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D. Min. Sviluppo Econ. 22/03/2011

Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011.
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[Premessa]



IL DIRETTORE GENERALE


per le risorse minerarie ed energetiche

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante «norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere»;

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante «norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante «norme di polizia delle miniere e delle cave», nonché le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante «norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 recante «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;

VISTA la legge 10 giugno 1982, n. 348 recante «costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo stato ed altri enti pubblici»;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il decreto legislativo n. 374 del 1990 di riordino degli istituti doganali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «norme per l'attuazione del piano energetico nazionale»;

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TITOLO I - NORME GENERALI
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Capo I - Finalità e definizioni
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Art. 1 - Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 4 mar

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Energia, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche e suoi uffici centrali interessati: Divisione I - Direzione UNMIG - ufficio dirigenziale per il coordinamento tecnico delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di vigilanza per l’applicazione delle norme poste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e della salute dei lavoratori; Divisione VI - ufficio dirigenziale competente in materia di procedimenti di conferimento, proroga, modifica, approvazione di programmi e revoca dei titoli minerari; Divisione VIII - ufficio dirigenziale in materia di coordinamento della gestione degli accertamenti in materia di aliquote di prodotto di giacimento di idrocarburi;

b) «Regione»: Regione a statuto ordinario, con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;

c) «Uffici territoriali»: uffici dirigenziali (Divisioni II, III, IV - Sezioni UNMIG) della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccagg

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TITOLO II - MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE, PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
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Capo I - Istanze per il conferimento del permesso di prospezione, del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione
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Art. 3 - Istanze per il rilascio di titoli minerari

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 R, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento dei titoli minerari di permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione.

2. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono conferiti ai richiedenti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 4 marzo 2011, che dispongano di capacità tecnica, economica, organizzativa ed offrano garanzie, come definite dall’articolo seguente, adeguate ai programmi presentati.

3. Il richiedente presenta l’istanza per il rilascio del permesso di prospezione, del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi secondo le modalità definite al comma 6, unitamente alla documentazione tecnica relativa all’investimento di cui al comma 4 e alla documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.

4. L’istanza è corredata dal programma delle attività previste, in particolare:

a) nel caso di istanza per il rilascio del permesso di prospezione sono specificati i rilievi da svolgere, i metodi e i mezzi impiegati, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di ripristino che si rendano necessarie. Le stesse informazioni devono essere fornite nel caso le attività siano condotte ai sensi dell’articolo 4 del decret

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Capo II - Capacità tecnica ed economica
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Art. 4 - Dimostrazione della capacità tecnica ed economica del richiedente

1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono conferite ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 R, (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone), che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione Europea, e, a condizioni di reciprocità, ad Enti di altri Paesi. I richiedenti devono possedere nella Unione Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle.

2. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente fornisce:

a) se il richiedente ha sede in Italia, il certificato camerale, in corso di validità, provvisto della dicitura antimafia e dell’inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato. Nel caso di associazione (RTI o Consorzio), il suddetto certificato è prodotto da ciascun componente l’associazione;

b) se appartenente ad uno Stato membro dell’Unione o ad altro Stato, un certificato equipollente a quello indicato al punto a). Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, in Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dal soggetto interessato innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese in cui ha sede giuridica l’Ente o la Società richiedente;

c) copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo, in lingua italiana; la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo originale; dall'oggetto sociale deve

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Capo III - Procedure di conferimento e autorizzazioni
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Art. 5 - Permesso di prospezione

1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il permesso di prospezione non esclusivo è accordato con decreto del Ministero, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la Regione interessata, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. L’istanza, presentata con le modalità indicate all’articolo 3, è pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza medesima. Il prop

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Art. 6 - Permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca è conferito con decreto del Ministero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 484/1994, dell’art. 6, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché, per la terraferma, dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito di un procedimento unico, disciplinato dall’art. 1 commi 77 e 79 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche.

