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Deliberaz. G.R. Piemonte 09/03/2015, n. 8-1141

Artt. 7 e 8 della L.R. n. 11/2012: "Disposizioni organiche in materia di enti locali" - Art. 7, comma 3, della L.R. 3/2014: "Legge sulla montagna". Approvazione nuovi criteri per concessione deroghe ai requisiti di aggregazione.
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TESTO DEL DOCUMENTO


A relazione del Vicepresidente Reschigna:

La normativa statale, a partire dall’art. 14, comma 28 del DL 78/2010R convertito nella L. 122/2010 e s.m.i., ha dettato regole cogenti in tema di associazionismo obbligatorio per i comuni fino ai 5000 abitanti.

La legge 7/4/2014, n. 56R: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha ulteriormente “dettagliato” l’impianto giuridico riguardante la normativa sull’associazionismo obbligatorio per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ribadendo l’applicazione di criteri predefiniti e cogenti, in assenza di specifica normativa regionale.

La legge regionale 28 settembre 2012 n. 11R “Disposizioni organiche in materia di enti locali” rappresenta la risposta regionale in materia di associazionismo obbligatorio per i piccoli comuni, nonché l’occasione per porre le basi per la realizzazione di un processo di riordino degli enti locali comprendente, tra l’altro, il superamento delle Comunità montane.

La legge regionale 14/3/2014, n. 3R: “Legge sulla montagna“ tratta in parte il tema dell’associazionismo prevedendo disposizioni integrative per le unioni montane di comuni.

In attuazione della normativa di cui sopra si è sviluppato sul territorio un complesso processo aggregativo rispetto al quale la Regione ha recentemente attuato uno dei passaggi fondamentali con l’adozione del primo stralcio della Carta delle forme associative approvato con D.G.R. n. 1-568 del 18/11/2014 ed il conseguente riconoscimento di un consistente numero di Unioni di comuni e di Unioni montane.

A fronte di questo primo consolidato quadro delle forme aggregative, si rende necessario rivedere uno degli aspetti salienti disciplinati dalla L.R. n. 11/2012 riguardante la possibilità di prevedere ed accordare deroghe ai requisiti per le aggregazioni come stabilito dagli art. 7 comma 4 e art 8 comma 4.

In particolare si rileva la necessità di rivedere i criteri attualmente definiti dalla D.G.R. n. 20-5546 del 18 marzo 2013 avente ad oggetto “Artt. 7 e 8 della L.R. n. 11/2012 e s.m.i. “Disposizioni organiche in materia di enti locali” - Approvazione criteri per concessione deroghe ai requisiti di aggregazione”, individuando nuovi criteri più consoni all’avanzato livello raggiunto in tale ambito.

In primo luogo, si intende sottolineare il principio di “eccezionalità” delle deroghe, limitandone la concessione a specifiche fattispecie oggettivamente enunciate e documentate mirate a dimostrare concretamente l’effettiva efficacia della gestione associata mediante una forma aggregativa priva dei requisiti richiesti.

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