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D. P.C.M. 30/10/2014, n. 193

Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
In vigore dal 22/01/2015.
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[Premessa]



Il Presidente del Consiglio dei Ministri


Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «Banca dati nazionale», la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

b) «Camera di commercio», la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) «CED», il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

d) «Codice antimafia», il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159R;

e) «DIA», la Direzione Investigativa antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 108 del Codice antimafia;

f) «DNA», la Direzione Nazionale Antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 103 del Codice antimafia;

g) «Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile», il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile, per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno;

h) «Prefettura-UTG», la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo;

i) «Prefettura-UTG competente», la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente territorialmente per il luogo di residenza o di sede legale della persona fisica, dell'impresa, dell'associazione o di altro soggetto giuridico nei cui confronti viene ric

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Capo II - DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI NAZIONALE E FINALITÀ DEL LORO TRATTAMENTO
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Art. 3. - Finalità dei trattamenti

1. I dati contenuti nella Banca dati nazionale sono trattati ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

2. I dati di cui al comma 1 possono essere trattati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche per finalità

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Art. 4. - Contenuto della Banca dati nazionale

1. La Banca dati nazionale contiene i seguenti dati riguardanti le informazioni e le comunicazioni antimafia, liberatorie e interdittive, rilasciate:

a) il numero di codice fiscale e di partita IVA, la ragione sociale e la sede legale di ciascuna impresa interessata. Qualora siano intervenute modificazioni della partita IVA, della ragione sociale e della sede legale, i relativi dati devono essere aggiornati dal personale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2;

b) la data di rilascio di ciascun provvedimento e la Prefettura-UTG competente o designata che lo ha rilasciato;

c) l'indicazione della tipologia e della natura della documentazione antimafia rilasciata;

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Art. 5. - Periodo di conservazione dei dati contenuti nella Banca dati nazionale

1. I periodi di tempo di conservazione dei dati di cui all'articolo 4, sono stabiliti come segue:

a) per i dati relativi alla documentazione antimafia liberatoria, cinque anni. Qualora nei confronti dell'impresa non sia stato richiesto, n

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Art. 6. - Dati contenuti in altre banche dati

1. La Banca dati nazionale, attraverso l'attivazione di appositi collegamenti telematici, si connette, nei termini stabiliti dal presente regolamento, alle seguenti banche dati:

a) il CED, limitatamente ai dati necessari all'accertamento, secondo le modalità stabilite dagli articoli 24 e 25, nei confronti dell'impresa dei requisiti per il rilascio della documentazione antimafia prescritti dagli articoli 67, 84, comma 4, e 91, commi 5 e 6, del Codice antimafia;

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Capo III - ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELLA BANCA DATI NAZIONALE
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Art. 7. - Titolare del trattamento dei dati contenuti nella Banca dati nazionale

1. La Banca dati nazionale è istituita presso il Dipartimento per le politiche del personale d

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Art. 8. - Organizzazione per la gestione della Banca dati nazionale e Sezione centrale

1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile assicura la gestione tecnica e informatica della Banca dati nazionale attraverso la sezione centrale e le sezioni provinciali.

2. La sezione centrale è istituita, senza configurare nuove posizioni dirigenziali, presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, nell'ambito dell'ufficio di livello dirigenziale non generale individuato, con provvedimento

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Art. 9. - Sezioni provinciali della Banca dati nazionale

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la sezione centrale si avvale di sezioni provinciali, istituite, sulla base delle disposizioni impartite dal Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, presso ogni Prefettura-UTG

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Art. 10. - Struttura del sistema informativo della Banca dati nazionale

1. La Banca dati nazionale è composta dai seguenti archivi:

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Art. 11. - Collegamenti della Banca dati nazionale al CED

1. Il collegamento telematico con il CED, per le finalità di cui all'articolo 96, comma 2, del

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Art. 12. - Collegamenti della Banca dati nazionale con altri sistemi informativi

1. Il collegamento della Banca dati nazionale al sistema costituito presso la DIA ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato ne