2. Il permesso di ricerca di cui al comma 1 - riferito al programma dei lavori complessivamente proposti - consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.

3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, nell’ambito del permesso di ricerca di cui al comma 1, viene rilasciata secondo le modalità indicate all’articolo 7.

4. Il procedimento unico per il rila

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Art. 7 - Perforazione del pozzo esplorativo

1. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo previsto nel programma dei lavori del permesso di ricerca, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è accordata, ai sensi dei commi 78 e 80 della legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche, con provvedimento dell’Ufficio territoriale competente, d’intesa, nel caso di perforazioni in terraferma, con la Regione interessata, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche e integrazioni, così articolato:

a) l’istanza

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Art. 8 - Concessione di coltivazione

1. La concessione di coltivazione è conferita con decreto del Ministero ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 484 e dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 25 novembre 1996 n. 625, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la Regione interessata, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004 n. 239. La concessione di coltivazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, disciplinato dall’articolo 1 comma 82 ter - 82 quinquies della legge 23 agosto 2004 n. 239.

2. La concessione è accordata al titolare del permesso che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, come indicato all’articolo 16, in accordo a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 9 e all’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 484.

3. Il procedimento unico per il rilascio della concessione di coltivazione, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241/90 e sue modifiche e integrazioni, è così articolato:

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Capo IV - Disposizioni ulteriori
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Art. 9 - Limiti di estensione delle aree per i permessi di ricerca e le concessioni

1. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva non risulti superiore a 10.000 km².

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Art. 10 - Estensione e trasferimenti della titolarità delle istanze di permesso di ricerca

1. Il Ministero può autorizzare, nei termini di presentazione di istanze in concorrenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, l’estensione ad altri soggetti della titolarità di domande di un permesso di ricerca, previa verifica dei requisiti di ordine generale, dell’adeguatezza della capacità tecnica, economica ed organizzativa di cui all’articolo 4. Il Ministero si esprime entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, fatta salva la possibilità di sospendere tale termine nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi.

2. Il Ministero può autorizzare l’estensione de

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Art. 11 - Modalità di nuova attribuzione delle concessioni di coltivazione o di stoccaggio

1. Ai sensi del comma 7, articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, i giacimenti l

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TITOLO III - ESERCIZIO DEI TITOLI
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 12 - Contitolarità

1. Nel caso di contitolarità del permesso o della concessione, i contitolari sono solidalmente

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Capo II - Prospezione
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Art. 13 - Attività di prospezione - inizio attività e obblighi

1. Il titolare del permesso di prospezione, prima di dare inizio alle indagini geologiche e geofisiche, presenta il programma all’Ufficio territoriale competente, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso ed in quale periodo di tempo, anche nel caso di attività condotte in virtù dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, l'inizio delle operazioni di cui a

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Capo III - Ricerca
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Art. 14 - Attività di ricerca inizio attività e obblighi

1. Il titolare del permesso di ricerca inizia le indagini geologiche e geofisiche e la perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di conferimento o di proroga del permesso stesso. I termini della perforazione possono essere differiti dal Ministero, su istanza motivata del titolare, anche in funzione dei tempi di rilascio dell’autorizzazione alla perforazione

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Art. 15 - Obblighi del permissionario

1. Al fine di ottenere la copertura sismica relativa alla superficie del permesso di ricerca, possono essere autorizzate operazioni relative a rilievi geofisici anche in aree ad esso adiacenti, fatto salvo il disposto di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. Il permissionario deve consentire ai titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione di operazioni relative a rilievi geofisici, di accedere nell'ambito del proprio permesso di ricerca o di sorvolarlo.

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Art. 16 - Individuazione del giacimento

1. In caso di rinvenimento di idrocarburi, il titolare del permesso ne dà immediata comunicazione al Mi

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Art. 17 - Modalità di proroga del permesso di ricerca

1. L'istanza di proroga del permesso di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è presentata al Ministero e all’Ufficio territoriale competente almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di vigenza.

