FAST FIND : NR32466

Circ. P.G.R. Veneto 01/07/1997, n. 13

Revisione circolare regionale n. 38/87 "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamento produttivi e del terziario".
Scarica il pdf completo
1489611 1697927
[Premessa]



IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1489611 1697928
Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1489611 1697929
Parte I - Requisiti generali degli ambienti di lavoro

1. Strutture edilizie

1.1 - Tamponamenti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 33, comma 9)

Nei tamponamenti esterni dei locali con permanenza di persone devono essere impiegati materiali che garantiscano una bassa trasmittanza termica ed una sufficiente inerzia termica, al fine di garantire il benessere termico degli occupanti e soddisfare le esigenze di isolamento termico, nel rispetto della normativa in materia di contenimento dei consumi energetici.

Le strutture edilizie che delimitano locali in cui sono svolte lavorazioni particolarmente rumorose devono garantire un adeguato fonoassorbimento.

Nel caso di aziende adiacenti (es. capannoni a schiera) le strutture edilizie di confine devono garantire in opera un fonoisolamento pari ad almeno 40 dB(A), fatte salve eventuali ulteriori esigenze di contenimento del rumore ai fini della tutela del vicinato ai sensi delle normative vigenti.


1.2 - Coperture (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 33, comma 9)

Nei locali ad uso produttivo le coperture devono essere preferibilmente del tipo a shed.

Ai fini della prevenzione infortuni devono essere definite le caratteristiche di resistenza delle coperture e le modalità di accesso, in modo da garantire condizioni di sicurezza nella loro percorribilità in caso di manutenzione (ad esempio predisponendo opportuni punti di ancoraggio).


1.3 - Altezza, cubatura e superficie

Fare riferimento all'art. 6 del D.P.R. n. 303 del 1956, come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 16, c.4.


1.4 - Pavimento (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 33, comma 9)

Deve presentare caratteristiche di facile percorribilità ed essere:

- privo di asperità;

- antisdrucciolevole;

- facilmente lavabile.

In caso di terreni particolarmente umidi deve essere previsto un vespaio aerato al di sotto del pavimento.

Pavimentazioni particolari devono essere previste per attività lavorative ove vi sia la possibilità di spandimenti di liquidi: in tali casi devono essere predisposte pendenze e pozzetti di raccolta per facilitare la pulizia ed il recupero degli spandimenti.


1.5 - Caratteristiche delle superfici vetrate (D.Lgs. n. 242 del 1996, art 16, comma 5, punto b)

Le superfici vetrate non devono risultare di pericolo, in relazione all'utilizzo del locale stesso, alle persone presenti nel locale od all'esterno di questo; pertanto le stesse devono essere del tipo di sicurezza e, se esiste pericolo di caduta nel vuoto, del tipo antisfondamento.


1.6 - Porte - Uscite di sicurezza

Le porte dei locali di lavoro e di deposito devono essere conformi per numero e dimensioni a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 33, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, art 16 comma 3. Qualora le uscite abbiano funzione di emergenza debbono rispondere alle caratteristiche dettate dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 33, comma 1 e 2, come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 16 comma 2 e 3. Le uscite di sicurezza devono garantire vie di fuga inferiori a m 30 da qualsiasi punto del locale.


1.7 - Scale - Scale di sicurezza

Applicare il dettato del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 16 e del D.Lgs. n. 242 del 1996, art 16, comma 2 punto c.

Le scale, in generale, deve possedere i seguenti requisiti:

- gradini di norma a pianta rettangolare con pedata non inferiore a cm 30 di regola, comunque almeno cm 25 nei casi ammessi, nel rispetto del rapporto 2 x alzata + pedata = 62-64 cm; eccezionalmente potranno essere tollerati gradini di forma trapezoidale purché la pedata misurata a cm 40 dall'imposta interna non sia inferiore a cm 25;

- parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente, sui lati aperti - Qualora le rampe siano delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano posizionato a quota di cm 100 dal piano di riferimento della rampa (art. 26 D.P.R. n. 547 del 1955);

- le pedate dei gradini devono essere di tipo antisdrucciolo, in relazione al tipo di lavorazione e al tipo di utilizzo.

Qualora la scala sia asservita ad un'uscita di emergenza deve inoltre avere pianerottoli con lato minimo non inferiore a m. 1,20.

