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Circ. Min. Interno 26/11/2012, n. 14720

Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista dal D.M. 7 agosto 2012.
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PREMESSA

L’articolo 11, comma 1, del D.M. 7 agosto 2012 R ha previsto la definizione, con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni relative ai prescritti adempimenti di prevenzione incendi.

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ALLEGATO TECNICO

1-Caratteristiche generali

1.1 – Istanza e segnalazione

In via preliminare, si evidenzia come tutti i modelli riferiti alle istanze e segnalazioni presentate dall’utenza sono caratterizzati dalla presenza di:

- uno spazio riservato al Comando ove inserire il numero di riferimento pratica e lo spazio per il protocollo;

- una sezione informativa necessaria ad identificare univocamente il responsabile dell’attività nonché i riferimenti della stessa (indirizzo, posta elettronica, ecc.);

- una sezione nella quale il responsabile dell’attività nel presentare l’istanza/segnalazione specifica l’ubicazione, il codice identificativo delle attività oggetto dell’istanza stessa.

Altre sezioni sono invece destinate alla acquisizione di altre informazioni che qualificano i singoli modelli, quali: indicazione se trattasi di nuovo insediamento o di lavori di modifica, riferimenti ai progetti approvati dal Comando per le attività in categoria B e C e/o alla documentazione progettuale presentata per attività non soggetta a preventivo parere da parte del Comando, ecc ..... .

Nella sezione relativa alla distinta dei versamenti effettuati a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 R, l’attività oggetto dell’istanza viene contraddistinta con il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n.151 R e la sottoclasse di cui al D.M. 7 agosto 2012 R. Viene inoltre ricordato con note a margine, che in caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. 9 maggio 2007 R, per la definizione del relativo importo da versare si applicano le tariffe maggiorate così come previsto dallo stesso decreto.

Nei modelli di istanza/segnalazione vengono infine evidenziati, ove pertinente, gli obblighi ed i doveri, anche gestionali, che i responsabili dell’attività sono chiamati a rispettare durante l’esercizio della stessa, aspetto particolarmente importante soprattutto nel caso in cui si sia fatto ricorso all’ approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.


1.2 - Dichiarazioni e certificazioni

Anche le dichiarazioni/certificazioni rese da parte dei tecnici professionisti consulenti della committenza prevedono, come in passato, una sezione informativa iniziale, i riferimenti alla specifica attività o parte di essa oggetto della dichiarazione/certificazione nonché all’iter di sopralluoghi e di verifiche, sia documentali che strumentali, necessari per l’espressione del giudizio finale richiesto.

Così come previsto nell’articolato del D.M. 7 agosto 2012 R, al fine di una maggiore semplicità di utilizzo e successivo controllo, la nuova modulistica prevede esplicitamente l’indicazione della qualifica professionale richiesta per la firma dell’atto stesso (tecnico abilitato o professionista antincendio); unica eccezione, il modello mod. PIN 2.3-2012 - Dich. Prod., nel quale, seppure presente lo spazio per l’inserimento del codice di iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno, lo stesso dovrà essere compilato dal professionista antincendio solo nel caso di assenza del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori.


2- I modelli

2.1- Istanza di valutazione del progetto – mod. PIN 1-2012

Nel modello, oltre a prevedere spazi per le informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie nonché il tipo di intervento in progetto, viene precisato con note a margine che la documentazione da allegare (relazioni tecniche ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato) deve essere redatta secondo quanto specificato nell’Allegato I al D.M. 7 agosto 2012 R, integrata con quanto stabilito dal D.M. 9 maggio 2007, nel caso in cui si faccia ricorso all’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative. In questo caso, il D.M. 5 agosto 2011 recante “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” prevede che la documentazione sia a firma di tecnico iscritto negli appositi el

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