2. Ai fini della proroga di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il termine di cui al comma 1 è ridotto a tre mesi.

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Art. 18 - Programma unitario di lavoro

1. L'istanza per l'autorizzazione a realizzare un programma unitario di lavoro nell’ambito di più permessi di cui all’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere presentata al Ministero e all’Ufficio territoriale competente. L'istanza deve essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati.

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Capo IV - Concessione di coltivazione
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Art. 19 - Attività di coltivazione

1. L’istanza di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), è presentata al Ministero, a pena di decadenza dal diritto di preferenza del ri

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Art. 20 - Ampliamento dell’area

1. Nel corso della vigenza della concessione il titolare può chiedere l'ampliamento dell'area accordata entro il perimetro del permess

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Art. 21 - Rinuncia parziale

1. Nel corso della vigenza della concessione il titolare può rinunciare a parte dell'area acco

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Art. 22 - Coesistenza di più concessioni

1. Qualora, nell'ambito del permesso di ricerca per il quale sia stata già rilasciata una conc

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Art. 23 - Trasferimento della concessione

1. Il trasferimento a terzi della concessione è soggetto all’autorizzazione del Ministero.

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Art. 24 - Proroga della concessione

1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è presentata al Ministero, decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, almeno due anni prima della data di scadenza.

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Art. 25 - Modalità di esercizio della concessione

1. La concessione di coltivazione costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, degli interventi di modifica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi del comma 82 quater della legge 23 agosto 2004, n. 239, inserito dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sulla base del progetto che individui compiutamente i lavori da realizzare da presentare all’autorità competente per l’applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.

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Art. 26 - Sospensione dei lavori

1. Il concessionario non può sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca, né ridurre la produzione di regime della concessione salvo nei casi di provata motivazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore senza autorizzazione del Ministero.

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Art. 27 - Obblighi del concessionario

1. Entro il giorno venti di ciascun mese, il concessionario presenta al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente una relazione sui lavori svolti nel mese precedente e comunica i dati relativi alla produzione ottenuta. Entro il primo trimestre di ciascun anno comunica al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente i quantitativi di idrocarburi prodotti ed avviati al consumo nell'anno precedente.

2. Per le indagini geologiche e geofisiche condotte nell'ambito della concessione si applica quanto disposto all’articolo 14.

3. Entro il primo trimestre di ciascun anno il concessionario presenta al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente una relazione annuale di aggiornamento sull

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Capo V - Lavori nel permesso di ricerca e nella concessione di coltivazione
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Art. 28 - Individuazione e ubicazione dei pozzi

1. Ogni pozzo in terraferma è individuato mediante un toponimo, ricadente nell'area del permesso o della concessione, seguito da un numero d'ordine.

2. Ogni pozzo in mare è individuato dalla sigla del permesso o della concessione, seguita da un numero d'ordine, nonché da un nome convenzionale.

3. Il titolare, prima di dare inizio ad ogni perforazione, presenta il programma all’Ufficio territoriale competente per l'autorizzazione, che nel caso di permesso di ricerca segue la procedura di cui all’articolo 7.

4. Il programma deve indicare la postazione del pozzo, l'obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, la tipologia dell'impianto da impiegare, il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione.

5. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 125 metri dal confine del permesso o d

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Art. 29 - Obblighi del permissionario e del concessionario nella perforazione

1. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione è riportato sul giornale di sonda e immediatamente comunicato all’Ufficio territoriale competente. Il rapporto giornaliero di perforazione è

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Art. 30 - Prove di produzione

1. Le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, sono iniziate, salvo giustificati motivi, entro un mese dall'ultimazione del pozzo nell'ambito di perm

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Art. 31 - Chiusura di un pozzo

1. Il titolare, nel caso in cui intenda chiudere minerariamente un pozzo sterile o esaurito o comunque non utilizzabile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, richiede l’autorizzazione all’Ufficio territoriale competente precisando il piano di sistemazione del po