Le scale di accesso a locali tecnici o impianti possono avere caratteristiche diverse, nel rispetto del D.P.R. n. 547 del 1955.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1489611 1697930
Parte II - Requisiti specifici per locali destinati ad uffici (per quanto non espressamente citato valgono i criteri generali degli insediamenti produttivi)

9.1 - Definizione

Oggetto del presente articolato sono i locali singoli o inseriti in strutture multiple attualmente denominate "centri direzionali", destinati all'esercizio di attività che possono essere di tipo commerciale, assicurativo, tecnico, professionale, di consulenza, ecc., caratterizzate dalla fornitura di servizi al pubblico (privati od aziende) e non di merci.


9.2 - Altezza e spazi liberi (D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 16, comma 4, punto 5)

- negli uffici, in generale, l'altezza minima deve essere di m. 2,70, fatti salvi altri limiti di altezza previsti da norme urbanistiche.

- negli uffici ove è previsto il libero accesso del pubblico l'altezza minima deve essere di m. 3,00. La superficie destinata al pubblico deve essere opportunamente dimensionata in rapporto all'affluenza prevista;

- la superficie minima a disposizione di ciascun addetto non deve essere inferiore a mq 4.


9.3 - Illuminazione naturale diretta (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 33, comma 8 come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996 art. 16, comma 7)

La superficie illuminante di ogni locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/8 della superficie di calpestio (con minimo di superficie finestrata di mq 1,5), per locali con superficie in pianta fino a 50 mq;

- 1/10 della superficie di calpestio, per la parte eccedente.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1489611 1697931
Parte III - Requisiti specifici per locali destinati al commercio (per quanto non espressamente citato valgono i criteri generali degli insediamenti produttivi)

10.1 - Definizione

Salvo per quanto previsto ai punti 10.4 e 10.7b, vengono prese in considerazione le imprese commerciali con superfici di vendita accessibili al pubblico superiori a 400 mq, nonché le realtà risultanti dall'insieme di aziende anche più piccole le quali, pur se legalmente distinte, presentino tuttavia caratteristiche di vicinanza, complementarietà, utilizzo di spazi, strutture, impianti tecnologici comuni, o comunque si trovino inserite in una struttura edilizia appositamente realizzata e/o per la quale sia prevista una unica concessione edilizia, un unica agibilità o un regolamento di tipo "condominiale" (es. gallerie, centri commerciali).

Per le attività commerciali di dimensione inferiore a 400 mq o situate nei centri storici si fa riferimento ai regolamenti urbanistici locali.

Le porzioni delle aziende commerciali ove prevale la componente lavorativa su quella di esposizione, mostra o vendita, svolta in locali separati, devono rispondere ai requisiti definiti nella parte generale (es.: magazzini edili, lavanderie a secco, confezionamento carni ecc. nei supermercati).

Nella scheda informativa dovrà essere riportata la stima dell'affluenza prevista di persone.


10.2 - Illuminazione naturale diretta (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 33, comma 8, come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996 art. 16, comma 7)

Tutti i locali devono essere illuminati con luce naturale diretta.

Nel caso di illuminazione naturale proveniente dalle pareti sarà considerata adeguatamente illuminata la zona compresa in una fascia profonda circa 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra; pertanto si dovrà calcolare l'area del locale compresa in questa zona ed assicurare nella stessa un rapporto superficie illuminante/superficie del locale pari ad

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1489611 1697932
Allegato - Schema esplicativo per il calcolo della superficie illuminante utile

Per superficie illuminante utile si intende la superficie totale dell'apertura finestrata, detratta l'eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di cm 70 (c) e parte della quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, oggetti, veletta ecc., calcolata per un'altezza p = L/2 (ove p = proiezione della sporgenza sulla parete e L lunghezza della sporgenza all'estre

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1489611 1697933
Allegato 2 - Linee guida per la distribuzione delle aperture aeranti negli edifici industriali costruiti in aderenza

Gli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 303 del 1956 impongono che nei luoghi di lavoro l'aria debba essere "convenientemente e frequentemente rinnovata" e che gli stessi siano "convenientemente illuminati a luce naturale diretta".

La circolare regionale nell'indicare i parametri da rispettare precisa che "le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici a diretto contatto con l'esterno".

Lo spirito della norma è quello di evitare la concentrazione della fonometria su superfici ristrette, ponendo come parametro progettuale vincolante le esigenze di ventilazione naturale. Ovviamente una distribuzione omogenea è possibile solo a condizione che le pareti a diretto contatto con l'esterno sviluppino una superficie adeguata che tuttavia finora non è stata definita.