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Art. 13. - Collegamenti con i soggetti legittimati a svolgere operazioni di accesso, immissione e aggiornamento, nonché di consultazione

1. Al fine di effettuare operazioni di consultazione dei dati della Banca dati nazionale, i soggetti di cui all'articolo 17 richiedono l'attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale:

a) alla s

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Sezione I - Soggetti legittimati all'accesso, consultazione, immissione e aggiornamento
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Art. 14. - Interrogazioni della Banca dati nazionale

1. Le interrogazioni della Banca dati nazionale possono essere effettuate per finalità di acce

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Art. 15. - Soggetti legittimati all'accesso alla Banca dati nazionale

1. I soggetti che possono accedere ai dati conservati nella Banca dati nazionale sono:

a) i seguenti appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno:

1) prefetti e viceprefetti vicari delle Prefetture;

2) personale, anche delle carriere non dirigenziali, addetto agli uffici delle Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia, autorizzato dal prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario;

3) gli amministratori

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Art. 16. - Soggetti legittimati all'immissione e all'aggiornamento dei dati contenuti nella Banca dati nazionale

1. L'immissione di dati nella Banca dati nazionale ed il loro aggiornamento è eseguito esclusi

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Art. 17. - Soggetti legittimati alla consultazione della Banca dati nazionale

1. I soggetti che possono consultare la Banca dati nazionale per ottenere il rilascio della documentazione antimafia nei casi previsti dagli articoli 83, commi 1 e 2, e 91, commi 1 e 7, del Codice antimafia, sono:

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Sezione II - Caratteristiche e rilascio delle credenziali di autenticazione
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Art. 18. - Caratteristiche delle credenziali di autenticazione

1. Per l'effettuazione di operazioni di accesso, di immissione e aggiornamento, e di consultazione dei dati i soggetti legittimati devono preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione e del certificato abilitante l'attivazione del collegamento alla VPN per connettersi in sicurezza alla Banca dati nazionale secondo le modalità previste

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Art. 19. - Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati

1. Ai fini dell'assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati, il prefetto, o su sua delega il viceprefetto vicario e il Procuratore nazionale antimafia, comunicano, per via telematica, alla sezione centrale gli elenchi dei propri dipendenti autorizzati a collegarsi alla Banca dati nazionale per effettuare le predette operazioni d

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Art. 20. - Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di consultazione

1. Ai fini dell'assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di consultazione, i soggetti di cui all'articolo 17 comunicano l'elenco dei dipendenti, completo dei dati di cui all'articolo 19, comma 1 ad eccezione di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, lettera e):

a) alla sezione centrale, relativamente agli uffici centrali delle pubbliche amministrazioni;

b) alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente per territorio, in tutti gli altri casi contemplati dal medesimo articolo 17.

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Art. 21. - Validità delle credenziali di autenticazione

1. Le credenziali di autenticazione sono valide per un periodo di dodici mesi a decorrere dal giorno in cui esse vengono attivate dagli operatori. Decorso tale periodo ne deve essere richiesto il rinnovo secondo la pr

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Art. 22. - Regole di comportamento

1. L'attivazione delle credenziali di autenticazione rilasciate ai sensi degli articoli 19 e 20 deve essere effettuata personalmente dall'operatore che ne è titolare entro quindici giorni a decorrere dal momento della loro comunicazione da parte delle sezioni centrale o provinciali.