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Art. 32 - Applicazione del decreto legislativo 128/2010

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 11, comma 1, del D.M. 4 marzo 2011 le attività da autorizzare nell’ambito di titoli minerari interferenti con le aree individuate dall’articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15

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Art. 33 - Ulteriori obblighi del concessionario

1. Per l’installazione di impianti fissi di produzione nel mare territoriale o nelle aree demaniali, il titolare deve rivolgere istanza all'amministrazione marittima per ottenere la concessione all'occupazione e all'uso

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Capo VI - Determinazione e corresponsione delle aliquote del prodotto allo stato
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Art. 34 - Corresponsione delle royalties

1. Il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi comprese q

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Art. 35 - Rilevazione dell’attività giornaliera di estrazione

1. Il concessionario è tenuto ad installare nel centro di raccolta della concessione idonei dispositivi di misura, per permettere la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti, tali da assicurare la continuità e la fedeltà delle misurazioni, utilizzando le apparecchiature in commercio aventi le più aggiornale e precise tecniche di misurazione, anche elettroniche.

2. Nei casi di produzione di idroc

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Art. 36 - Comunicazione di dati al Ministero

1. Il concessionario comunica al Ministero e all’Ufficio territoriale competente, entro il giorno 20 del me

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Art. 37 - Determinazione delle aliquote

1. I valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sul

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Art. 38 - Versamento delle aliquote

1. Ciascun titolare per tutte le concessioni di coltivazione redige un prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato, Regioni e Comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, com

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Capo VII - Realizzazione e gestione dei sistemi di misura
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Art. 39 - Indicazioni generali

1. Il presente Capo disciplina le modalità di realizzazione e gestione dei sistemi di misura d

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Art. 40 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per:

a) «sistema di misura»: il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la eventuale telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:

I. le valvole di intercettazione ove presenti e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;

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Art. 41 - Unità di misura

1. La rilevazione delle quantità di idrocarburi liquidi prodotti è espressa in tonnellate; il calcolo di conversione da volume a peso deve essere eseguito determinando la densit&ag

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Art. 42 - Sistema di misura

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Art. 43 - Realizzazione del sistema di misura

1. Ai fini della realizzazione o adeguamento del sistema di misura, il titolare presenta all’Ufficio territoriale competente un progetto del sistema di misura funzionale in rapporto sia al tipo che alla quantità di idrocarburi da misurare.

2. Il progetto deve essere corredato almeno della seguente documentazione:

a) descrizione del sistema di misura, delle norme tecniche di riferimento e, per ognuno dei componenti, delle specifiche tecniche ed eventuali certificazioni metrologiche, nonché di ogni altro elemento atto ad attestare che quanto realizzato risponde alle norme tecniche di riferimento per

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Art. 44 - Esercizio del sistema di misura

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il concessionario predispone il piano di gestione annuale del sistema di misura dando evidenza delle fasi di controllo e di esercizio da svolgere. Il piano è comunicato all’Ufficio territoriale competente.

2. Per i sistemi di misura non equipaggiati con gascromatografo, i dati relativi alla qualità del gas sono aggiornati ogni mese, sulla base di analisi eseguite da l

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Art. 45 - Attuazione

1. I sistemi di misura e le linee di misura in servizio alla data del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto entro il termine

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Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 46

1. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati dai permissionari e dai

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Art. 47

1. Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, della miniera si

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Art. 48

1. I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio dell

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Art. 49

1. Per l'installazione, l'uso e le ulteriori destinazioni degli impianti e delle apparecchiature per

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Art. 50

1. Nel caso di decadenza o rinuncia, parziale o totale, di un titolo minerario è comunque dovu

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Art. 51

1. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 37 comm

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Art. 52

1. Il presente decreto direttoriale si applica anche ai titoli minerari vigenti ed ai procedimenti in

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