Non avendo fissato un tale valore minimo spesso nel caso di capannoni costruiti in aderenza si osserva che la finestratura viene concentrata sull'unica parete rimasta libera, talora proprio la meno estesa, vanificando così l'omogeneità della distribuzione dei fiori.

Le presenti note allegate intendono fissare alcuni parametri e linee guida che permettano una valutazione omogenea nel territorio regionale di questa tipologia di costruzioni.

Con il termine di "aperture uniformemente distribuite" deve quindi intendersi che le finestre apribili devono essere realizzate su almeno due pareti, possibilmente contrapposte e nel rispetto degli altri parametri sopra ricordati.

Si possono accettare soluzioni che prevedano finestre si di una sola parete, sempre rispettando i parametri citati, nel caso di locali con una profondità inferiore a 15/16 m. Comunque la necessità di un "richiamo" per l'aria comporta che di norma in questi casi debba essere presente un lucernario apribile nella porzione più interna del locale (dis. 1).

Quale ulteriore conseguenza risulta che nelle soluzioni che prevedono superfici finestrate solo su due fronti contrapposti, la profondità utile del locale, ai fini di una corretta areazione, risulterà pari a circa 30-35 m. anche senza ausilio di una superficie finestrata apribile a soffietto (dis. 2) che invece diventerà la norma nel caso do profondità maggiori (dis. 3).

Fatto salvo quanto indicato per locali con profondità fino a 15/16 m., per quelli con profondità maggiori si impone la distribuzione dei fori su più pareti.

Per rendere possibile il realizzo di finestrature apribile a parte nelle percentuali richieste, dovrà ovviamente essere disponibile (cioè non adiacente ad altri locali) una certa quota minima di superficie a diretto contatto con l'estero.

Si indicano i rapporti da soddisfare nei valori rispettivi di:

*) area pareti libera/area pareti totale > = 30% (dis. 4)

*) sviluppo perimetrale non in adiacenza/perimetro totale > = 35-40%

Nel caso un locale presenti un'altezza superiore di almeno 1/3 rispetto all'adiacente. La lunghezza della parete di confine potrà essere utilizzata ai fini del conteggio di cui sopra una volta verificato che vincoli di confine non impediscono l'apertura di finestre ed ovviamente solo per il locale più alto (disegni 5 e 6).

La distanza utile fra due pa

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Sicurezza
  • Uffici e luoghi di lavoro

Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)

A cura di:
  • Angela Perazzolo
  • Sicurezza
  • Agenti fisici
  • Uffici e luoghi di lavoro

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (Dimostrazione del rispetto dei valori limite; Superamento dei valori limite) - VALORI LIMITE (Grandezze; Effetti non termici; Effetti termici; Deroghe ai valori limite; Deroghe ministeriali) - VALUTAZIONE DEI RISCHI E VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE (Precisazione delle misure adottate; Luoghi accessibili al pubblico già oggetto di valutazione; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro privati; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro pubblici; Aggiornamento della valutazione dei rischi) - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MISURE SPECIFICHE ALLA LUCE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Superamento dei VA; Superamento dei VLE; Misure specifiche in caso di superamento di VLE relativi agli effetti sanitari; Personalizzazione delle misure di sicurezza; Segnaletica) - SORVEGLIANZA SANITARIA (Lavoratori che segnalano effetti indesiderati; Superamento dei VLE) - SANZIONI (Sanzioni a carico del datore di lavoro; Sanzioni a carico del datore di lavoro e/o del dirigente; Sanzioni a carico del medico competente) - RAPPORTO CON LA DISCIPLINA SUGLI AGENTI FISICI.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
  • Sicurezza
  • Uffici e luoghi di lavoro

La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro

CHE COSA È LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - REQUISITI E CONDIZIONI DELLA DELEGA DI FUNZIONI (Requisiti di forma; Requisiti di sostanza) - EFFETTI DELLA DELEGA E OBBLIGHI NON DELEGABILI (Esonero di responsabilità; Obbligo di vigilanza che permane; Funzioni non delegabili; Delega parzialmente invalida; Invalidità della delega ed esercizio di fatto) - DIFFERENZE TRA LA DELEGA ED ALTRE FATTISPECIE (Nomina di altre figure; La subdelega).
A cura di:
  • Alfonso Mancini