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Delib. G.R. Lombardia 16/03/2015, n. X/3284

Approvazione delle «Linee guida in ordine alle modalità per le autorizzazioni, ai sensi dell’art. 60 del dpr 11 luglio 1980 n. 753, alla riduzione delle distanze legali dalla linea ferroviaria in concessione» e definizione degli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni (L.r. 6/2012, art. 37, comma 13, lettera b) e comma 14).
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753R «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto», che, all’articolo 60, stabilisce che possono essere autorizzate riduzioni alle distanze legali dalla linea ferroviaria;

- il d.lgs 19 novembre 1997, n. 422R «Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59», che, all’art. 4, comma 1, lettera b, individua come competenze dello Stato nella materia del trasporto pubblico regionale e locale le funzioni in materia di sicurezza di cui al d.p.r. 753/1980;

- il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112R «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59», che, all’art. 105, comma 4, delega alle Regioni, ai sensi del secondo comma dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade;

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Allegato A - Linee guida in ordine alle modalità per le autorizzazioni, ai sensi dell’art. 60 del DPR 11/07/1980 n. 753, alla riduzione delle distanze legali dalla linea ferroviaria in concessione


Premesse

1) Oggetto

Con le presenti linee guida, in attuazione alla L.R. n.6 del 4 aprile 2012 (di seguito L.R.), art. 37, comma 14 e 14 bis, vengono fornite le indicazioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione, da parte del Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria (di seguito Gestore), in deroga alle distanze minime dalla sede ferroviaria prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753R (di seguito D.P.R.).

In particolare vengono definite le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione, i casi in cui deve essere acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante del competente ufficio regionale e le attività di monitoraggio.

Va precisato che, in relazione al procedimento di rilascio dell’autorizzazione di cui si parla, il Gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241R, della L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 in tema di procedimento amministrativo e al rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 R.

Tali linee guida verranno pubblicate sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella sezione della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità e su quello del Gestore.


2) Ambito di applicazione

Sono soggette ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R., le costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti di fabbricati o manufatti di qualsiasi specie da realizzare in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria di cui all’articolo 49, nonché gli interventi di cui agli articoli 52, 53, 54, 55 e 56.

In particolare, si precisa che nell’ipotesi di cui all’articolo 49 è possibile chiedere il rilascio dell’autorizzazione anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia come disciplinati dall’art. 3, comma 1, lettera d del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.


Procedimento autorizzativo

1) Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

Occorre premettere che le autorizzazioni in deroga dovranno essere limitate ai soli casi in cui non sia possibile una diversa disposizione planimetrica dei fabbricati rispettosa del limite legale dei 30 metri, pertanto è necessaria una verifica preliminare di tale possibilità. Inoltre sono da considerare condizioni preminenti per il rilascio di autorizzazioni in deroga il mantenimento e il miglioramento della sicurezza pubblica, la conservazione della ferrovia, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali, come previsto dallo stesso art. 60 del D.P.R.

Ciò posto, il rilascio di autorizzazione in deroga è subordinata al rispetto dei seguenti presupposti:

- le opere non riducano la sicurezza della ferrovia e la possibilità di eseguire interventi di soccorso in linea nel caso di incidenti ferroviari;

- venga garantita la salvaguardia della pubblica incolumità e la regolarità dell’esercizio;

- possibilità di ampliamento della ferrovia (raddoppio binari, binari di scambio, di incrocio e di precedenza ecc.) da valutare anche in vista di future esigenze di esercizio;

- compatibilità con opere sostitutive di passaggi a livello;

- possibilità di apportare migliorie in genere all’infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;

- gli interventi non devono determinare servitù nei confronti dell’infrastruttura ferroviaria;

- impegno del richiedente, attestato in apposita dichiarazione da allegare all’istanza (cfr. punto 3), lett. A), a trascrivere a propria cura e spese, presso i competenti uffici dell’Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari), l’atto autorizzativo comprensivo di tutte le condizioni elencate nella dichiarazione sopra richiamata.

Verificati i presupposti sopra elencati, sarà possibile valutare riduzioni alla distanze prescritte dal D.P.R. nei seguenti casi:


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