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L. R. Marche 24/03/2015, n. 11

Disposizioni per l’istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l’occupazione nel settore agricolo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 17/05/2018, n. 16
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

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Art. 2 - (Istituzione della Banca regionale della terra)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituita presso l’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), che la realizza e gestisce, la Banca regionale della terra, di seguito Banca.

2. La Banca è costituita da una base dati informatica con supporto cartografico accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, in cui sono ricomprese le seguenti categorie di beni, di proprietà pubblica o privat

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Art. 3 - (Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della competente commissione assembleare, adotta il regolamento di attuazione, con il quale definisce in particolare:

a) i criteri per l’assegnazione di una specific

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Art. 4 - (Accesso alla Banca regionale della terra)

1. L’assegnazione dei beni inseriti nella Banca avviene da parte dell’ASSAM, tramite procedure negoziate trasparenti e non discriminatorie, utili a perseguire le finalità di valorizzazione economica, ambientale e sociale proprie di questa legge.

2. Il bando per l’assegnazione dei beni di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet dell’ASSAM.

3. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni inseriti nella Banca:

a) le imprese agricole singole o associate di cui all’articolo 2135 del Codice civile;

b) le imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017,

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Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)

N5

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Art. 6 - (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a

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