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Risoluz. Ag. Entrate 06/03/2015, n. 26/E

Consulenza giuridica – applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni agricoli.
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[Premessa]


Con la richiesta di consulenza g

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Quesito

La Direzione Provinciale di … ha chiesto chiarimenti in merito al regime di tassazione applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nell’ipotesi di acquisto di terreno agricolo e di un fabbricato strumentale ad uso ricovero attrezzi di categoria catastale D/10.

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Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

La Direzione Provinciale istante ritiene che, alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare n. 2

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Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194R, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce che “al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina … gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. …”.

Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione del 17 maggio 2010, n. 36, l’applicazione in misura agevolata dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria riguarda gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Sotto il profilo soggettivo, assume primaria rilevanza la circostanza che l’acquirente sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, tenuta presso l’INPS.

Sotto il profilo oggettivo, risultano interessati dal regime agevolativo gli atti di trasferimento a titolo oneroso “di terreni e relative pertinenze”, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti.

La norma in argomento agevola, dunque, il trasferimento del terreno agricolo e delle pertinenze che siano relative al terreno.

In applicazione di tale disposizione è, quindi, agevolabile

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