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Capo V - RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI NAZIONALE
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Art. 23. - Adempimenti preliminari

1. Ai fini del conseguimento della documentazione antimafia, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia acquisiscono dall'impresa le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 R

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Art. 24. - Rilascio della comunicazione antimafia

1. Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale, se l'impresa è censita, verifica i dati esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente la comunicazione antimafia liberatoria. In tale caso la documentazione antimafia reca la seguente dicitura «comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Leg.vo 6 se

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Art. 25. - Rilascio dell'informazione antimafia

1. Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale, se l'impresa è censita, verifica i pertinenti dati esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. La Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente l'informazione antimafia liberatoria se dalle verifiche svolte non risultano:

a) le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia;

b) una o più delle situazioni di cui all'articolo 84, comma 4, lettere a) e b) del Codice antimafia risultanti al CED;

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Art. 26. - Aggiornamento della Banca dati nazionale

1. La Banca dati nazionale comunica, per via telematica, giornalmente alle Prefetture competenti:

a) il riepilogo complessivo delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie

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Art. 27. - Controllo sulle operazioni di accesso e di immissione e aggiornamento della Banca dati nazionale

1. I responsabili degli Uffici e Comandi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), numeri 4 e 5, e b) verificano periodicamente che le operazioni di accesso alla Banca dati nazionale siano effettuate per le finalità previste dal Codice antimafia e dal

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Art. 28. - Aggiornamento della Banca dati nazionale a seguito di richiesta dell'impresa

1. L'impresa alla quale si riferiscono i dati può chiedere alla Sezione centrale la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione con modalità sicure.

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Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 29. - Immissione preliminare di dati nella Banca dati nazionale

1. Al fine di consentire la piena funzionalità della Banca dati nazionale sin dal momento della sua attivazione, il Ministero dell'interno acquisisce dalle Prefetture, prima del decorso del termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia, i dati di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, riguardanti:

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Art. 30. - Oneri informativi introdotti

1. Gli oneri informativi introdotti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11

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Art. 31. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello

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Allegato 1 - Modalità di collegamento della Banca dati nazionale con il sistema costituito presso la DIA ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003

(articolo 12)


1. La Banca dati della DIA di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2004, n. 54, è fruibile attraverso un'applicazione web-bas

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Allegato 2 - Procedura per la generazione e assegnazione delle credenziali di autenticazione

(articoli 13, comma 2, 18, 19 e 20)


1. La registrazione al sistema informatico è effettuata personalmente da ciascun operatore attraverso una procedura che, mediante l'utilizzo di diverse tecnologie disaccoppiate tra loro, comunica direttamente con l'operatore a favore del quale è stato richiesto il rilascio delle credenziali di autenticazione.

2. La sezione centrale o provinciale riceve la richiesta di rilascio delle credenziali di autenticazione di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1. La richiesta di rilascio contiene l'elenco degli operatori autorizzati alla consultazione della Banca dati nazionale ed è corredata per ogni operatore dei dati di cui all'articolo 19, comma 1, lettere da a) a g), di una copia del documento di identificazione dell'operatore (carta di identità, patente di guida o passaporto) e delle liberatorie debitamente firmate dall'o

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Allegato 3 - Procedura di interrogazione della Banca dati nazionale

(articoli 13, comma 2, e 23, commi 2 e 3)


1. L'applicativo informatico della Banca dati nazionale è protetto da un sistema di gestione degli accessi che identifica in maniera univoca l'utente

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Allegato 4 - Procedura di accesso alla Banca dati nazionale da parte del personale delle Forze di polizia, di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), attraverso il collegamento telematico con il CED

(articoli 15, comma 2 e 18, comma 6)


1. Gli utenti del CED utilizzano il collegamento telematico con la Banca dati nazionale per l'accesso ai dati ivi presenti mediante tecniche di identità federata.

2. Per identità federata s'intende la relazione di fiducia nell'ambito della sicurezza tra patrimoni informativi automatizzati diversi per l'identificazione e l'autorizzazione degli utenti di uno di essi ad accedere alle risorse g

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Allegato 5 - Elenco degli oneri informativi introdotti a carico di cittadini e imprese

(articolo 30)


(Salva diversa indicazione, i riferimenti normativi sono da intendersi alle disposizioni del regolamento)


I) Denominazione:

Richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.


Riferimento normativo interno:

Articoli 13 e 20, commi 1 e 4, Allegato 2.


Comunicazione e dichiarazione

Domanda

Documentazione da conservare

Altro


X




Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:

La richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia costituisc

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