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D. Min. Salute 24/04/2013

Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
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[Premessa]


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale» e, in particolare, l'art. 1, comma 5-bis,

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Art. 1 - Finalità

1. Il presente decreto stabilisce criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutaz

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Art. 2 - Disposizione finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all' attuazione dei compiti derivanti dal presente decre

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Allegato A - Criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario


Introduzione


1. Obiettivi e definizione del Rapporto VDS.

Lo European Center for Health Policy dell'Organizzazione mondiale della sanità definisce un esito sanitario (health outcome) come il cambiamento dell'attuale o futuro stato di salute di un individuo o di una comunità che può essere attribuito ad azioni o scelte antecedenti.

Con riferimento a tale definizione, il danno sanitario di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 207/2012R, può essere definito come una parte dell'esito sanitario, e in particolare come cambiamento dell'attuale o futura prevalenza/incidenza nella comunità dei soli effetti sanitari indesiderati connessi all'esercizio di un impianto, intesi come i soli effetti che causano, promuovono, facilitano o esasperano un'anormalità strutturale o funzionale capace di compromettere il benessere psico-fisico degli individui, di indurre patologie disabilitanti, o di provocare decessi prematuri.

Obiettivo del rapporto di valutazione del danno sanitario (vds), ai sensi dell'art. 1-bis del citato decreto, è quindi: informare annualmente i decisori ed il pubblico sui cambiamenti, nelle comunità esposte, dello stato di salute connesso a rischi attribuibili all'attività degli stabilimenti in esame; fornire ulteriori elementi di valutazione per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per indirizzarla a soluzioni tecniche più efficaci nel ridurre i potenziali esiti sanitari indesiderati; valutare l'efficacia in ambito sanitario delle prescrizioni.

In termini operativi, per poter perseguire tali obiettivi, la vds dovrà prevedere:

la preventiva identificazione degli esiti sanitari indesiderati correlabili alle attività dello stabilimento, e in particolare quelli correlabili alle emissioni di sostanze pericolose nell'ambiente;

il monitoraggio della loro prevalenza/incidenza e della loro verosimiglianza di verificarsi in futuro, nella comunità residente nell'area su cui impattano le attività dell'impianto in esame.

In questo senso, la vds evidenzia due aspetti che rispettivamente rispondono all'esigenza:

a) di verificare se la popolazione ha subito, o sta subendo, un danno alla salute correlabile all'attività dello stabilimento;

b) di valutare, in accordo con il principio di precauzione di cui all'art. 301 del decreto legislativo n. 152/2006R, se un analogo danno possa verificarsi in futuro, identificando, se del caso, eventuali misure di prevenzione.

Il paradigma ambiente e salute, che lega l'emissione di un contaminante da uno stabilimento al danno alla salute ad esso ascrivibile attraverso la qualità

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