, all'articolo 31, che tutte le strutture ricettive, e quindi anche le strutture complementari, siano oggetto di classificate intendendo con tale termine la qualificazione per categoria in relazione ai servizi turistici offerti.

Si tratta, indubbiamente, di un notevole progresso nell'accertamento pubblico della qualità dell'offerta turistica, rispetto alla carenza dell'obbligo di classificazione per le strutture extralberghiere individuate nell'articolo 27 della previgente legge regionale n. 33/2002; la crescita della qualità turistica si ottiene quindi anche con l'obbligatorietà nella classificazione di tutte le strutture ricettive, compreso quindi il variegato mondo delle attività complementari che caratterizza l'offerta ricettiva del Veneto.

Si ritiene infatti che in un settore turistico sempre più competitivo anche a livello internazionale, la crescita della qualità si ottiene anche con la professionalità dell'operatore turistico, con la qualità e l'adeguatezza dei servizi offerti dalla strutture di ospitalità, dalla innovazione e pregnanza nelle proposte di soggiorno al turista. Sono pertanto improponibili modelli di gestione in cui una notevole parte dell'ospitalità turistica nel Veneto era improvvisata ed occasionale, e ciò in quanto una struttura ricettiva gestita in forma non imprenditoriale risulta, in parecchi casi, poco competitiva sul mercato.

A questo proposito, la legge regionale n. 11/2013 è chiara, in quanto all'articolo 2, definisce il titolare della struttura ricettiva, come il titolare dell'impresa che organizza i fattori della produzione inerenti la struttura, l'offerta di alloggio temporaneo e i servizi durante il soggiorno del cliente. Nella nuova norma non è più presente quindi la distinzione, all'interno della categoria delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, tra le strutture gestite in forma imprenditoriale e quelle gestite in forma non imprenditoriale, che fissava, come criterio distintivo, il limite di quattro unità abitative.

Nel nuovo testo legislativo regionale il requisito dell'imprenditorialità del gestore non è richiesto in solo per coloro che intendono iniziare un'attività di bed & breakfast da esercitarsi in via occasionale, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'

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Allegato A - Disposizioni attuative generali e comuni a alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast

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Allegato B - Requisiti obbligatori delle strutture ricettive complementari - Alloggi turistici

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Allegato C - Requisiti obbligatori delle strutture ricettive complementari - Case per vacanze

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Allegato D - Requisiti obbligatori delle strutture ricettive complementari - Unità abitative ammobiliate ad uso turistico

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Allegato E - Requisiti obbligatori delle strutture ricettive complementari - Bed & Breakfast

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